La Soprintendenza: “Lavori di ricerca bloccati a Cosenza perchè senza autorizzazione. Violati 3 articoli di legge”

Finalmente arriva la chiarezza necessaria per spiegare ai cosentini cosa sta succedendo per quanto riguarda quella che ormai tutti definiscono la farsa della caccia al tesoro di Alarico.

Abbiamo contattato un alto dirigente della Soprintendenza Regionale, che ci ha correttamente informato della procedura seguita per bloccare i lavori in corso alla confluenza dei fiumi Crati e Busento.

Chi ha iniziato questi lavori (pare che sia l’amministrazione provinciale, che è comunque guidata dallo stesso soggetto che gestisce l’amministrazione comunale) ha violato gli articoli 88, 85 e 96 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 – (Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45).

Vediamo, dunque, di cosa si tratta.

Sezione IV – Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali

Art. 88. Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro…

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere.

Capo VII – Espropriazione

Art. 95. Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.

2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Art. 96. Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

Tradotto in soldoni, la Soprintendenza Regionale e quindi il Ministero dei Beni Culturali ha bloccato i lavori di Indiana “Occhiuto” Jones perchè, per poterli fare, doveva chiedere l’autorizzazione. Che invece non ha chiesto.

Il resto, come sanno tutti i cosentini, sono le solite chiacchiere di Mario il cazzaro.