Stiamo passando in rassegna tutte le vicende che hanno spinto la procura di Catanzaro ad indagare i medici Andrea Bruni ed Eugenio Garofalo per l’ipotesi di reato di truffa. Già si è visto come entrambi siano ancora soci di un Centro diagnostico privato e siano stati soci di una società che ha fatturato oltre 500 mila euro e poi è stata sciolta… I CONFLITTI DI INTERESSE: IL CASO UNILAB (https://www.iacchite.blog/catanzaro-scandalo-a-oculistica-le-societa-private-di-andrea-bruni-i-conflitti-di-interesse-e-le-violazioni-della-normativa-il-caso-unilab/)
E si è visto anche come abbiano truffato allegramente il Servizio Sanitario regionale lavorando e prendendo fior di quattrini in una clinica di Catanzaro mentre non avevano titolo per farlo e si trovavano in una pacchiana situazione di incompatibilità perché erano pagati dall’Umg e dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro in quanto ricercatori e specializzandi… LA TRUFFA A CASA SERENA (/https://www.iacchite.blog/catanzaro-le-truffe-del-cerchio-magico-di-occhiuto-tutte-le-prestazioni-sanitarie-extraistituzionali-di-bruni-e-garofalo-a-casa-serena/). LA TRUFFA ALLA TIRRENIA HOSPITAL (https://www.iacchite.blog/catanzaro-le-truffe-del-cerchio-magico-di-occhiuto-le-gesta-eroiche-di-bruni-e-garofalo-alla-tirrenia-hospital-a-38-532-euro-cadauno/)
PRESTAZIONI MEDICHE RESE PRESSO LA SOCIETA’ BORGO DEI MASTRI SRL
Dall’analisi della documentazione fornita dalla società, si rileva che i dottori Andrea Bruno ed Eugenio Garofalo, nelle annualità comprese dal 2014 al 2017, hanno effettuato attività libero professionale. Per le corrispondenti prestazioni sanitarie, veniva fornita copia di un carteggio amministrativo-contabile per un compenso erogato pari nel totale a 35.108 euro (cadauno).
LA TRUFFA
I professori Andrea Bruni ed Eugenio Garofalo, in qualità di ricercatori e poi docenti (professori associati a tempo pieno e indeterminato del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’UMG di Catanzaro) con attivazione assistenziale in regime di esclusività presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria del 2021, hanno continuativamente e indebitamente svolto attività libero professionale sanitaria presso committenti privati e rivestito cariche societarie, in violazione della disciplina vigente in materia di incompatibilità.
Lo svolgimento reiterato di tali prestazioni, pur optando per il tempo pieno, è avvenuto in assenza di alcun provvedimento autorizzativo o di comunicazione all’ente di appartenenza, in violazione della disciplina di settore, avendo i docenti maliziosamente serbato il silenzio sull’attività extraistituzionale. In alcuni casi i rapporti di collaborazione erano addirittura con strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
I dottori Bruni e Garofalo non hanno mai comunicato l’esercizio delle attività oggetto di contestazione né sono stati mai autorizzati a svolgerle sottraendosi a un preciso obbligo di informazione, violando il contratto. Parimenti non risultano comunicazioni in ordine alla detenzione delle quote, quali soci professionisti e Bruni anche socio-amministratore, rispettivamente nelle società Medical Service Srl e Unilab Srl, entrambe esercenti attività medico-sanitarie, in conflitto di interessi, in violazione della normativa di settore.
Dalla documentazione agli atti emerge, in primo luogo, che Bruni e Garofalo non solo hanno tenuto una condotta dolosa nei confronti del datore di lavoro laddove hanno posto in essere attività extraistituzionale o incompatibile ma hanno altresì – sempre falsamente – dichiarato nei contratti stipulati per l’ammissione alla scuola di specializzazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate per l’ammissione e nel contratto di formazione specialistica annualmente sottoscritto nell’arco del quinquennio formativo…
Per quanto riguarda l’assegno di ricerca, le incompatibilità erano anche espressamente previste nel contratto stipulato con l’ateneo e, laddove note, avrebbero comportato la risoluzione automatica del contratto senza preavviso e il recupero degli emolumenti corrisposti ai medici.
D’altro canto, lo svolgimento reiterato di tali prestazioni, è avvenuto in assenza di alcun provvedimento autorizzativo o di comunicazioni all’ente di appartenenza secondo quanto previsto dai contratti stipulati, essendo astrattamente ammissibili nei soli casi in cui fossero dichiarate compatibili dalla struttura presso la quale svolgevano l’attività di ricerca; fossero occasionali o di breve durata; non comportassero un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta e non recassero alcun pregiudizio all’immagine o agli interessi dell’ateneo.
I contratti di formazione e i contratti di collaborazione ad attività di ricerca (cosiddetto assegno di ricerca) prevedevano altresì l’avvertenza dell’automatica risoluzione anticipata in presenza, tra l’altro, delle violazioni delle disposizioni in materia di incompatibilità. Per quanto attiene agli incarichi di docenza e alla corresponsione del trattamento economico di esclusività da parte dell’Azienda Ospedaliera, ci sono incompatibilità previste già nell’inquadramento normativo.
Bruni e Garofalo non hanno mai richiesto l’autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale retribuita non occasionale quali anestesisti e rianimatori. In virtù dei contratti stipulati, dell’equiparazione desumibile dalla normativa di settore della figura del ricercatore con quella del professore a tempo pieno e l’inquadramento come docenti universitari, si precisa che incombeva su Bruni e Garofalo l’obbligo giuridico di comunicare al proprio datore di lavoro, ovvero all’UMG di Catanzaro e all’Azienda Ospedaliera di Catanzaro, lo svolgimento di ogni attività professionale potenzialmente incompatibile.
L’omessa informazione, propedeutica all’eventuale autorizzazione, è il principale elemento qualificante la condotta contestata ai professionisti che hanno svolto attività libero professionale violando il contratto con l’Università e percependo poi il trattamento economico di esclusività dell’Azienda Ospedaliera. L’ateneo di appartenenza, infatti, doveva essere tenuto informato dai suoi dipendenti sulla base delle normative vigenti e delle regole di correttezza, dell’esistenza di situazioni che potenzialmente potessero essere fonte di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interessi (da qui la necessità di autorizzazione) senza che potesse assumere importanza la possibile, eventuale, casuale conoscenza per altre vie. Siffatto onere costituiva un preciso dovere di servizio, anche in considerazione degli obblighi e della normativa di settore, nella fattispecie disattesi.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, si evidenzia come la conoscenza della normativa di settore da parte di Bruni e Garofalo si desumesse dalle richieste inoltrate in data 22.7.2021 e 9.2.2023 per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali (liberalizzati) a titolo gratuito. Un capitolo a parte merita la quantificazione dei profitti dei due medici ricavati dalle truffe.