Il sequestro del comprensorio sciistico di Lorica all’indomani dell’arresto da parte delle DDA di Reggio e Catanzaro dell’imprenditore Giorgio Barbieri e del fallimento della “Barbieri Costruzioni”, tra l’altro dopo la tragica morte di un operaio, solleva interrogativi inquietanti sui rapporti tra politica, imprenditoria e consulenza tecnica nella Regione Calabria, e auspichiamo che i magistrati antimafia facciano luce anche su questo aspetto.
A questo proposito ribadiamo che:
- In data 30 Marzo 2015, il Nucleo VAS-VIA-IPPC della Regione Calabria esprime Valutazione di Incidenza Positiva alla realizzazione, ed esclude che il progetto debba essere sottoposto ad ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nonostante riconosca che il progetto ricada «per una minima parte nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) cod. IT9310301
denominata “Sila Grande” istituita ai sensi della direttiva 2009/147/CE». - Il parere del Nucleo VAS-VIA-IPPC viene pubblicato sul Burc n. 40 del 15 Giugno 2015. Nel Burc si legge che «con nota prot. nr. O0030073 del 30/01/2014 il Dip. Politiche dell’Ambiente ha richiesto il parere del Parco Nazionale della Sila», ma a quella data non poteva averlo ancora in suo possesso visto che…
- Il nulla osta con prescrizione del Parco Nazionale della Sila con Prot. Nr. 3646 è del 16 Giugno 2015. Insomma, è stato fatto IL GIORNO DOPO LA PUBBLICAZIONE SUL BURC…
- L’area su cui è realizzato il comprensorio sciistico ricade per una parte (Skilift, sciovia monoposto della Valle dell’Inferno – Botte Donato) nella Zona di Protezione Speciale “Sila Grande” nonché all’interno del perimetro del Parco Nazionale della Sila, e in particolare nella Zona 1, definita in base al decreto di costituzione del Parco (DPR 14 Novembre 2002) quale «zona di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico» (art. 1) in cui «l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità» (art. 4), e dove è vietato tra l’altro «il taglio di boschi ad eccezione degli interventi necessari alla loro conservazione e alla prevenzione degli incendi» e «la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque».
- Nello stesso decreto istitutivo del Parco, all’art. 7 è previsto che nel caso di «interventi di rilevante trasformazione del territorio», i soggetti titolari delle opere trasmettono tutta la documentazione dettagliata entro trenta giorni all’ente di gestione. Invece, l’autorizzazione della Regione Calabria già appariva sul Burc prima dell’ottenimento del nulla osta dell’ente Parco.
- Lo statuto dell’ente Parco Nazionale della Sila prevede, all’art. 3.1 «L’Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell’art. 1, della legge 6 dicembre 1991, n° 394. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell’area protetta.»
- Infine, nè la Conferenza dei Servizi, nè il Nucleo VAS-VIA-IPPC della Regione Calabria, nè il Dirigente della stessa Regione Calabria sono titolati ad autorizzare interventi ricadenti all’interno di una Zona di Protezione Speciale/Important Bird Area, facente parte della rete Natura 2000, per la quale è obbligatorio per legge (art. 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) il parere del Ministero dell’Ambiente, che invece è assente.
Tratto da HeyNow