Cosenza, Guarascio sempre più tragicomico. Il Tar del Lazio: “Non possiamo compromettere la correttezza del campionato”

Paradossalmente, la stragrande maggioranza della tifoseria cosentina non sperava che il ricorso del Cosenza Calcio di Guarascio al Tar del Lazio venisse accolto. La spaccatura tra il patron e la piazza ormai è talmente profonda che la gente, pur di vedere andar via il presidente, è disposta ad accettare la retrocessione e persino il fallimento, se fosse necessario. L’accanimento col quale Guarascio continua a collezionare “no” per i suoi ricorsi poi è decisamente tragicomico e non si capisce davvero dove voglia arrivare ricorrendo al Consiglio di Stato se non a qualche patetico e improbabile risarcimento… danni.

Ma torniamo alla decisione di oggi. Per il Tar del Lazio, “risulta essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC”. In particolare, “non è stato ritenuto sufficiente il fatto che l’illecito sia stato commesso in modo doloso da una singola persona (Roberta Anania secondo Guarascio, ndr) per escludere la responsabilità del club. Inoltre, il Cosenza non avrebbe dimostrato di avere un modello organizzativo capace di prevenire proprio l’illecito contestato”. Nel merito, il tribunale ha ritenuto che “non ci siano le condizioni per sospendere la sentenza dell’Alta Corte del Coni. Due i motivi principali: in primo luogo, anche senza la sanzione, il Cosenza resterebbe ultimo in classifica e quindi comunque coinvolto nella lotta salvezza. In secondo luogo, la sospensione a pochi giorni dalla fine del torneo potrebbe compromettere il corretto svolgimento del campionato, creando confusione e incertezza perfino sugli spareggi salvezza”.

L’ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO

A proporre il ricorso è il Cosenza Calcio Srl.
I giudici amministrativi, pur considerando in via preliminare l’esistenza di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue in un altro giudizio sul tema della “compatibilità tra il principio della tutela giurisdizionale effettiva” e quanto previsto dalla normativa nazionale che esclude “il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il G.A.)” in tema di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, hanno valutato che “anche a voler ammettere in astratto la tutela cautelare, nella specie, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari”.
E tutto ciò in quanto difetta, innanzitutto, “il periculum” per due ordini di ragioni: “in primo luogo, perché l’eventuale sospensione degli atti impugnati non avrebbe un’incidenza rilevante sull’attuale classifica del campionato di serie B, poiché il Cosenza Calcio Srl rimarrebbe, pur sempre, ultimo in classifica (in merito, si sottolinei che la prima posizione utile, ai fini della salvezza, è nel campionato di serie B di calcio la quartultima); inoltre, quale aspetto assorbente, risultano, allo stato, prevalenti gli intessi della F.I.G.C. e delle squadre controinteressate, tenuto anche conto dell’attuale quadro giuridico; è, infatti, evidente che l’eventuale sospensione della sanzione dei 4 punti comminata al Cosenza Calcio Srl a così ravvicinata distanza dalla fine del campionato di serie B potrebbe pregiudicare l’ordinario ed armonioso svolgimento della competizione, potendo anche minare la regolare celebrazione degli spareggi (play out) di fine stagione”.

In più, per il Tar “ad un primo esame, risulta, comunque, essere stata fatta una corretta applicazione di quanto previsto dal CGS della FIGC: innanzitutto, perché, malgrado il legale rappresentante p.t. dell’epoca risulti essersi reso autore di azioni dolose, di per sé questo non si ritiene essere elemento che poteva condurre a non applicare quanto previsto dall’art. 6 CGS della FIGC in tema di responsabilità diretta della società;…inoltre, perché come sottolineato dagli organi di giustizia sportiva ed ad una prima lettura degli atti, effettivamente non risulta che il modello organizzativo e di prevenzione adottato dalla ricorrente sia riferito anche all’illecito specifico contestato al Cosenza Calcio Srl”.
Alla fine resta anche il fatto che “la violazione paventata, anche laddove venisse condivisa, avrebbe l’effetto esclusivamente di determinare una riduzione parziale della sanzione disciplinare comminata al Cosenza Calcio Srl, circostanza che ha un’evidente ricaduta in punto di periculum, dato l’impatto ancora inferiore sulla classifica”.