Vaccini, il senatore Lannutti rivela: “Pfizer, quel contratto segreto con un’azienda privata straniera è lesivo della dignità dell’Italia”

Pfizer, quel contratto “segreto” con un’azienda privata straniera, che andrebbe impugnato di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea, al Tribunale internazionale per i diritti dell’uomo, perché lesivo della dignità dello Stato italiano e anche del popolo italiano, oltre che stipulato in violazione della sovranità del nostro Stato.

Così scrive il senatore Elio Lannutti presentando la sua interrogazione al Ministro della Salute Speranza, nella quale spiega i contorni del contratto “segreto”.

Atto n. 4-05880
Pubblicato il 29 luglio 2021, nella seduta n. 353
LANNUTTI , ANGRISANI , LA MURA – Al Ministro della salute. –
Premesso che:
Pfizer è stata fino ad oggi estremamente aggressiva nel cercare di proteggere la riservatezza delle clausole dei contratti siglati con i vari Paesi per la vendita del proprio vaccino contro il COVID-19. Ciò nonostante, un contratto è ora trapelato e finito nelle mani di qualcuno che ne ha rese note le parti più salienti in lingua inglese. Il Paese dal quale proviene il contratto è l’Albania;
come tutte le grandi multinazionali, Pfizer cercare di utilizzare il più possibile un contratto standard globale che sia valido grosso modo per tutti i Paesi. Questo perché i costi legali per la creazione e i cicli di revisione dei contratti nazionali sono estremamente elevati. Una conferma autorevole in tal senso è arrivata dall’ex presidente di Pfizer in Brasile e amministratore delegato per l’America Latina, Carlos Murillo, il quale ha dichiarato sotto giuramento davanti alla commissione parlamentare di inchiesta del Brasile che «Pfizer ha preteso che tutti i Paesi accettassero le stesse identiche condizioni per l’acquisto di vaccini contro il Covid-19»;

considerato che:
il contratto non copre solo la produzione di vaccini per COVID-19 e le sue mutazioni, ma anche «qualsiasi dispositivo, tecnologia o prodotto utilizzato nella somministrazione o per potenziare l’uso o l’effetto di tale vaccino». Per esempio, l’ivermectina è stata soppressa «perché il contratto che i Paesi hanno firmato con Pfizer non consente loro di sottrarsi agli obblighi del contratto, nel quale si specifica che anche se verrà trovato un farmaco per curare il Covid-19, il contratto non potrà essere annullato»;
in base al contratto: «Pfizer non sarà ritenuta responsabile per la mancata consegna delle dosi in conformità con le date di consegna stimate […] né tale mancanza darà all’Acquirente alcun diritto di annullare gli ordini per qualsiasi quantità di Prodotto. Pfizer deciderà sugli adeguamenti necessari al numero di dosi contrattate e al programma di consegna dovuto all’acquirente […] in base a principi che saranno determinati da Pfizer.

L’Acquirente sarà considerato d’accordo con qualsiasi revisione. Con la presente L’Acquirente rinuncia a tutti i diritti e i rimedi che potrebbe ottenere per Legge, in via equitativa o per altre vie, derivanti da o relativi a […] eventuali mancate consegne da parte di Pfizer delle dosi contrattate in conformità con il programma di consegna. In nessun caso Pfizer sarà ritenuta responsabile o soggetta a penali per eventuali consegne tardive»;
in base al contratto: «Pfizer non accetterà, in nessuna circostanza, alcun reso di prodotto (o qualsiasi dose) […] nessun prodotto potrà essere restituito in nessuna circostanza»;
in base al contratto, per quanto riguarda il pagamento, il Paese non ha il diritto «di trattenere, compensare, recuperare o addebitare qualsiasi importo dovuto a Pfizer, ai sensi del presente Contratto o in altro modo, con qualsiasi altro importo eventualmente dovuto (oggi o in futuro) ad esso da Pfizer o da una sua affiliata». L’unico modo per un Paese per ottenere il richiamo della merce è poter dimostrare una violazione delle CGMP (buone pratiche di fabbricazione). L’aspetto interessante è che le attuali CGMP sono regolamentate dalla FDA. Esse non possono dire niente sull’mRNA, dal momento che non abbiamo mai avuto buone pratiche di fabbricazione del vaccino a mRNA. Pertanto, è di fatto impossibile provare eventuali negligenze nelle buone pratiche di fabbricazione regolamentate dalla FDA.

Questo contratto è al di sopra di qualsiasi legge locale dello Stato nazionale;
in base al contratto: «L’Acquirente riconosce […] che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti negativi del vaccino che attualmente non sono noti»;
lo Stato firmatario è tenuto a pagare Pfizer per i dosaggi che ha ordinato, indipendentemente da quanti ne ha consumati, indipendentemente dal fatto che Pfizer abbia approvato o meno ricevuto l’approvazione e indipendentemente dal fatto che Pfizer abbia consegnato le dosi contrattate in conformità con le date di consegna stimate e stabilite nel contratto. «L’Acquirente accetta di indennizzare, difendere e mantenere indenni Pfizer, BioNTech (e) le loro affiliate […] da e contro qualsiasi causa, reclamo, azione, richiesta, perdita, danno, responsabilità, transazione, sanzione, multa, costo e spese. (Pfizer) notificherà all’Acquirente le perdite per le quali chiede l’indennizzo […] In seguito a tale notifica, l’Acquirente dovrà prontamente assumere la condotta e il controllo della difesa di tali richieste indennizzate per conto di (Pfizer). (Pfizer) notificherà all’Acquirente le perdite per le quali chiede l’indennizzo […]

In seguito a tale notifica, l’Acquirente dovrà prontamente assumere la condotta e il controllo della difesa di tali richieste indennizzate per conto di (Pfizer). I costi e le spese, inclusi […] gli onorari e gli esborsi di consulenza, sostenuti dal (i) Beneficiario (i) in relazione a qualsiasi richiesta di indennizzo saranno rimborsati trimestralmente dall’Acquirente»;
non esiste un limite alla responsabilità del Paese se «l’indennità da esso concessa ai sensi della Sezione 8 (Indennizzo) o se l’Acquirente non ha pagato Pfizer». L’Acquirente rinuncia a qualsiasi diritto di immunità, rinuncia a qualsiasi legge che possa limitare l’obbligo di risarcimento a Pfizer. E il tribunale di New York ha la capacità di detenere beni internazionali di un Paese, qualora un Paese non abbia rispettato un contratto. L’Acquirente deve fornire protezione a Pfizer dalla responsabilità per reclami e tutte le perdite, deve implementarla tramite requisiti legali o normativi e l’adeguatezza di tali sforzi sarà giudicata a esclusiva discrezione di Pfizer,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se non ritenga necessario rendere pubblico il contratto, perché giudica incostituzionale la firma di un contratto segreto con un’azienda privata straniera, per di più su un tema così sensibile e decisivo per la vita di tutti gli italiani come la lotta alla pandemia;
se non ritenga necessario impugnare il contratto di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea, al Tribunale internazionale per i diritti dell’uomo, perché lesivo della dignità dello Stato italiano e anche del popolo italiano, oltre che stipulato in violazione della sovranità del nostro Stato.