Tar Calabria, era illegittima l’ordinanza di Spirlì per portare i rifiuti di Cosenza a Crotone

“Non è legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della incolumità pubblica”.

In questo modo il Tar Calabria ha dichiarato illegittima l’ordinanza, contingibile e urgente, con la quale l’allora presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì, a luglio 2021, dispose che la spazzatura proveniente da tutti i comuni della provincia di Cosenza fosse conferita presso la discarica privata di località Columbra, a Crotone.

Anche se la sentenza arriva in ritardo rispetto alla conclusione dell’ordinanza (il 30 settembre 2021) rappresenta un precedente che mette dei paletti nelle gestione dei rifiuti calabresi in quanto, come ha spiegato il sindaco di Crotone, Vicenzo Voce: “La sentenza del Tar Calabria segna uno spartiacque fondamentale rispetto al passato in quanto sancisce che la Regione  non può più pretendere di gestire in regime emergenziale ed a colpi di ordinanze le politiche in materia di conferimento dei rifiuti su parte dei territori, mediante decisioni in molti casi irrazionali”.

La sentenza depositata giovedì 24 marzo ha accolto due ricorsi: il primo proposto, a tutela della salute pubblica, dal Comune di Crotone e dall’Ato Rifiuti di Crotone (ovvero dai 27 Comuni crotonesi che aderiscono all’organismo), rappresentati dall’avvocato Gaetano Liperoti; il secondo proposto dalla società Sovreco del gruppo Vrenna, proprietaria dell’impianto di Columbra, a tutela dei propri interessi imprenditoriali, con gli avvocati Nico Moravia, Tommaso Filippo Massari e Veronica Anna Tedesco.  “La sentenza – spiega l’avvocato Liperoti – serve  al fine di scongiurare che simili scelte vengano reiterate in futuro e affinché la Regione si attivi, anche sostituendosi agli Enti inadempienti, perché il sistema di smaltimento rifiuti in Calabria sia territorialmente equilibrato. Insomma, ogni Ato Rifiuti deve necessariamente dotarsi di una propria discarica di servizio così come prevede la normativa”. I giudici hanno condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese in favore dei ricorrenti ma non hanno accolto la richiesta di risarcimento danni che pure era stata avanzata dal Comune.