Celico, il Tar (ri)chiude la discarica e dà ragione ai Comuni ricorrenti. Sconfessata la Santelli

COMUNICATO STAMPA

La I sezione del Tar Calabria di Catanzaro, con ordinanza n.339/2020, depositata in data odierna, ha accolto il ricorso proposto dai Comuni di Celico, Casali del Manco, Rovito, Spezzano della Sila, Lappano e Pietrafitta, tutti rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Giovanni Spataro del foro di Cosenza, avverso la recente ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020, con cui il Presidente della Giunta regionale della Calabria aveva ordinato ed imposto al gestore della discarica di Celico di accettare tutti i rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento regionali, sia pubblici che privati, sino ad un quantitativo massimo di 300 t/ giorno e nelle more del perfezionamento della eventuale procedura di omologa.

In forza di tale provvedimento, in particolare, la Regione Calabria non solo aveva imposto al predetto gestore di accettare volumi straordinari di rifiuti (per un quantitativo corrispondente ad oltre il doppio dei volumi abbancati storicamente in discarica), ma aveva di fatto introdotto uno strumento in forza del quale il transito dei rifiuti in discarica poteva avvenire senza alcuna idonea procedura preventiva di verifica circa la compatibilità dei rifiuti ed abilitando, conseguentemente, il conferimento incontrollato di qualsivoglia tipologia di scarto.

Una scelta, quest’ultima, che risultava accompagnata da un rischio abnorme per la salute e l’igiene pubblica di tutti quei centri abitati posti nelle immediate vicinanze allo stesso sito e che, peraltro, da anni sono costretti a convivere con una situazione di precarietà ambientale, più volte denunciata, correlata alla presenza della suddetta discarica.

Per di più, a seguito di alcune verifiche sui rifiuti pervenuti negli ultimi giorni, lo stesso gestore del medesimo impianto aveva avuto modo di appurare la gravosità delle conseguenze connesse al perdurare degli effetti dell’ordinanza impugnata, poiché molti dei rifiuti portati in discarica non erano in alcun modo compatibili con le autorizzazioni rilasciate.

All’esito della Camera di Consiglio del 23 giugno, il Tar Calabria, in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Spataro, ha quindi accolto il ricorso promosso dalle amministrazioni comunali ricorrenti evidenziando che “le esigenze che l’ordinanza mira a soddisfare non comportano anche la necessità di derogare alle norme, stabilite in via legislativa e presidiate anche da tutela penale, circa l’omologa e la verifica dei rifiuti da conferire nella discarica di Celico”.

Sulla scorta di tali presupposti, il Collegio ha, conseguentemente, accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti gravati nella parte in cui prevedevano, in capo alla E-Waste srl (gestore dell’impianto della discarica di Celico), l’obbligo di accettare i rifiuti anche nelle more del perfezionamento dell’eventuale procedura di omologa.

L’avv. Giovanni Spataro ha evidenziato l’importanza che la medesima decisione riveste e che, ripristinando l’ordinario sistema di controllo, consentirà al gestore di vietare l’ingresso in discarica a quei rifiuti che per caratteristica e contenuto non possono essere conferiti presso lo stesso sito.

I Sindaci della Presila cosentina hanno manifestato grande soddisfazione per la pronuncia del Tar che, peraltro, assume un rilievo fondamentale per l’intero territorio amministrato e che, in ragione dell’utilizzo incontrollato della discarica, rischiava di subire l’ennesima mortificazione con ripercussioni, non solo in termini ambientali, difficilmente ristorabili.

Avv. Giovanni Spataro