Cosenza, una città che sta pagando i debiti di Occhiuto: cronistoria di una truffa

La Corte d’ Appello di Catanzaro II sezione Civile con sentenza n. 770 del 10 aprile 2019 ha rigettato l’Appello proposto dal Comune di Cosenza e ha dato ragione a Equitalia in merito alla celeberrima vicenda dei debiti personali del sindaco Mario Occhiuto, in maniera particolare per una cartella di Equitalia di 1 milione 770 mila euro non pagata. In poche parole, la Corte d’Appello di Catanzaro ha stabilito che a pagare parte di quella cartella di Equitalia non pagata da Occhiuto dovrà essere il Comune di Cosenza e quindi i cosentini. La cifra esatta è circa 432 mila euro e riguarda i cinque anni di stipendi pagati irregolarmente dal Comune ad Occhiuto quando invece dovevano essere accantonati per pagare i suoi debiti. Dopo più di otto anni, anche il porto delle nebbie ha finalmente chiuso le indagini (!) e poi rinviato a giudizio il sindaco cazzaro per bancarotta fraudolenta rispetto al fallimento delle sue tante società “scatole cinesi”. Ma ora è il momento di riepilogare il tutto. Anche perché il Nostro ha anche il “coraggio” di urlare al “dossieraggio”. Ma questo, al massimo, è un “debitaggio”. Povera Cusenza nostra!

CRONISTORIA DI UNA TRUFFA

Quando scoppiò il casino, la fredda sintesi era che qualcuno avesse estratto fuori dal cilindro i debiti di Occhiuto per usarli come arma politica di “azzoppamento”. Se vogliamo, era accaduto qualcosa di simile anche prima del ballottaggio del 2011 tra Occhiuto e Paolini. Ma la differenza è sostanziale.

Mentre allora si parlava di debiti personali del signor Occhiuto, adesso si parla di debiti personali del signor cazzaro per i quali viene coinvolto il Comune di Cosenza e quindi anche i cittadini.

I documenti prodotti dal media che all’epoca pubblicò la notizia ci ricostruiscono la storia di una cartella Equitalia da 1milione 777mila euro del signor Occhiuto, che almeno in parte ricadranno sui cosentini. Perché Equitalia pretende dall’ex sindaco tutti (e sottolineiamo tutti) i soldi che il Comune di Cosenza ha elargito a costui dal giugno del 2012 in poi. E che lui ha già abbondantemente incassato. Ragion per cui, è come se dovessimo pagarlo nuovamente noi cosentini per un ammontare, come vedremo, di circa 314mila euro.

cartella-equitalia

La causa è arrivata ormai a due sentenze (primo grado e Appello) e verte su un concetto: la legge prevede che tutta l’indennità del sindaco sia pignorabile senza alcun limite ma il Comune (cioè Occhiuto) se n’è altamente strafregato.

E così il signor Occhiuto ha preso dall’11 giugno 2012 al 6 febbraio 2016 e poi ancora dal 6 giugno 2016 e fino a tutt’oggi una somma di 4.130 euro mensili ai quali va aggiunto il “lordo” (lo stipendio per i sindaci delle città dai 50mila ai 100mila abitanti tra le quali ricade Cosenza), che calcolati per circa sette anni  ammontano a 432 mila euro.

Il signor Occhiuto quei soldi se li è messi in tasca e ci avrà fatto quello che più gli è aggradato. Ma adesso come fa a pretendere che siano i cosentini a restituirli per conto suo ad Equitalia?

LA CRONISTORIA

Equitalia Sud, quale agente della riscossione per la provincia di Cosenza, in ragione di numerosi crediti vantati da altrettanti enti, per un importo di 1milione 777mila 609 euro, nei confronti del signor Mario Occhiuto, in data 6 giugno 2012 ha promosso atto di pignoramento presso terzi.

All’udienza del 20 dicembre 2013 veniva depositata una dichiarazione negativa da parte del Comune di Cosenza. Nel senso che non si poteva pignorare nulla al sindaco Occhiuto.

Il funzionario delegato del Comune di Cosenza, anziché depositare o rendere a verbale ulteriore dichiarazione relativa alla procedura esecutiva si limitava, del tutto inammissibilmente, a riportarsi al contenuto della nota depositata da Equitalia Sud Spa non rendendo, dunque, di fatto, alcuna dichiarazione con riferimento alla procedura di che trattasi.

Rinviata la causa all’udienza del 21 marzo 2014, il funzionario delegato di Equitalia evidenziava le predette irregolarità nella condotta dell’amministrazione comunale e contestava, comunque, il contenuto della dichiarazione irritualmente resa, avanzando formale richiesta di procedere all’istruzione della causa per l’accertamento dell’obbligo del terzo.

L’amministrazione comunale di Cosenza, per motivare il tenore negativo della propria dichiarazione, fa espresso riferimento alla legge n. 1261/1965.

Orbene, la richiamata normativa non risulta conferente al caso di specie, atteso che la stessa, in quanto norma speciale, si riferisce esclusivamente alla “Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento”.

Oggetto di che trattasi infatti è l’indennità spettante al sig. Occhiuto in qualità di sindaco, che risulta disciplinata a sua volta da una norma speciale, precisamente il D. lgs. 267/2000, che all’art. 82 ne individua la natura ed i criteri di determinazione non prevedendo invece alcuna impignorabilità. Inoltre si evidenzia che lo stesso articolo specifica che l’indennità spettante al sindaco non è assimilabile ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Tale ultima precisazione, confermata dalla stessa amministrazione comunale, comporta come ulteriore corollario la piena pignorabilità dell’indennità, senza alcun limite.

Del resto, l’art.1 del DPR 895/1950 stabilisce espressamente che le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e degli altri emolumenti di cui al DPR 180/1950 non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti o imprese pubbliche siano dovute come compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

Da quanto precede, emerge che il Comune di Cosenza del tutto illegittimamente ha reso una dichiarazione negativa in ordine al pignoramento delle somme che lo stesso è tenuto a corrispondere a titolo di indennità al sig. Mario Occhiuto, in qualità di sindaco, asserendo la presunta impignorabilità delle stesse.

Di conseguenza, in applicazione della normativa disciplinante l’indennità spettante al sindaco, sussiste in capo all’agente della riscossione il pieno diritto a procedere al pignoramento della stessa senza alcun limite, sin dalla data della notifica del pignoramento l’11 giugno 2012.

Risulta, dunque, incontrovertibile l’obbligo del terzo, Comune di Cosenza.

LA MANFRINA

Tutto questo era già chiarissimo alla fine del 2014. Occhiuto, per provare a prendere tempo, le ha inventate tutte. E così, all’udienza del marzo 2015 non ha fatto presentare il Comune e successivamente è riuscito, tramite le sue solite coperture nel porto delle nebbie, a ottenere un rinvio al 13 giugno 2017.

Della serie: tanto queste carte non escono fuori, io vinco le elezioni e poi faccio pagare al Comune cioè ai cosentini tutti i soldi della mia indennità. Questo documento è stato regolarmente pubblicato anche dai media legati a Madame Fifì prima di “sparire” per sempre. Sappiamo bene che il Pd è anche più corrotto di Occhiuto ma davanti alle carte che cantano, il cazzaro non può continuare a mistificare la realtà.

E i cosentini che lo amano o che lo votano devono sapere quello che è: UN TRUFFATORE. Adesso – dopo otto anni!!! – lo certifica finanche la procura di Cosenza. Ed è quanto dire!