Abuso d’ufficio, la legge del marchese del Grillo

(DI PIERCAMILLO DAVIGO – ilfattoquotidiano.it) – Con un articolo del 5 marzo 2021 su questo quotidiano, raccontavo come si era arrivati all’attuale formulazione del delitto di abuso d’ufficio punito dall’art. 323 del Codice penale. Ero tornato in argomento il 27 novembre 2022 e il 20 gennaio 2023 ricordando che tale delitto è imposto dalla Convenzione di Merida promossa dalle Nazioni Unite.

Fra l’altro il testo dell’attuale norma sull’abuso d’ufficio è praticamente sovrapponibile a quella che la Convenzione di Merida impone agli Stati di introdurre (e quindi di mantenere dopo l’introduzione) nel loro ordinamento.

Ecco infatti l’articolo 19 della Convenzione di Merida: “Abuso d’ufficio. Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell’esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un’altra persona o entità”.

Ed ecco l’attuale articolo 323 del Codice penale:
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

L’altroieri la commissione Giustizia del Senato si è espressa per l’abrogazione del reato e pazienza se si vìola una convenzione internazionale sottoscritta e ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo, compresa l’Italia. Tuttavia, violare una convenzione, oltre a danneggiare l’immagine dell’Italia, è un illecito di diritto internazionale. Peraltro l’Unione europea sta lavorando all’ipotesi di un reato di abuso d’ufficio unitario che tutti gli Stati membri dovrebbero adottare e quindi, se ciò avverrà, l’Italia dovrà ripristinare tale figura (anche se nel frattempo saranno revocate le condanne intervenute e la nuova norma non potrà essere retroattiva).

Vediamo però, nella pur limitata casistica giudiziaria (essendovi poche condanne per tale reato – 37 nel 2020 – a onta della lamentata “paura della firma”) quali comportamenti non saranno più punibili.

Si deve tenere presente che il reato di abuso d’ufficio è residuale e copre comportamenti che non rientrano in più gravi ipotesi di reato. Fra queste pronunce di condanna si trovano, limitando l’esame all’attuale formulazione dell’art. 323 Codice penale, anche sopravvenuta (quelle precedenti l’ultima riforma, avvenuta con d.l. n. 76 del 2020, già ora non sono più reato), comportamenti singolari e sorprendenti quali:

– il mancato rinnovo, da parte del sindaco, dell’incarico di un funzionario comunale, per fini ritorsivi e discriminatori (Cass. sez. 1, sent. n. 2080 del 06/12/2021 Cc. dep. 18/01/2022 Rv. 282720 – 01);

– la condotta del pubblico ufficiale che si avvalga arbitrariamente, per finalità esclusivamente private, delle prestazioni lavorative dei dipendenti di un ente pubblico (Cass. sez. 6, sSent. n. 37074 del 01.10.2020 Ud. dep. 22.12.2020 Rv. 280551 – 03);

– la condotta del sindaco che, assunta la presidenza della seduta del consiglio comunale che doveva esaminare una mozione di minoranza mirata a sollecitare la costituzione di parte civile del Comune in un processo a suo carico, aveva omesso di astenersi e, in seguito, sospeso e sciolto la seduta (Cass. Sez. F, Sent. n. 32174 del 25.08.2020 Ud. dep. 17.11.2020 Rv. 279877 – 01).

Evidentemente si ritiene che debbano essere lecite (almeno penalmente) condotte ritorsive, o platealmente sconsiderate e persino stravaganti, come quelle di usare un dipendente pubblico a fini personali, oppure non astenersi in una delibera che interessa personalmente.

Forse, dimenticando che l’articolo 54 della Costituzione della Repubblica impone a coloro che svolgono pubbliche funzioni di adempiervi con disciplina e onore, l’idea del pubblico ufficiale che hanno in mente i fautori dell’abolizione dell’abuso d’ufficio è quella del Marchese del Grillo: “Io sono io e voi non siete un c.”. Con buona pace dei cittadini che tali abusi subiscono.