Politica&Padroni, il ricorso insabbiato contro iGreco a Terni: la richiesta di ispezione al Tribunale e il memoriale di Enzo Novelli

Alberto Liguori, allievo prediletto del Gattopardo

TRIBUNALE DI TERNI
RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.
Per: la società Gruppo Novelli S.r.l. in concordato preventiv

COSENZA-TERNI-iGRECO: DOTTOR LIGUORI MA LEI CI E’ O CI FA?

Concludiamo la pubblicazione dell’esposto-denuncia (in gergo tecnico ricorso ex articolo 702 bis del codice di procedura civile) che il Gruppo Novelli aveva presentato al Tribunale di Terni per chiedere l’annullamento della cessione delle aziende al gruppo iGreco. Per chi non ci avesse seguito, abbiamo esaminato prima le fasi di splendore e di crisi del Gruppo Novelli (prima parte); poi il concordato-farsa (seconda parte); quindi l’imboscata pilotata dal Tribunale di Terni per arrivare alla cessione (terza parte); ancora il determinante intervento dei compari de iGreco inseriti nel Cda del Gruppo Novelli (quarta parte); e infine la clamorosa analogia con la cessione della clinica Madonna della Catena di Cosenza, sempre in mano al gruppo paramafioso de iGreco (quinta parte). 

Il Tribunale di Terni su questa denuncia doveva emettere una sentenza nel novembre 2017. Siamo ormai a maggio 2020 e non si è ancora pronunciato a riguardo… I maligni dicono che l’insabbiamento è dovuto all’arrivo di un giudice già “famoso” per aver snaturato l’inchiesta “Mafia Capitale” a Roma… tale Rosanna Ianniello… Ma leggendo il libro di Palamara e approfondendo la nostra indagine ci siamo resi conto che il “regista” dell’operazione è il procuratore capo in persona, tale Alberto Liguori da Cosenza, sodale anzi allievo prediletto del Gattopardo del porto delle nebbie al secolo Mario Spagnuolo. Arrivato a Terni, guarda caso, proprio in quel periodo, anzi un anno prima: aprile 2016. 

Alberto Liguori, allievo prediletto del Gattopardo

Ma prima di spiegarvi nei dettagli e nei particolari chi è il soggetto e quali sono state (e saranno) le sue prossime “prodezze”, passiamo senz’altro alla sesta e ultima parte della denuncia. Di seguito, le conclusioni cui giunge la parte sana del Gruppo Novelli che ancora attende l’esito del suo ricorso insabbiato dai “soliti noti” – guidati appunto dal procuratore Liguori – amici dell’Innominabile, della Boschi, di Luca Lotti, della Bellanova e di Calenda e… di tutto il cucuzzaro. Segue poi la richiesta di ispezione al Tribunale di Terni inoltrata dal senatore Stefano Lucidi e un nostro annuncio che metterà in ansia parecchie personaggi truffaldini… torneremo a pubblicare, sempre in esclusiva (anche perché nessuno ha voluto pubblicarlo finora…), il memoriale di Enzo Novelli. Ma iniziamo dalle conclusioni degli estensori del ricorso al Tribunale “porto delle nebbie” di Terni, dove non a caso si trova l’allievo prediletto del Gattopardo procuratore capo del porto delle nebbie di Cosenza. 

RISOLUZIONE DELLA CESSIONE PER INADEMPIMENTO DI ALIMENTITALIANI.
93. Nella denegata e non creduta ipotesi di annullamento della Cessione per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. più volte citato, non vi è alcun dubbio che, in ogni caso, la stessa vada risolta ex art. 1453 c.c., per grave e reiterato inadempimento di Alimentitaliani.
94. Come già anticipato, infatti, con la Cessione (e per effetto della stessa) la società convenuta si era obbligata ad accollarsi tutti i debiti insorti anche prima della cessione medesima ed in capo alla Gruppo Novelli, la quale sarebbe stata così liberata dagli stessi integralmente “con il trasferimento delle passività dell’azienda, la società Gruppo Novelli S.r.l. viene liberata da ogni sua obbligazione nei confronti dei terzi”). Tra l’altro tale impegno era già contenuto nella istanza di autorizzazione alla Cessione depositata dal
vecchio cda dell’attrice presso il Tribunale di Terni.
95. Purtroppo Alimentitaliani, come ci si poteva tranquillamente attendere, non ha mai adempiuto al proprio obbligo contrattuale, anche dopo l’invio della diffida del 03 marzo 2017 da parte dell’intestato patrocinio.

96. Che l’inadempimento persista è comprovato dalle numerose richieste di pagamento e diffide arrivate alla scrivente società (ed a Alimentitaliani) dopo la Cessione e anche recentemente, i diversi decreti ingiuntivi notificati a Gruppo Novelli e, infine, alle due istanze di fallimento pendenti innanzi al Tribunale di Terni, promosse da società
creditrici di Gruppo Novelli (per l’effetto comunque della solidarietà tra cedente e cessionario ex art. 2560 c.c.) e di Alimentitaliani.

97. Per quanto di conoscenza di questa difesa, non solo Alimentitaliani non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ma non ha nemmeno mai contestato i crediti alla base delle richieste pervenute, facendo sì che Gruppo Novelli fosse in qualche modo chiamata a rispondere di obblighi di cui invece dovrebbe essere stata sgravata.
98. È provato per tabulas, allora, il reiterato inadempimento di Alimentitaliani rispetto agli obblighi nascenti dall’atto di cessione né, parimenti, pare possibile discutere la gravità dell’inadempimento medesimo, che ha posto e pone Gruppo Novelli – tra le altre cose – a rischio fallimento ogni giorno.

99. Per quanto appena esposto, dunque, in ogni caso l’On.le Tribunale adito dovrà dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di Cessione per grave inadempimento di Alimentitaliani, ordinare la restituzione di tutti gli asset da questa eventualmente ancora detenuti, con condanna al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di giudizio.

100. La scrivente difesa ritiene che – nonostante la mole di fatti illustrata (esclusivamente ai fini di una immediata e completa comprensione dell’intera vicenda) – la causa sia esclusivamente documentale e di pronta spedizione, non essendo contestabili i fatti
essenziali posti a fondamento della domanda principale di restituzione (mancata delibera dei soci ex art. 2479, 2 comma, n 5 c.c.) né quelli posti a fondamento della domanda svolta in via gradata (mancato adempimento di Alimentitaliani agli obblighi in qualità di accollante dei debiti, nascenti dalla Cessione). Ciò, unitamente ai motivi di urgenza e speditezza, rendono applicabile (nonché necessario) il procedimento sommario di cognizione ex
art. 702 bis c.p.c.

CONCLUSIONI

Saverio e Giancarlo iGreco

Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, difesa ed eccezione:
in via principale:
(i) accertare e dichiarare che la Cessione dedotta in atti è stata conclusa senza la previa delibera dei soci di cui all’art. 2479, 2 comma, n. 5 c.c. e, per l’effetto;

(ii) dichiarare nulla, annullata e/o in ogni caso inefficace la Cessione nei confronti di Gruppo Novelli S.r.l. in concordato preventivo con ogni effetto di legge e, di conseguenza;
(iii) ordinare la immediata restituzione dell’azienda oggetto della Cessione analiticamente dedotta in atti in favore di Gruppo Novelli S.r.l., in ogni caso dichiarandone la titolarità esclusiva in capo a quest’ultima società;

(iv) condannare Alimentitaliani al risarcimento del danno per tutti i danni che la Cessione ha ingenerato nel patrimonio della Società attrice, nella misura che verrà quantificata in corso di giudizio o in quella diversa misura che dovesse risultare di giustizia o che, in subordine, che l’On. Le Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale;

(v) accertato e dichiarato il grave inadempimento di Alimentitaliani S.r.l. rispetto agli obblighi nascenti dall’atto di Cessione per tutti i motivi descritti nel presente atto di citazione, dichiarare risolta per inadempimento la Cessione e per l’effetto;

(vi) ordinare la immediata restituzione dell’azienda oggetto della Cessione analiticamente dedotta in atti in favore di Gruppo Novelli S.r.l., in ogni caso dichiarandone la titolarità esclusiva in capo a quest’ultima società;

(vii) condannare Alimentitaliani al risarcimento del danno per tutti i danni che la Cessione ha ingenerato nel patrimonio della Società attrice, nella misura che verrà quantificata in corso di giudizio o in quella diversa misura che dovesse risultare di giustizia o che, in subordine, che l’On. Le Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;
(viii) Condannare in ogni caso la convenuta alla refusione delle spese legali
per il presente procedimento.

EX-NOVELLI. CHIESTA ISPEZIONE AL TRIBUNALE DI TERNI. 600.000€ SPESI PER LA PROCEDURA FALLIMENTARE MA CON QUALE ESITO?

Terni – “Ho depositato un atto di sindacato ispettivo chiedendo al Ministro della Giustizia una ispezione presso il Tribunale di Terni per verificare come sia stato gestito dal 2013 il concordato fallimentare del gruppo Ex-Novelli”. Inizia così la nota del senatore Stefano Lucidi.

“Ci sono novità importanti, per una vicenda che sembra non avere fine” – prosegue la nota del senatore umbro che aggiunge – “dopo le conclusioni delle indagini svolte dalla Procura di Castrovillari sono arrivate nuove segnalazioni e nuova documentazione che meritano un approfondimento di altissimo livello”.

Nella nuova interrogazione depositata in Senato si legge che a fronte di un pagamento di circa 600.000 € per la procedura di concordato, solo nel 2017, cioè alcuni anni dopo e con la cessione già avvenuta, venga data notizia dal Tribunale dei mancati pagamenti effettuati dal gruppo Novelli per il 2014, 2015 e 2016. Per un mancato cash flow complessivo di oltre 6 milioni di euro. Episodi questi quanto meno da verificare in sede ispettiva perché il concordato fallimentare prevede aggiornamenti continui e puntuali con verifica degli scostamenti dagli obbiettivi omologati.

Ma non solo.

“Leggendo le carte di chiusura indagini del Procuratore Continisio di Castrovillari” – che ha ereditato il fascicolo che fu di Eugenio Facciolla – “si evince come il soggetto al quale è stata regalata l’azienda Novelli cioè Alimentitaliani sia diverso da quello che aveva presentato l’offerta iniziale definita “minimalista” che era invece Fattorie Greco, e sul quale espressero parere favorevole i commissari giudiziali di Terni, denunciando contestualmente l’assenza di informazioni da parte dell’allora CDA tecnico della Novelli.

Aspetti nuovi e contraddittori che pongono ancora interrogativi sulla validità della cessione, fatta appunto ad nuovo soggetto che non era più vincolato agli investimenti posti a garanzia della cessione iniziale e che non ha ereditato il concordato fallimentare come richiesto.

“Questa vicenda complessa, contraddittoria e anche costosa, merita un approfondimento da parte del Ministero della Giustizia al quale ho chiesto di effettuare un’ispezione presso gli uffici giudiziari interessati” – prosegue duramente la nota del senatore Lucidi – “chiedendo altresì di valutare un atto ministeriale che congeli tutto l’iter giudiziario a tutela dell’azienda e dei lavoratori”.

“Non è possibile che una realtà storica del nostro territorio, un’azienda che dava lavoro a 500 persone e alle loro famiglie, sia diventata oggi solo carte e fascicoli sugli scaffali di 4 tribunali e 3 procure italiane” – chiude nettamente la nota del senatore Stefano Lucidi.

A domani per il “ritratto” di Alberto Liguori (che richiederà un paio di puntate) e ai prossimi giorni per la prima puntata del memoriale di Enzo Novelli. 

6 – (fine)