Cosenza, anche il Tribunale delle acque bastona Occhiuto: illegittima la consegna delle chiavi dei serbatoi

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha accolto il ricorso della Sorical e di conseguenza annullato l’ordinanza contigibile ed urgente del Comune di Cosenza con la quale il 16 gennaio 2017 il sindaco Mario Occhiuto aveva imposto l’erogazione della portata istantanea costante minima idrica di 311 litri al secondo di acqua potabile nonché la consegna delle chiavi dei punti di controllo al partitore di via de Rada, al partitore di Cozzo Muoio e sull’adduttrice al serbatoio di Serra Spiga.

L’atto predisposto dal primo cittadino era stato posto in essere dopo la riduzione della fornitura idrica operata dalla Sorical spa per la siccità che aveva colpito la città bruzia e altri 24 comuni serviti dall’Abatemarco.. E inoltre, con l’obiettivo di scongiurare problemi igienico sanitari alla cittadinanza soprattutto in virtù delle numerose segnalazioni pervenute al Comune in cui veniva denunciava la mancata erogazione dell’acqua.

A luglio del 2017, inoltre, lo stesso Tribunale aveva accolto la richiesta di sospensione del provvedimento da parte della Sorical.

“Appare evidente come nella fattispecie non venga in considerazione una situazione venutasi a creare improvvisamente e tale da imporre l’impiego di uno strumento eccezionale quale quello utilizzato (ordinanza contingente ed urgente, ndr)”, scrivono i giudici nella motivazione della sentenza, aggiungendo che “il provvedimento impugnato non risulta oggettivamente legato all’esigenza improvvisa di far fronte a una situazione imprevedibile, ma legato in primo luogo alla dispersione idrica, e in primo luogo risolvibile attraverso un’adegutata manutenzione delle reti idriche anziché con l’utilizzo di uno strumento extra ordinem”. Il Tribunale, infatti, rileva come “il Comune ha avuto a disposizione un periodo di tempo lunghissimo per intervenire in via ordinaria sulle proprie reti cittadine facendo in modo che la fornitura idrica di Sorical potesse bastare a soddisfare il fabbisogno della popolazione”.

E ancora: “Non risulta adeguatamente comprovata l’avvenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione comunale dei lavori e degli interventi, anche manutentivi, sulle rete secondarie, ai quali si fa riferimento nell’ordinanza del sindaco”.

Dopo la dichiarazione di dissesto della Corte dei Conti, per Mario Occhiuto è un’altra sconfitta che passa dalle aule dei tribunali. Fonte: La Nuova Calabria