Calabria: obbligo di mascherina all’aperto. Ancora Italia denuncia Occhiuto: “Non giustificabile un simile intervento vessatorio”

Il 4 dicembre scorso il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha emesso una ordinanza con la quale si impone l’obbligo di uso della mascherina anche in luogo aperto con decorrenza 6 di dicembre. Nella ordinanza si giustifica tale intervento per prevenire picchi di contagi da Covid 19. In una nota il Coordinatore Regionale Calabria di Ancora Italia, Giuseppe Modafferi, afferma: “analizzando i dati attuali non riscontriamo criticità tali da giustificare un simile intervento vessatorio, che pregiudica sia il tessuto economico sociale che il morale dei cittadini. Appare contraddittorio a fronte di un 70% della popolazione vaccinata con le due dosi, imporre simili restrizioni, peraltro come anticipato non supportate né da fenomeni critici né da basi scientifiche. Riteniamo pertanto trattasi di azione leggere e superficiale del Presidente dettata più da ragioni politiche che da interesse per la salute dei cittadini.

Modafferi, inoltre, riporta un estratto della denuncia, consegnata oggi alla Procura della Repubblica di Catanzaro: “se i dati di per sé rientrano nei parametri che il Governo ha fissato per le varie colorazioni e come, nella stessa ordinanza rimarcato gli stessi dati epidemiologici sono da zona bianca, perché scegliere di obbligare la popolazione ad usare misure limitative della libertà personale. Dall’ esposizione dei fatti risulta palese che la condotta del Presidente della Regione integra le fattispecie penali previste dai seguenti articoli del codice penale: art. 608 cp abuso di autorità reato che si integra allorquando un soggetto, che si trova in una posizione di supremazia rispetto ad un’altra persona nel commettere un reato fa un uso distorto del suo potere: l’abuso di autorità costituisce una circostanza aggravante. art. 658 cp procurato allarme, norma volta alla tutela dell’ordine pubblico. art. 610 cp violenza privata Il delitto di violenza privata, posto a tutela giuridica della libertà morale, si configura secondo l’art. 610 c.p. quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni”.