Martedì scorso si è trattata l’udienza davanti al Tribunale del Riesame per discutere sull’appello proposto dalla DDA di Catanzaro (firmatari Gratteri, Bombardieri, Luberto e Prontera) avverso il provvedimento di rigetto del Gip sulla richiesta di misura interdittiva nei confronti degli amministratori giudiziari dell’Eurofish di Cetraro (azienda sequestrata e riconducibile al clan Muto di Cetraro) Bosco, Brescia, Baldino e Caprino.
L’udienza si è concentrata sulla questione preliminare di inammissibilità per la tardività dell’appello sollevata dalla difesa. L’ufficio di procura, nelle persone di Luberto e Prontera, interloquisce sull’argomento sostenendo una tesi, ormai desueta (giurisprudenza ante 2006), secondo la quale i termini sarebbero dovuti decorrere dal giorno dell’esecuzione.
All’udienza di martedì, il Collegio del Tribunale del Riesame, a scioglimento della riserva, accoglie la tesi difensiva.
Il collegio difensivo è composto dall’avv. Ioppoli Vincenzo, avv. Rotundo Sergio, avv. Bosco Gianmichele.
I motivi della difesa sono sostanzialmente di seguito riportati.
- Inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio di Procura perchè tardivo.
In data 07.05.16, l’Ufficio di Procura, con unica mozione cautelare, avanzava richiesta di applicazione di diverse tipologie di provvedimenti cautelari e, nello specifico, per la posizione degli odierni indagati avanzava richiesta di applicazione della misura interdittiva dall’esercizio della professione.
In data 06.07.2016 il Giudice per le Indagini decideva la richiesta avanzata dall’Ufficio di Procura emettendo l’ordinanza di custodia cautelare n.86/16, nell’ambito del procedimento penale n. 4080/15 rgnr e 308/15 rggip con la quale accoglieva parzialmente le istanze dell’Inquirente mentre rigettava nel merito alcune di esse tra le quali, per quello che qui interessa, quelle relative alle posizioni dei nostri assistititi.
Nello specifico la sequenza temporale era la seguente: il Gip Distrettuale rigettava, in data 06.07.16, la richiesta interdittiva ritenendo “non sussistere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati Bosco Giuseppe Nicola, Brescia Gennaro, Caprino Gianluca, Baldino Salvatore”.
Tale ordinanza veniva depositata presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari in data 06.07.16 ed, in pari data, trasmessa all’Ufficio di Procura Distrettuale per l’esecuzione e per eventuali e propedeutici determinazioni.
Avverso tale decisione, l’organo di Procura presentava, al Tribunale del Riesame di Catanzaro, solo in data 21.07.16, gravame ex art.310 cpp chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e di conseguenza l’applicazione della misura invocata.
Ebbene è palese come il gravame proposto dall’organo requirente sia assolutamente inammissibile poiché depositato oltre il termine dei 10 giorni, previsto dal combinato disposto degli articoli 310 e 309 cpp.
Infatti, il dies a quo da cui iniziano a decorrere i termini per l’impugnazione è identificato, secondo quanto stabilito dalla norma, dall’esecuzione o notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, alla luce dell’uniforme e costante indirizzo giurisprudenziale, la data da cui iniziano a decorrere i termini per la proposizione del gravame avverso un provvedimento reiettivo di misura cautelare corrisponde con la data in cui l’Ufficio proponente ha conoscenza del provvedimento, ossia, da quando, “abbia formale cognizione dell’adozione del provvedimento suscettibile di gravame” (cfr. Cass sez. III, n. 45905 , 07.04.15; Cass. sez. III n.9147 , 14.10.15).
Ancora più esplicita, sul punto, appare una pronuncia della Corte di Cassazione chiamata ad esaminare un caso identico a quello in esame, trattandosi di provvedimenti cautelare c.d. a contenuto misto (ordinanza di accoglimento e di rigetto parziale della richiesta di misura cautelare).
In tale pronuncia la Corte di Cassazione, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale in materia ed il significativo mutamento intervenuto con la Sent. Sez. Un. 11.07.2006 n. 27777 ha ribadito come : “ …nell’ipotesi in cui il GIP, corrispondendo ad istanza cautelare di natura personale del PM, accolga parzialmente la richiesta, rigettandola in parte, la comunicazione del provvedimento all’Ufficio di Procura nelle forme di cui all’art. 153 c.p.p. comma 2, mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita ai fini esecutivi, comunque assicurando l’effettiva conoscenza di esso da parte dell’organo della pubblica accusa, determina il momento iniziale per decorrenza del termine di giorni dieci imposto a pena di inammissibilità del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. comma 1, lett c), con l’art. 310 c.p.p. comma 2, e art. 309 c.p.p., comma 1, per l’impugnativa dell’ordinanza del Tribunale del riesame. Alla stregua di quanto sopra esposto, avuto riguardo alla data di comunicazione dell’ordinanza del GIP di Nola al PM, l’impugnazione di tale Ufficio innanzi al Tribunale del riesame di Napoli è tardiva e, come tale, inammissibile, con conseguente effetto dell’annullamento senza rinvio del provvedimento de quo” Cass. Sez. VI Pen. 5 Luglio 2013
Ed ancora: “Ai fini dell’individuazione del termine per la proposizione dell’impugnazione, la trasmissione al PM dell’ordinanza ai fini dell’esecuzione equivale, ad ogni effetto, alla sua comunicazione. (In motivazione la Corte ha altresì ribadito che, attesa la natura impersonale dell’Ufficio del PM, le comunicazioni si intendono per eseguite mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria, a nulla rilevando che non siano specificamente effettuate al magistrato titolare del procedimento) Cass. Sez. III n. 9147 14 ottobre 2015.
Sulla base di quanto evidenziato e degli atti sottesi alla Vostra cognizione il termine ultimo spirava, pertanto, in data 16.07.16, ossia decorsi 10 giorni previsti dal codice di rito.
Assolutamente irrilevante, ai fini della proposizione dell’appello, la circostanza che la misura sia stata eseguita, nei confronti degli altri coindagati, in data 19.07.16.
E il Collegio del Tribunale del Riesame ha accolto le tesi della difesa.