La storia continua. Ma stavolta è arrivato anche il giorno della resa dei conti con 3 misure cautelari per Pasquale, Ciro e Fabrizio Tricarico e sequestri di beni per 7 milioni a 4 soggetti con il fallimento diventato inevitabilmente bancarotta fraudolenta (http://www.iacchite.blog/belvedere-fallimento-clinica-tricarico-3-misure-cautelari-e-sequestri-per-7-milioni/).
DAL 2009 AL 2019: un decennio di furberie ed intrallazzi della famiglia Tricarico con la regia del dott. Fernando Caldiero da Cetraro
Correva l’anno 2009 e più precisamente il 27 novembre quando la famiglia Tricarico pensò bene di costituire la società CTR s.r.l. affidando al dott. Fernando Caldiero da Cetraro, peraltro già consulente finanziario dell’Istituto Ninetta Rosano srl e conosciuto negli ambienti politici quale referente politico di Nicola Adamo e Madame Fifì, il progetto di voltura delle autorizzazioni regionali e ministeriali da una società all’altra, senza un formale atto di cessione di azienda, con l’evidente ed unico scopo doi evadere le conseguenti imposte da pagare.
In data 24 dicembre 2010, l’avvocato Vincenzo Caridi, cognato di Caldiero, presenta al Tribunale di Paola un ricorso art. 182 bis e 182 ter legge fallimentare, avente ad oggetto la ristrutturazione straordinaria dei debiti dell’Istituto Ninetta Rosano srl. Quando a gennaio 2011 la Regione Calabria, grazie ai ripetuti interventi del solito Caldiero, concedeva l’accreditamento alla CTR srl in sostituzione dell’Istituto Ninetta Rosano srl, e subito dopo il Tribunale di Paola sospendeva le azioni esecutive in corso nei confronti della stessa società Istituto Ninetta Rosano, il dott. Fernando Caldiero si dimetteva unitamente a suo cognato Vincenzo Caridi dall’incarico ricevuto per la ristrutturazione dei debiti aziendali con l’intento evidentemente di ritornare ad occuparsi della vicenda Clinica Tricarico non appena si fossero calmate le acque e dopo che la nuova società, la CTR srl, avrebbe continuato ad aumentare il debito complessivo relativo alla gestione della struttura, tant’è che i debiti aumentano in maniera vertiginosa arrivando gli stessi commissari a quantificarli, così per come indicato a pagina 18 dell’elenco dei creditori predisposto ed inviato al Giudice Delegato del concordato preventivo n. 4/2016, in € 117.725.750,75.
Ma ripercorriamo questa triste storia con fatti e circostanze.
STORIA DI UN CONCORDATO PREVENTIVO CHE LASCIA TANTI DUBBI E MOLTI CREDITORI!
Nel 2010, a causa di una grave crisi aziendale l’Istituto Ninetta Rosano Srl, ha richiesto al Tribunale di Paola la ristrutturazione dei propri debiti aziendali a norma dell’art. 182 bis L.F. (deposito del 24.12.2010) . Nelle more che il G.D. omologasse detto accordo, e in esecuzione delle previsioni nello stesso contenute, in data 28/01/2011 l’Istituto stesso stipulava con la Casa di Cura Tricarico Rosano Srl (in breve CTR Srl) un contratto di fitto di azienda ex art. 2112 c.c.. e conseguentemente, ex art. 2112 c.c. la CTR Srl, è divenuta obbligata in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
A far data dal 27 maggio 2011, in esecuzione dell’anzidetto contratto, i dipendenti dell’INR SRL, venivano assunti alle dipendenze della Casa di Cura Tricarico Rosano Srl, che frattanto aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività sanitaria. Per la CTR Srl, i dipendenti hanno prestato la propria attività lavorativa sino al 31 maggio 2018.
Successivamente, in seguito all’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale presentato dall’INR Srl presso il Tribunale di Paola ed iscritto al NRG 04/2016, giusto verbale esame congiunto art. 47 legge 428/1990 del 22 maggio 2018, dal 1° giugno 2018, i dipendenti della CTR Srl sono stati nuovamente trasferiti, con le tutele previste dall’art. 2112 c.c., alle dipendenze dell’Istituto Ninetta Rosano Srl con il quale hanno lavorato sino al 16 luglio 2018 allorché il Tribunale di Paola ha dichiarato il fallimento dello stesso INR Srl.
Tale trasferimento è stato reso possibile a seguito: “a) dello scioglimento del contratto di affitto aziendale in essere tra ‘Istituto Ninetta Rosano e la Casa di cura Tricarico Rosano decretato con provvedimento del tribunale di Paola del 18.08.2017 e del 04.10.2017, per come previsto nella proposto del Concordato Preventivo in continuità aziendale RG 04/2016; b) del D.C.A. n. 107 del 10.05.2018 avente ad oggetto “Struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura Tricarico Rosano Srl con sede nel comune di Belvedere Marittimo (CS) – D.C.A. n. 68/2018 – Autorizzazione Provvisoria alla voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento alla società INR Istituto Ninetta Rosano”.
Dunque, a seguito del trasferimento dei dipendenti dalla CTR Srl all’INR Srl, stante il fallimento di quest’ultimo, accade che il TFR di tutti i dipendenti, sarà pagato dal Fondo Garanzia INPS!… Detto in altre parole, con l’operazione sopra descritta i Tricarico scaricano il costo del TFR dovuto ai propri dipendenti sull’INPS e quindi sulla collettività.
Si dirà che è tutto regolare, dato che il tutto avviene nell’ambito di una procedura concorsuale e quindi con l’avallo del Tribunale di Paola ovvero con tutte le garanzie del caso.
Senonché, è lecito dubitare dell’ammissibilità del concordato presentato dall’Istituto Ninetta Rosano Srl ed iscritto al NRG 04/2016.
Ed in vero, secondo la migliore giurisprudenza, il proponente Istituto Ninetta Rosano Srl non doveva nemmeno essere ammesso al concordato proposto perché non ravvisabile in capo allo stesso l’esercizio diretto di un’azienda, nello specifico, sanitaria, della quale, in virtù del contratto di affitto di azienda in essere con la Casa di Cura Tricarico Rosano Srl, l’INR srlnon solo non aveva la gestione diretta dell’impresa/azienda, ma non assumeva nemmeno direttamente il rischio imprenditoriale che invero ricadeva solo ed esclusivamente sulla Società cessionaria.
Com’è noto, (a tutti, ma evidentemente non al Tribunale di Paola prima che arrivasse il procuratore Pierpaolo Bruni), infatti, ai fini dell’ammissione del concordato preventivo, elemento qualificante è la presenza di un’azienda in esercizio, e ciò in quanto, come sostenuto da autorevole dottrina e Giurisprudenza “la normativa relativa al concordato preventivo è stata articolata dal legislatore sul presupposto che non vi sia, né possa esservi nel concordato con continuità aziendale, né un affitto d’azienda anteriore, né un affitto d’azienda interinale nella fase endo-concordataria, ma che, dal momento del deposito della domanda di concordato in avanti […], l’azienda in esercizio debba essere gestita direttamente dell’impresa in concordato, attraverso la diretta gestione e la conseguente assunzione diretta del rischio imprenditoriale” (V. ex multis Tribunale di Como Sentenza del 29 aprile 2016).
In particolare, deve ritenersi, che non rientrino nella nozione di concordato con continuità aziendale le ipotesi in cui il contratto di affitto di azienda, come nel caso de quo, “sia stato stipulato prima del deposito della domanda ex art. 161 L.F. o comunque prima dell’omologazione, atteso che il piano così strutturato non potrà contemplare l’esercizio dell’impresa come elemento di acquisizione del fabbisogno per il soddisfacimento dei creditori e posto che la cessione dell’azienda avverrà quando questa non sarà più in esercizio da parte del debitore” (V. Sentenza Tribunale di Busto Arsizio del 1° ottobre 2014).
L’affitto di azienda anteriore o interinale alla fase endoconcordataria è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale in virtù di una interpretazione non solo testuale, ma anche teleologica e sistematica dell’art. 186-bis L.F. (V. Tribunale di Como Sentenza del 29 aprile 2016).
Orbene, nel caso di specie, il contratto di fitto di azienda tra INR Srl e CTR Srl era in essere dal 28 gennaio 2011: da quella data, l’INR Srl ha di fatto cessato l’attività Sanitaria limitandosi solo ad incassare i canoni dell’affitto come peraltro emerge dalle stesse relazioni depositate nella procedura iscritta al NRG 04/2016 Tribunale di Paola.
Dunque, nel caso che qui ci occupa l’Azienda Sanitaria cui si fa riferimento nella proposta di concordato, lungi dall’essere esercitata dallo stesso preponente (INR Srl), era in realtà esercitata dalla CTR Srl che, peraltro, sin dal 2013 aveva conseguito ex novo e a titolo personale, le necessarie autorizzazione regionali all’esercizio dell’attività di Azienda Sanitaria.
L’azienda che richiede il concordato preventivo in continuità, non solo deve esercitare l’attività di impresa al momento della presentazione stessa, ma deve esercitarla anche dopo l’omologazione, tant’è che secondo la migliore giurisprudenza non può qualificarsi con continuità aziendale un piano che preveda la cessione dell’azienda immediatamente dopo il decreto di omologazione, perché in tal caso, non vi è spazio per l’esercizio dell’azienda da parte dei debitore nella fase esecutiva del concordato, né vi è alcun rischio di impresa gravante sui creditori sociali (V. in tal senso Tribunale di Busto Arsizio Sentenza del 1.10.2014).
Posto che l’INR Srl non aveva le autorizzazioni regionali all’esercizio dell’attività sanitaria e che quindi mancava il necessario presupposto dell’esercizio di un’azienda, la proposta presentata dall’INR era da considerarsi assolutamente inammissibile.
In altri termini, il piano proposto dall’INR Srl era da considerarsi inammissibile sia perché l’INR Srl non esercitava attività di impresa diretta, sia perché, anche in seguito all’omologazione e alla retrocessione dell’Azienda all’epoca esercitata dalla CTR Srl, sarebbe potuto non entrare in possesso delle autorizzazioni necessarie ad esercitare l’attività sanitaria.
E qui, però, è opportuno evidenziare quanto meno un’altra circostanza sospetta: il fatto, cioè, che le licenze anzidette, in realtà, poi, sono state effettivamente rilasciate all’Istituto Ninetta Rosano Srl dei F.lli Tricarico.
Ebbene sì, nonostante il conclamato stato di crisi del Sistema Sanitario Regionale, accade che, nelle more del proposto concordato, come previsto nella proposta di concordato, all’INR Srl venissero concesse le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’Attività Sanitaria: ed in vero, mentre era ormai chiaro a tutti che il concordato proposto non era fattibile e che l’INR srl “atteso lo stato di insolvenza” andasse “incontro nel breve-medio periodo alla dichiarazione di fallimento”, in data 10.5.2018 con DCA 107/2018 il Commissario ad Acta Ing. Scura concedeva all’INR Srl le autorizzazioni, sebbene provvisorie, di cui necessitava per esercitare l’attività aziendale, autorizzazioni che con Decreto della regione Calabria n. 186 del 23.10.2018, sono state rese definitive con volturazione ed accreditamento in capo alla curatela.
Successivamente, come detto, in data 16 luglio 2018, il Tribunale di Paola con Sentenza 14/2018, decretava il fallimento dell’INR Srl.
Nelle more dell’anzidetta procedura di concordato, la CTR Srl procedeva peraltro a porre in essere delle cessioni dei crediti maturati in favore dell’Asp di Cosenza in forza dell’accreditamento in essere sino al maggio 2018. Così che stante l’anzidetta intervenuta cessione, sarà difficile che, eventuali crediti vantati nei confronti della CTR Srl possano trovare allo stato soddisfazione.
In altri termini, vi è il rischio che la CTR srl non sia nelle condizioni di fare fronte alle obbligazioni eventualmente assunte, con la conseguenza che ai creditori insoddisfatti dell’INR Srl vadano ad aggiungersi, quelli della stessa CTR Srl.
RIASSUMENDO:
In forza di un concordato della cui ammissibilità, alla luce di autorevole giurisprudenza, è lecito quantomeno dubitare, di cui peraltro era stato nominato quale Commissario Giudiziario il dott. Fernando Caldiero, già consulente dello stesso INR Srl, previa autorizzazione del Tribunale di Paola che ha consentito lo scioglimento del contratto di affitto di azienda in essere tra INR Srl e CTR Srl, con la conseguente retrocessione dei dipendenti dall’una società all’altra: 1) oltre un centinaio di dipendenti tra cui medici, infermieri, OSS, rischiano il posto di lavoro; 2) il Fondo Garanzia INPS sarà costretto a pagare il TFR che altrimenti avrebbero dovuto corrispondere, in solido, le due Aziende dei Tricarico; 3) i crediti di professionisti, fornitori, banche, istituti previdenziali in tutto o in parte sono destinati a rimanere insoluti; 4) rimarranno insoluti in tutto o in parte i crediti vantati a vario titolo dallo Stato e segnatamente da Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossioni.
Resta da chiedersi se tutto quanto sopra descritto sia avvenuto in buona o in mala fede, e in quest’ultimo caso sarebbe necessario verificare se i fatti occorsi integrino la violazione di norme penali e indi assicurare alla Giustizia gli eventuali responsabili.
DOMANDE
1. Il Giudice del Tribunale di Paola nell’ammettere il Concordato presentato dall’INR Srl, era in buona fede? È stato indotto in errore nella interpretazione della norma dell’art. 160 bis l.f.? era in buona fede allorchè ha nominato quale commissario giudiziario un, notoriamente, amico dei Tricarico nonché consulente delle loro aziende?
2. Il Commissario ad Acta Ing. Scura ed i funzionari incaricati della Regione Calabria , all’atto di autorizzare l’INR srl, erano in buona fede? Sono stati indotti in errore?
Per come detto in precedenza, il 28 gennaio 2011 l’Istituto Ninetta Rosano Srl stipula un contratto di fitto d’azienda con la Casa di Cura Tricarico Rosano Srl (CTR Srl), che nel frattempo giusto Decreto della Regione Calabria nr 1 del 5.1.2011 aveva ottenuto l’accreditamento definitivo per l’esercizio dell’attività sanitaria. In seguito, ovvero dal 27 maggio 2011, i dipendenti dell’INR Srl, venivano assunti dalla CTR Srl che esercitava dunque l’attività sanitaria, mentre l’INR Srl, che peraltro non aveva più alcun accreditamento regionale, si limitava, semplicemente, ad incassare i canoni di locazione versati dalla nuova Società appositamente costituita.
Mentre la CTR Srl svolge l’attività sanitaria, l’INR Srl fortemente indebitata, al fine di evitare il fallimento, per oltre sette anni agisce giudizialmente dinanzi alla competente autorità giudiziaria, richiedendo, per ben due volte la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f., e da ultimo il concordato preventivo in continuità. Nelle more del quale, non solo viene sciolto il contratto di affitto che legava le due Società dei Tricarico, ma l’INR Srl viene nuovamente autorizzata a svolgere l’attività sanitaria (e qui bisogna chiedersi come sia stato possibile accreditare una Società sull’orla del fallimento!!), e indi, riassume alle proprie dipendenze i lavoratori che fino al 31 maggio 2018 avevano prestato la propria attività alle dipendenze della CTR Srl, che in seguito al venir meno del contratto di affitto perde anche l’accreditamento regionale.
Con il passaggio dei lavoratori all’INR Srl, avvenuto a poco più di un mese dal fallimento poi pronunciato dal Tribunale di Paola, il TFR giustamente dovuto ai dipendenti per i tanti anni di servizio, viene di fatto scaricato dalle Società dei Tricarico al Fondo Garanzia dell’INPS (ovvero alla collettività!) che dovrà farsene carico in luogo delle due Società.
Si dirà che è tutto regolare, dato che i passaggi anzidetti, sono avvenuti nell’ambito di procedure concorsuali disciplinati dalla legge, ma è lecito dubitare dell’ammissibilità dell’INR Srl al concordato preventivo proposto a febbraio 2017. Ed infatti, secondo una apprezzata giurisprudenza, il proponente INR Srl non poteva essere ammesso al concordato proposto perché, com’è noto, ai fini dell’ammissione del concordato preventivo, elemento qualificante è la presenza di un’azienda in esercizio: e tale, certo non poteva considerarsi l’INR Srl, che, come detto, sin dal 2011 non aveva più alcun accreditamento all’esercizio dell’attività sanitaria, per essere stato “trasferito” all’altra azienda di famiglia. Ma è un particolare che evidentemente sfugge, benché puntualmente rintracciabile nelle relazioni depositate nella procedura iscritta allo stesso Tribunale di Paola.
Ma tant’è!
Comunque, a luglio 2018, il Giudice delegato dichiara la inammissibilità del concordato preventivo presentato il 7.11.2016 dall’INR Srl e ne dichiara, come noto, il fallimento.
IL FALLIMENTO DELL’ISTITUTO NINETTA ROSANO SRL
Con il fallimento esce dunque di scena l’INR Srl dichiarata fallita, mentre resta ancora in essere la CTR Srl che tuttavia, a seguito dell’intervenuto scioglimento del contratto di affitto di azienda, cessa peraltro di esercitare qualsivoglia attività sanitaria non fosse altro perché non solo perde la disponibilità degli immobili entro cui la esercitava, ma perde qualsivoglia autorizzazione regionale necessario allo svolgimento dell’attività medesima.
Stando così le cose non resta che da domandarsi che cosa resterà della Società CTR Srl e quale possa essere il futuro di suoi eventuali creditori, dato che nel corso degli ultimi due anni, ovvero quelli in cui l’INR Srl era impegnata nel concordato ex art 162. Lf, ha provveduto frattanto a cedere tutti i propri crediti vantati nei confronti dell’ASP di Cosenza, come risulta dagli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Parte Seconda n. 127 del 25.10.2016, nr 141 del 30.11.2017 e nr 142 del 2.12.2017 disponibili su internet.
In virtù del Contratto di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte Seconda nr 141 del 30.11.2017, la CTR Srl “ha ceduto in blocco e pro soluto a TEDA Capital Srl che ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti sorti dalla data di efficacia e tutti i crediti futuri che sorgeranno nei successivi 12 mesi decorrenti dalla data di efficacia economica (i “Crediti”) vantati dal Cedente a fronte di prestazione e/o forniture sanitarie erogate in favore o per conto rispettivamente dell’Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza (il “Debitore Ceduto”)”.
Con il Contratto di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Speciale nr 142 del 2.12.2017 il credito ceduto dalla CTR alla “Ottante SPV Srl deriva da prestazioni o forniture sanitarie rese in favore o per conto di ASP di Cosenza sulla base della delibera della giunta regionale n° 87/2000 tra la Struttura Sanitaria e il relativo debitore ceduto; (ii) il Credito è rappresentato da fatture emessa tra 12/01/2012 e 21/11/2017; (iii) il Credito rappresenta il prezzo di prestazioni o fornituresanitarie erogate nel periodo tra 2011 e 2015”.
Si tratta, ovviamente, di cessioni assolutamente legittime, avvenute certamente nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le procedure ivi previste, probabilmente necessarie a far fronte alle necessità di cassa e di gestione della Società, resta però da capire come e se potranno eventualmente soddisfarsi eventuali creditori della CTR Srl.
Il dubbio, in altri termini, è che, stante il venir meno dell’accreditamento Regionale per l’esercizio dell’attività sanitaria in favore della CTR Srl e la cessione persino dei “crediti futuri….”, eventuali creditori della stessa CTR SRL potrebbero trovarsi dinanzi alla incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte e quindi vedere insoddisfatti i propri crediti, proprio come i creditori dell’INR Srl che, dopo lunghi anni trascorsi tra un concordato e l’altro, sono oggi costretti ad inseguire il soddisfacimento dei propri crediti attraverso una procedura fallimentare niente affatto facile e niente affatto breve e con tutti i rischi del caso.
LA VENDITA SENZA INCANTO DELL’ISTITUTO NINETTA ROSANO SRL
E’ storia recente la pubblicazione della procedura di vendita della casa di Cura che su Aste Giudiziarie del Tribunale di Paola, appare nel modo seguente :
Tribunale Paola
Nr. Procedura 14/2018 Unico A – Vendita
Tipologia Case di cura e ospedali con fini di lucro, Cessione di azienda
Quota
1/1 di proprietà,
Belvedere Marittimo (CS) via Capo Tirone, 13-25
Complesso ospedaliero costituito da un corpo principale con impianto planimetrico a L quasi regolare, cui sono annessi altri corpi, alcuni comunicanti, altri invece indipendenti
Belvedere Marittimo (CS) Via Capo Tirone, 13
Cessione azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attivià di Clinica Specialistica in regime di accreditamento con il S.S.N., con i relativi diritti su tutte le parti e su tutti gli impianti comuni, nonché di tutti i beni mobili, autorizzazioni…
Vendita senza incanto
Data
11/07/2019 12:30:00
Prezzo base
€ 21.194.000,00
Valore da perizia
€ 21.194.000,00
Offerta minima
€ 15.895.500,00
Per chi dovesse avere dei dubbi, allora precisiamo che abbiamo letto e scritto correttamente: l’intero complesso immobiliare (avente una superficie convenzionale di mq. 14.035,00), tutti i beni mobili, le autorizzazioni sanitarie, gli accreditamenti, l’avviamento commerciale, il personale con contratto di lavoro dipendente e libero professionale in organico (non credevamo che si potessero vendere anche le persone….), costituiscono la base d’asta di € 21.194.000,00 che potrebbe addirittura essere ridotta ad una offerta di € 15.895.000,00, importo comprensivo di tutte le spese occorrenti per il trasferimento e le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli, per una struttura accreditata al 5.1.2011 in numero di 128 posti letto. Così ha stabilito il Giudice Delegato anche in sostituzione del Comitato dei Creditori, nei fatti modificando al ribasso persino l’unico valore che poteva risultare appetibile e che avrebbe potuto determinare delle entrate maggiori quale è il complesso immobiliare.
A tale proposito va ricordato che nel 2011, l’arch. Giuseppe De Luca, su incarico del legale rappresentante dell’Istituto Ninetta Rosano srl ed in occasione del prosieguo dell’esame del piano di ristrutturazione presso il Tribunale di Paola, ha indicato in perizia, una superficie convenzionale di mq. 14.035,00 ed un valore commerciale del solo complesso immobiliare pari ad € 33.684.000,00.
In occasione poi del concordato preventivo n. 4/2016, nella relazione ex art. 173 legge fallimentare, i commissari Dott. Giuseppe Castellano da Napoli e l’avv. Pasquale Di Martino da Napoli, ricordano che il valore degli Immobili indicato dall’Ing. Brunetti è stato quantificato in € 28.419.045,21 mentre quello indicato dal CTU Montesani in € 32.799.298,65.
Adesso accade che a seguito della perizia di stima redatta dall’arch. Rosalba Angeloni iscritta nell’Albo di Napoli, e dal dott. Roberto Coppola iscritto nell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, l’intero complesso immobiliare, tutti i beni mobili, le autorizzazioni sanitarie, gli accreditamenti, l’avviamento commerciale (128 posti letti), il personale con contratto di lavoro dipendente e libero professionale in organico varrebbero la cifra di una base d’asta di € 21.194.000,00.
LA PREMIATA DITTA CALDIERO/SGANGA ED IL RICORSO A PROFESSIONISTI ESTERNI DA PARTE DEL TRIBUNALE
Dei rapporti della premiata ditta Caldiero/Sganga, la clinica Tricarico e la Regione Calabria, e delle ulteriori responsabilità del sistema Caldiero-Sganga, abbiamo puntualmente scritto in precedenza e restiamo fiduciosi che chi di competenza faccia luce su fatti che hanno negli anni condizionato equità e giustizia sul Tirreno cosentino e che abbiamo puntualmente descritto in un precedente articolo di questa testata dal titolo “Cetraro, Caldiero “controllore e controllato”, continua il delirio di onnipotenza” (http://www.iacchite.blog/cetraro-caldiero-controllore-e-controllato-continua-il-delirio-di-onnipotenza/).
Sarà stato questo il motivo che ha opportunamente fatto decidere al Giudice Delegato, il ricorso a professionisti esterni, in buona parte provenienti dalla vicina Campania e di probabile conoscenza diretta dello stesso Giudice, a garanzia della massima imparzialità che il caso suggeriva, soprattutto quando è risultato chiaro ed evidente il coinvolgimento di vari personaggi in questa spiacevole vicenda di rapporti ambigui e da chiacchiere da corridoio.
Da ultimo e da questa testata, abbiamo come al solito portato a conoscenza dei nostri lettori, delle prodezze del solito Fernando Caldiero, il famoso e noto commercialista con il delirio di onnipotenza, bravo a mantenere sempre attuali i rapporti che contano, organizzando anche cene di un certo livello partecipativo presso la propria abitazione di Cetraro Marina, dove tanti personaggi hanno potuto gustare le pietanze preparate con assoluta dedizione dalla brava moglie di Fernando, Linda Madrigrano, che, per come denunciato da questa testata, ha acquistato addirittura una villa nel Comune di Diamante dal venditore T.M. West Coast Immobiliare srl riconducibile a Tricarico Rosano Pasquale, ed è la cognata dell’avvocato Vincenzo Caridi, incaricato dall’Istituto Ninetta Rosano srl a presentare il 24 dicembre 2010, presso il Tribunale di Paola, il piano di ristrutturazione art. 182 legge fallimentare e che subito dopo si è dimesso perché probabilmente si era subito reso conto della scarsa fattibilità di quel piano peraltro attestato come fattibilità dall’allora Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola, dott. Pasqualino Saragò, genero dell’attuale Presidente dello stesso Ordine, dott. Giorgio Sganga.
Dei finanziatori dell’ultima campagna elettorale del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, se ne è occupato anche un giornalista di Panorama ricordando che oltre a figurare un amministratore sottoposto a fermo, risultano anche il dottor Pasqualino Saragò ed Annarita Sganga, rispettivamente genero e figlia del professore Giorgio Sganga.
Il fratello di Fernando Caldiero, Vito junior, è il legale che per come da noi descritto e risultante agli atti dello stesso Tribunale di Paola, risulta difensore costituiti dell’Istituto Ninetta Rosano srl nei procedimenti di BNL/Istituto Ninetta Rosano srl R.G. 52/08 ex Tribunale di Scalea, nell’ opposizione a decreto ingiuntivo BNL R.G. 1258/08 Tribunale di Paola, nell’ opposizione a precetto conseguente a detto decreto ingiuntivo Tribunale di Paola.
E’ lo stesso legale Vito Caldiero Junior che difende componenti la famiglia Tricarico anche in ambito penale. Basta a tale proposito citare i procedimenti penali per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, che hanno interessato sia Rosano Carmen quale amministratore unico dell’Istituto Ninetta Rosano nonché la stessa Rosano Carmen e Tricarico Pasquale per dichiarazioni infedeli. Per uno strano segno del destino però ancora una volta, in tale contesto, appare la figura di un GOT che è addirittura nipote acquisito di Sganga Giorgio, cugino di Pasqualino Saragò (in quegli anni Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola di cui Fernando Caldiero era stato segretario). Insomma, ancora una volta, anche se in maniera indiretta, dove c’è Caldiero c’è Sganga, seppure all’epoca dei fatti, poteva essere legalmente permesso ad un GOT di doversi interessare di un procedimento penale che interessava soggetti assistiti da professionisti, conosciuti e frequentati da quello stesso GOT come era il caso dell’avvocato Vito Caldiero Junior e del GOT dott. Pietro Sommella, chiamato a giudicare le sorti per reati penali che interessavano la Clinica Tricarico.
Intanto il controllore e controllato Caldiero per l’attività di commissario giudiziale nel concordato preventivo dell’Istituto Ninetta Rosano srl, ha ottenuto dal Giudice Delegato del Tribunale di Paola, il riconoscimento della modesta somma di € 70.165,06 che, di questi tempi, potrebbero eventualmente servire a sostenere quelle spese necessarie ad affrontare la stagione estiva nella ricerca e nel vivere in luoghi “freschi” e lontani dalla “calura” che la caratterizza.