Caos incendi, Italia Nostra punta l’indice contro i Comuni

L'incendio a Luzzi FOTO COSENZA 2.0

Il Presidente regionale di Italia Nostra Carlo De Giacomo interviene nel dibattito sullo stato di attuazione in Calabria della legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, e punta l’indice contro i Comuni, rei di non censire le aree percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio. E chiede: «ora si vieti la caccia nelle aree forestali incendiate, come impone la legge».

La “vexata quaestio” parte dolorosamente dal 1 marzo 1975, allorquando, difronte al dilagare del fenomeno venne varata la legge n° 47. Il legislatore aveva espressamente previsto l’obbligo da parte delle Regioni, di predisporre i piani per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, stabilendo, fra le altre, che nelle zone colpite da incendio venisse “vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo”.

Dopo circa 20 anni, in vana attesa dei piani regionali, un’ulteriore legge (428/93) tentava di scoraggiare il proliferarsi degli incendi dolosi finalizzati alla speculazione edilizia. Al vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree boscate percorse da fuoco, o comunque al divieto decennale di cambio di destinazione d’uso, si gravavano i Sindaci dell’obbligo di trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero dell’Ambiente una planimetria del territorio comunale con le aree percorse dal fuoco.

Carlo De Giacomo, architetto, Presidente regionale di Italia Nostra: «In materia di incendi abbiamo una legislazione perfetta e tra le più avanzate in Europa. Se solo fosse stata applicata.»

Con il varo della Legge quadro 353 del 2000, nel tentativo di arginare (ancora!) il problema, veniva fatto rientrare l’incendio boschivo nel novero dei delitti (artt. 380 e 384 c.p.p.), e disegnato un articolato sistema di divieti e prescrizioni a cominciare dal divieto di mutamento d’uso, anche per i pascoli, per 15 anni e divieto di porre in essere l’attività venatoria e di natura edilizia per 10 anni. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affermava la non condonabilità degli immobili realizzati su aree boscate o di pascolo percorsi dal fuoco (Circ. 2677 del 7/12/2005). Insomma, una legislazione perfetta e delle più avanzate in Europa. Se solo fosse stata applicata. Non occorre altra legge regionale! 

Il cuore del problema, invero, è tutto nella previsione, e (ahinoi) non ottemperanza, di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge 353/2000, laddove l’articolato prevede l’obbligo per i Comuni, entro 90 giorni dall’approvazione del Piano Regionale Antincendi Boschivi, di censire le aree percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio, prevedendo l’aggiornamento del catasto con decadenza annuale.

A titolo informativo, l’ultimo Piano Regionale Antincendi Boschivi (AIB) 2017-2019 è stato approvato il 12 giugno di quest’anno dalla Giunta della Regione Calabria! Solo con tale mappatura, a mio avviso, si può aggredire “in nuce” il problema. Solo con un vincolo così stringente si può mitigare ed arginare il fenomeno. Un deterrente per speculatori edilizi, “cattivi” pastori in cerca di ulteriori aree per il pascolo e piromani d’ogni risma.

Alfine due domande “sorgono spontanee”. Quanti Comuni in Calabria hanno ottemperato all’obbligo di censire le aree percorse dal fuoco? Dove tale buona pratica è stata posta in essere? Intanto vietiamo la caccia nelle aree forestali incendiate (come già previsto dalla Legge 353/2000, art. 10, comma 1 per le sole aree boscate) estendendo almeno per due anni a tutte le aree percorse dal fuoco (cespuglieti, praterie naturali e seminaturali, ecc.), nonché ad una fascia contigua alle aree medesime.

Arch. Carlo de Giacomo

Presidente Regionale Italia Nostra