Ed eccoci giunti all’ultimo capitolo del decreto di sequestro di piazza Fera/Bilotti emesso dal Gip di Catanzaro Gabriella Logozzo.
Si spiega ad Occhiuto in primis e poi a tutti i cosentini perché va chiusa la piazza. Il motivo è da ricercare nel “Periculum in mora”. Si tratta di una locuzione latina che significa letteralmente “pericolo nel ritardo” cioè “pericolo/danno causato dal ritardo La prova del periculum in mora è affidata a colui che richiede l’ordinanza cautelare, il quale dovrà dimostrare la sussistenza di entrambi i requisiti del pericolum in mora, ossia il rischio di subire un danno grave e al contempo irreparabile. Ma lasciamo come sempre che a parlare siano i fatti…
… Quanto al periculum in mora, c’è da premettere che gli elementi illustrati consentono di delineare chiaramente il nesso di pertinenzialità del bene di cui si chiede il sequestro con i reati di falso… Ciò in quanto per procedere al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato… non occorre che vi sia una relazione diretta e tipica tra le cose sequestrate e l’oggetto penale del reato per cui si indaga (alla stregua di questo principio la Corte ha ritenuto sequestrabili le opere edilizie realizzate in base a una concessione edilizia falsificata, in quanto cose pertinenti al delitto di falso materiale).
Orbene, gli elementi emersi consentono di poter affermare che i delitti di falso siano stati strumentali all’utilizzazione di piazza Fera/Bilotti nonostante la non conformità dell’opera agli standard previsti dalle normative di settore, in particolare con riferimento alla saldatura delle tre travi.
Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato. In motivazione la Corte ha precisato, trattandosi di sequestro di un manufatto abusivo, che tra le conseguenze del reato che il legislatore intende neutralizzare attraverso la misura cautelare reale vi sono anche il godimento e l’uso del bene che costituisce il prodotto del reato già consumato. Inoltre, l’esistenza di una costruzione abusiva è circostanza atta ad aggravare il cosiddetto carico urbanistico e quindi a protrarre le conseguenze del reato.
… Si tratta di un reato permanente a condotta mista: questa comprende un aspetto commissivo (utilizzazione dell’edificio) ed un aspetto omissivo (mancata richiesta dell’abitabilità). Per conseguenza, il colpevole può far cessare l’offesa agli interessi igienici ed urbanistici tutelati dalla norma penale con una condotta simmetricamente opposta a quella costitutiva del reato, e cioè dismettendo l’utilizzazione dell’immobile ovvero ottenendo il nulla osta di abitabilità. Di conseguenza, l’ultimazione dei lavori non fa cessare la permanenza del reato.
Orbene, è concretamente e attuale il rischio che dalla libera disponibilità derivi un pericolo per la pubblica incolumità determinato dall’apertura della piazza e quindi dal suo utillizzo, pur in presenza di difetti sulla saldatura delle travi che la compongono.
Deve infatti ribadirsi che i lavori di ripristino erano ancora in corso al momento del rilascio della certificazione da parte dell’ente preposto e, soprattutto, che il controllo intrapreso secondo il parametro di accettabilità di livello C… aveva avuto esito negativo e solo il declassamento del suddetto parametro ad un livello meno restrittivo aveva consentito il rilascio del certificato positivo e del conseguente certificato di collaudo. Né il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato può ritenersi scongiurato in concreto dalla scelta adottata dall’amministrazione comunale in ordine all’utilizzo della zona sovrastante le travi per posizionare il palco in occasione degli eventi, così evitando assembramenti di persone nel punto in cui sono state riscontrate le criticità (come avvenuto anche in occasione di manifestazioni recenti); di contro, l’adozione di tale cautela è dimostrativa della concretezza del predetto rischio rendendolo ancora più attuale.
In definitiva, l’utilizzo di piazza Fera/Bilotti, soprattutto da parte di un numero considerevole di utenti, come avviene in occasione delle manifestazioni di varia natura, tenuto conto dei difetti riscontrati nelle saldature e delle irregolarità connesse al fine del rilascio del certificato di collaudo, potrebbe determinare un cedimento strutturale o un crollo della stessa di cui, allo stato, non risulta possibile prevederne l’estensione, con la conseguenza che deve essere sottoposta a sequestro l’intera area. All’emissione del decreto di sequestro, consegue la necessità della nomina di un custode giudiziario che possa vigilare sul rispetto del vincolo reale. Custode della piazza è il responsabile pro tempore della polizia municipale del Comune di Cosenza. E’ per questo che da giorno 24 vedete sempre un’auto dei vigili urbani nelle vicinanze della piazza della ‘ndrangheta. E se vedete qualche “movimento strano”, che ne so la pancia di Nuzzolo o la iorda del cazzaro o la faccia di culo del titolare del Mc Donald’s non chiamate la… polizia o i carabinieri (chè tanto sono complici anche loro), al limite la Finanza (ché ancora qualcuno onesto c’è) ma la cosa migliore è farlo sapere a Iacchite’. Sempre a futura memoria.