Massoneria, archiviata la querela per diffamazione nei confronti di Stefano Bisi

In una lettera inviata ai Fratelli della Comunione il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi ha comunicato che è stata disposta l’archiviazione della querela per diffamazione pluriaggravata presentata nei suoi confronti da Giuliano Di Bernardo.

Ecco la scheda tecnica che riepiloga la vicenda giudiziaria.

“Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, dr. Nicolò Marino, condividendo pienamente la conforme richiesta del Pm dr. Francesco Dall’Olio, ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto a carico del Gran Maestro del GOI Stefano Bisi accusato da Di Bernardo del reato di diffamazione pluriaggravata. La vicenda giudiziaria nasce con riferimento alle dichiarazioni rese da Di Bernardo nel corso dell’audizione dallo stesso resa alla Commissione Antimafia istituita nella precedente legislatura e avverso le quali il Gran Maestro del Goi aveva espresso pubblicamente severe critiche.
Il Grande Oriente d’Italia aveva avviato nei confronti di Di Bernardo iniziative volte ad accertare la non veridicità delle dichiarazioni da egli propalate innanzi alle autorità giudiziarie e parlamentari, con particolare riferimento alle asserite infiltrazioni mafiose nel Goi.
Il Gran Maestro del Goi, commentando pubblicamente le dichiarazioni rese da Di Bernardo, affermava: “…l’ex Gran Maestro Di Bernardo che ha parlato delle infiltrazioni mafiose nelle logge calabresi del GOI, il suo ricordo a scoppio ritardato lascia basiti ed è anzi molto singolare che la Commissione Antimafia abbia preso per buone le dichiarazioni di un personaggio – fra l’altro a suo tempo “fratello coperto” come da sua esplicita richiesta scritta – che irresponsabilmente per l’istituzione di cui era il massimo rappresentante, non ha mai edotto l’allora Giunta del Grande Oriente d’Italia della gravità delle notizie in suo esclusivo possesso. Per queste sue tardive affermazioni il GOI intende intraprendere nei suoi confronti iniziative giudiziarie”.

Giuliano Di Bernardo

Di Bernardo proponeva formale querela sostenendo la offensività di dette affermazioni non essendo il suo ricordo <> – in quanto, a suo dire, egli avrebbe riferito le stesse dichiarazioni ininterrottamente dal 1993 e sino ad allora – ed affermando di non esser mai stato <> in senso negativo perché vietato dalla legge. Il Gran Maestro del GOI, ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il quale gli veniva contestato il reato di diffamazione pluriaggravata in danno di Di Bernardo, chiedeva al P.M. di essere sottoposto ad interrogatorio. Nel corso del chiesto interrogatorio, il Gran Maestro del GOI allegava e documentava la veridicità, fondatezza e correttezza delle affermazioni incriminate.

Il Pm – ritenutele fondate: <> presentava al GIP richiesta di archiviazione del caso.

Le allegazioni difensive del Gran Maestro del GOI – ritenute fondate e provate dal PM nella richiesta di archiviazione <> dal GIP nel decreto di archiviazione recentemente emesso – sono condensate nelle dichiarazioni rilasciate dal Gran Maestro nel corso del suo interrogatorio in cui si legge: <>, si rileva che detta espressione non fa altro che ripetere (ecco perché tra virgolette) il termine “coperto” usato dallo stesso DI BERNARDO nella domanda a sua firma (all. 17 prima memoria), nelle sue dichiarazioni pubblicate sui giornali dell’epoca (confronta allegato n. 18 della prima memoria difensiva), e pubblicata su libri costituenti best seller in materia (confronta allegato n. 19, la Storia della Massoneria in Italia di Aldo Mola). Nessun riferimento alla P2.>>.
Il Gran Maestro del GOI ha offerto alle autorità giudiziarie – che l’hanno pienamente condivisa – la rappresentazione di fatti realmente accaduti e che – contrapponendosi alla versione offerta dal Di Bernardo – contribuisce a (ri)scrivere la vera Storia del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani degli ultimi trent’anni; per tale ragione, i rilevanti contenuti delle memorie difensive offerte dal Gran Maestro del GOI Stefano Bisi, vista la considerevole mole di esse, saranno oggetto di successive pubblicazioni”.