Cosenza. Agostino Briguori, il “jolly” della confederazione dei clan per riciclare il denaro sporco

Uno dei personaggi eccellenti finiti nella rete di Gratteri a Cosenza e provincia è certamente Agostino Briguori, il “Berlusconi” del Tirreno, imprenditore legato al clan Muto ormai da molti anni e talmente rispettato che i media di regime quasi quasi fanno finta di non averlo “visto” nelle carte dell’ordinanza che pure sono piene delle sue “prodezze”.

Oggi ci occupiamo delle intestazioni fittizie contestate al Briguori e coinvolgenti diversi soggetti disponibili, alla stregua di un team operativo.

Le intestazioni fittizie sono riferite alle seguenti persone giuridiche (e a un veicolo), elencate in corrispondenza della rispettiva testa di legno:

Sannà Domenico

  1. ditta individuale “SANNÀ DOMENICO”, con sede in Santa Maria del Cedro (CS) in via Arco Piccolo 20 e con unità locale sita in via Superstrada Tirrenica nr. 54.
  2. “I.W. INTERNATIONAL WOOD SRLS”, esercente quale attività prevalente commercio all’ingrosso di infissi nonché l’attività di “posa in opera infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili”, con sede legale in Cremona in Via del Sale nr. 40/ A e con unità locale sita in via Costone di Mezzo 19/B
  • “IL MONDO DEL FAI DA TE – TECNO WOOD SRL”, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale”, Via Chiari 94, – Castelcovati (Bs) e con luogo d’esercizio in via Arco Piccolo 20, – Santa Maria Del Cedro (Cs).
  1. “LUIM S.R.L”, esercente l’attività di “commercio al dettaglio di articoli di cartoleria”, con sede legale in Rende (CS) in via Pietro Bucci S N C. Frazione Arcavacata Fabbricato Ponte.
  2. “MO. IN Sannà S.r.l.”, esercente l’attività di “fabbricazione di porte e finestre in legno”, con sede legale in Santa Maria del Cedro (CS) in via Superstrada Tirrenica 54.

Cariello Placido (detto “Dante”)

  1. “EUROPE SERVICE r.l.”, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri e non nuovi/usati in conto proprio (45.19.01)”, con sede in Roma via Montello n.30.
  2. “B.A.R. srls”, esercente  l’attività  di “commercio  all’ingrosso  non specializzato alimentari, tabacco”, con sede in via G. Murat n. 60, Milano;
  1. “SESTANTE r.l.”, esercente l’attività di “ristorazione con somministrazione”, con sede in via Panebianco ang. via Negroni snc, Cosenza;
  2. autovettura tipo Audi A4 targata CW206KJ intestata alla Europe Service r.l.. Palermo Massimo
    • “PARTECIPAZIONI & INVESTIMENTI  SRL”,  esercente  attività prevalente di “consulenza tecnica, amministrativa e gestionale (702209)”e secondaria di “locazione immobiliare di beni propri o leasing (682001) con sede legale in Rende (CS) C.da Lecco snc;
  1. “SIPA GESTIONI SAS DI PALERMO MASSIMO & “, esercente l’attività di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonchè ristorante, pizzeria, bar (561011)”, attività quest’ultima svolta presso l’unità locale. Sede societaria in Sangineto (CS) Via A. De Gasperi IV traversa n.4 e con unità locale sita in Bonifati (CS) via Paneduro snc.

Magnelli Antonio

  1. “NEOTEK S.r.l”, esercente l’attività di “fabbricazione di supporti magnetici ed ottici”, con sede legale e luogo d’esercizio in Bisignano (CS) alla contrada Imperatore Zona S.I.;
  2. “BKFE S.r.l.”, esercente l’attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina”, con sede legale e luogo d’esercizio in Rende (CS) alla Via Pietro Bucci Cubo 24/B.

Gardi Pietro

  1. “GARDI S.A.S. di Pietro Gardi & S.A.S.”, esercente l’attività di “Bar e altri servizi simili, ristoranti, pasticcerie e pizzerie”, con sede in Cosenza al Piazzale Autolinee.

Bruniani Carmelina, Angelo Falcone, Bruniani Giuseppe Zoltan

  1. “Seven Hills S.r.1.s.”, con quote nominali pari ad euro 100,00 (50% del capitale sociale) esercente l’attività di ristorazione con somministrazione, con sede legale e luogo d’esercizio in Cosenza, piazzale Autolinee

Alimena Gianluca

  1. “BKFE r.l.”, esercente l’attività di “Bar e altri esercizi simili senza cucina (563000)”, con sede in Rende (CS) via P. Bucci Cubo 24/B.

Grosso Stefano

  1. “GIESSE r.l.s”, p. iva 03595510789, esercente l’attività di “Bar e altri servizi simili senza cucina (563000)”, con sede in Cosenza viale della Repubblica n.165;
  2. “S.A.F. S.r.l.s.”, p. iva 03413260781, esercente l’attività di “ristorazione con somministrazione 561011”, con sede in Rende (CS) via Bucci snc.

Dall’elenco riportato emerge già prima facie il dato numerico significativo rispetto alle società/ditte. Tale dato assume ulteriore valenza indiziaria laddove si confronta con le intercettazioni in atti, da cui risulta non solo la gestione del Briguori rispetto a tutte le società/ditte, ma anche una gestione incrociata delle stesse, in cui sovente le “teste di legno” sono utilizzate dal Briguori medesimo alla stregua di pedine, trasferendo una società da una persona all’altra ma detenendo sempre, di fatto, la gestione nelle sue mani (come nel caso della LUIM dal Magnelli al Sannà). Emerge allora agevolmente che il Briguori fosse il reale gestore di tutte le società/ditte sopra elencate.

Il Briguori era stato già coinvolto nell’operazione “Cartesio” e, seppure all’esito del processo non veniva condannato, in data 16.09.2016 veniva emesso decreto della Corte d’Appello  di Catanzaro all’esito del giudizio di rinvio (successivo all’annullamento da parte della Corte di Cassazione del precedente provvedimento di revoca della confisca di prevenzione), che ha confermato il decreto emesso in data 26.09.2012 dal Tribunale di Cosenza che aveva applicato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni ed aveva disposto la confisca di quote societarie, beni aziendali, beni immobili, e mobili registrati.

Questo dato  va considerato unitamente al modus operandi emerso con riferimento alle ditte/società di cui si è detto, modus che risulta dunque caratterizzato dalla reiterazione di un collaudato stratagemma per eludere le misure di prevenzione. Giova precisare che la finalità perseguita dal Briguori, e richiesta dalla norma incriminatrice, non deve confondersi con la necessità di una “prova diabolica”, ossia la prova esplicita (ad esempio tramite un’intercettazione in cui l’autore espressamente ammetta tale circostanza) che tali intestazioni fossero finalizzate a eludere le misure di prevenzione. Tale precisa finalità, al contrario,  può essere desunta  da diversi elementi che nel caso concreto  non solo sono plurimi, ma anche convergenti. Ed infatti, la non estraneità del Briguori rispetto a vicende giudiziarie penali, la reiterazione delle intestazioni fittizie, e la capacità  di non figurare mai direttamente come gestore di fatto delle persone giuridiche, sono tutti elementi da cui si evince agevolmente che non poteva esserci altra finalità se non quella di evitare di poter essere bersaglio dell’Autorità Giudiziaria. Le intercettazioni in atti, infatti, evidenziano anche un significativo impegno del Briguori nel gestire diverse persone che spesso non mancavano di lamentarsi, di talché non si comprenderebbe la ragione per cui l’indagato avesse dovuto “sopportare” tutte queste situazioni se non in vista del suo obiettivo principale.

Deve rilevarsi, peraltro, che l’intercettazione in cui emerge il riferimento sia agli Zingari che al Porcaro, avvalora anche l’ipotesi relativa alla finalità (alternativa) di intestare fittiziamente beni al fine di commettere reati.

Tutti i reati contestati al Briguori, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, costituiscono una chiara manifestazione della piattaforma indiziaria relativa al concorso esterno in associazione mafiosa a lui contestato.

Diversi collaboratori di giustizia riferivano di conoscere il Briguori, e in particolare Calabrese Violetta Roberto riferiva di un prestito usurario elargito dal Briguori con denaro in realtà riconducibile al Patitucci e Zaffante Giuseppe specificava che il Briguori era dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti e truffe e, infine, la Palnieri riconosceva l’effigie del Briguori.

Dagli atti di indagine, inoltre, emerge uno stretto legame col Porcaro, scandito da  diversi incontri alcuni di questi finalizzati alla dazione di denaro con cadenza di ogni 15 giorni, spesso organizzati con l’intermediazione di Alessandro Catanzaro.

Va premesso che il Porcaro e il Briguori hanno sofferto un periodo di carcerazione insieme (circostanza questa riscontrata dall’esame delle banche dati), tant’è che i due sono legati da un rapporto di amicizia e confidenza confermato dal Porcaro medesimo.

Dagli atti di indagine (intercettazioni, servizi di OCP e verbale di arresto del Porcaro)  emerge che avvenivano diversi incontri tra i due finalizzati alla consegna di denaro dal Briguori al Porcaro (circa 20.000 euro al mese, spesso in due tranches), tant’è che in occasione dell’arresto del Porcaro, avvenuto poco dopo l’incontro col Briguori, lo stesso veniva  trovato in possesso di 15.800 euro in contanti appena consegnatigli dal Briguori.

Nel pieno rispetto del modus operandi emerso, il Briguori e il Catanzaro si riferivano al Porcaro evitando, la maggior parte delle volte, di chiamarlo per nome e utilizzando pseudonimi, quale “dottore”. Risulta altresì che il Briguori, a volte, svolgeva anche il ruolo di intermediario in favore del Porcaro (come ad esempio avveniva con Pisa Antonio).

Infine, sono emersi anche rapporti con Manzo Antonio e Pisa Antonio, imprenditore cosentino con precedenti per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di usura, estorsione e riciclaggio. 

Un dato di pregnante rilievo indiziario è conferito da alcune conversazione tra il Pisa e il Briguori con oggetto un debito del primo con gli Zingari, e la richiesta di aiuto rivolta al Porcaro per il tramite del Briguori, evocando così l’inserimento di quest’ultimo nelle dinamiche criminali.

Briguori, dunque, è un soggetto stabilmente a disposizione del gruppo mafioso degli Italiani. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituiscono una chiara  base indiziaria rispetto al delitto contestato, delineando i tratti essenziali dell’indagato e i suoi contatti con la criminalità organizzata.

Le intercettazioni, inoltre, evidenziano una stretta relazione (soprattutto) col Porcaro, relazione questa che non si esaurisce in un mero rapporto di amicizia, ma che risulta prodromica ad una vera e propria coadiuzione del Briguori rispetto al boss.

L’analisi degli elementi indiziari, dunque, deve essere condotta nel seguente ordine: l’elemento di partenza è rappresentato dai reati contestati al Briguori, i quali vanno valutati alla luce del particolare rapporto che lo lega al Porcaro e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo collocano vicino alla criminalità organizzata, vicinanza questa riscontrata a sua volta dal dato intercettivo. Tale conclusione, peraltro, viene corroborata anche dall’intermediazione svolta dal Briguori, rispetto al Porcaro e al Pisa.

Alla luce di questi elementi, risultano pacifici i gravi indizi di colpevolezza del delitto contestato nei confronti di Briguori Agostino. Il reato di partecipazione mafiosa, infatti, si distingue dal concorso esterno in quanto nel primo caso il soggetto vuole fornire il suo contributo all’interno  dell’associazione, mentre nel concorso esterno il soggetto intende prestare il  suo apporto senza far parte della compagine associativa.

Tanto premesso in ordine alla configurazione del delitto di concorso esterno secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va rilevato che il Briguori è un soggetto a disposizione della confederazione quasi alla stregua di un “jolly”, fermo restando il rapporto privilegiato con il Porcaro. Tale messa a disposizione risulta declinata sia in senso soggettivo (inteso in termini di coadiuvazione in attività criminali tra cui l’usura per conto del Patitucci) che oggettivo (mettendo a disposizione del gruppo criminale diversi strumenti quali le numerose ditte/società  da lui di fatto gestite, per come emerso grazie ai reati a lui contestati).

In tal senso, d’altronde, si è espressa la Suprema Corte laddove ha stabilito che la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un “pactum sceleris” fra il singolo e l’organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l’organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche “per facta concludentia” e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parzialei del programma criminoso della medesima (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16958 del 08/01/2014)..