Cosenza, Petrocca&DeMarco: i “pericolosi sociali” siete voi: le motivazioni del Tribunale a favore degli attivisti

Pubblichiamo alcuni stralci dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la proposta di sorveglianza speciale nei confronti di due attivisti cosentini e in particolare di Jessica Cosenza.

Alla lettera i), di cui alla proposta, (la questura di Cosenza) individua le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione  o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive…

  1. Tanto premesso, gli elementi posti a fondamento della proposta da parte della questura di Cosenza, dai quali viene desunta la presunta pericolosità di Cosenza Jessica, sono costituiti da una serie di reiterate azioni di protesta, di occupazione di stabili di proprietà pubblica, nonché da violazioni dell’art. 18 T ULPS.

In particolare, l’Autorità proponente evidenzia che nel mese di dicembre 2016, la predetta occupava uno stabile di proprietà dell’Aterp protestando contro l’emergenza abitativa; nel 2017 veniva deferita dalla digos della questura di Cosenza per resistenza a pubblico ufficiale, nonché perché si rendeva responsabile di una protesta contro il Ministro dell’Interno Marco Minniti; altresì, prendeva spesso parte a manifestazioni o a cortei non autorizzati nelle strade del Comune di Cosenza senza dare preavviso all’Autorità, e nel 2018 ad un sit-in al fine di ottenere la convocazione di un tavolo tecnico per la risoluzione delle problematiche abitative relativamente agli immobili occupati della città.

Partecipava, inoltre, ad una protesta contro il segretario di Forza Nuova Fiore Roberto, ed unitamente a dei soggetti extracomunitari, ad un corteo non preannunciato.

Nel 2019 prendeva parte, altresì, ad una manifestazione in favore della pillola abortiva unitamente al movimento femminile di Cosenza, e ad un raduno per protestare contro la situazione ambientale dell’Ilva di Taranto.

Veniva poi deferita dalla digos della questura di Cosenza per deturpamento o imbrattamento di cose altrui allorquando, in occasione della visita nella citta di Cosenza di Matteo Salvini, si rendeva responsabile di scritte offensive nei confronti del predetto.

Ancora prendeva parte a un sit-in di protesta contro l’invasione della Siria da parte della Turchia.

Altresì nel 2020 occupava i locali della sala d’attesa dell’Asp di Cosenza e prendeva parte a proteste contro i provvedimenti emessi nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

Ultima segnalazione  viene  individuata  in  una  resistenza  a  pubblico  ufficiale del 1.12.2020.

La predetta proposta e stata poi in seguito integrata con successive segnalazioni per il reato di cui all’art. 633 c.p., e per il delitto di cui all’art. 416 c.p.

In particolare, Cosenza Jessica risulta essere stata rinviata a giudizio per essersi associata allo scopo di commettere più delitti e segnatamente  occupazioni abusive di appartamenti  e di stabili di proprietà pubblica, nonché di furto di energia elettrica e di violenza privata.

Specificamente, la predetta avrebbe partecipato ad invadere edifici collocando all’interno famiglie in precarie condizioni economiche, e utilizzato violenza fisica nei confronti di un soggetto occupante. La suindicata condotta associativa viene contestata dal 2016, e i reati si fermano al mese di marzo 2018.

2.  All’udienza camerale, costituite le parti, il PM chiedeva il rigetto della proposta stante l’insussistenza dei presupposti di legge, e la difesa, associandosi a quanto espresso dall’Ufficio di Procura insisteva per il rigetto della stessa, producendo memoria.

Orbene, cosi delineati gli elementi forniti dall’Autorità proponente, si evidenzia che la relativa proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale perviene ai sensi dell’art. 4 lettera I, che  prevede come specificamente indicato in  premessa, la  possibilità di  applicare la misura di prevenzione alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o  persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

  • Ebbene, ritiene il collegio che la Cosenza non possa essere inquadrata nell’ambito di alcuna delle categorie di pericolosità prevista dal legislato re.

In vero, per quanto concerne la pericolosità… quest’ ultima fa specifico riferimento alla legge relativa al “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”, e dunque ad una pericolosità qualificata che emerge in occasioni delle predette manifestazioni, essendo questa limitata a coloro che pongono in essere atti di violenza o comportamenti che abbiano messo in pericolo l’ordine, la sicurezza pubblica, o l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento delle predette manifestazioni sportive, sicché non risulta in atti che la Cosenza abbia mai posto in essere comportamenti pericolosi, in occasioni di manifestazioni calcistiche e/ o sportive di altro tipo.

Altresì, per quanto concerne le proteste e le occupazioni non autorizzate, esse non appaiono avere carattere violento, fatta eccezione per un solo episodio contestato nel 2018, e dunque, a parere di questo Tribunale gli elementi posti a base della proposta in esame si rivelano inidonei a fondare un giudizio di concreta e attuale pericolosità sociale a carico di COSENZA JESSICA e, conseguentemente, a determinare l’applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo si soggiorno nel Comune di residenza.

E infatti opportune rammentare che “in materia di applicazione di misure di prevenzjone ii giudizio di pericolosità presuppone un’oggettiva valutazione difatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto: da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell’autorità proponente, ii cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati come i precedenti penali, lesistenza di recenti denunzie per gravi reati, ii tenore di vita: l‘abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente lintera personalità de! soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita(Cass., sez. 5, n. 6794 del 14/ 12/ 1998 cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212209).

Orbene, nel caso di specie, il giudizio di pericolosità sociale che sorregge l’applicazione della misura di prevenzione non risulta fondato su elementi concreti e attuali che denotano una condizione di perdurante pericolosità sociale.

Non emergono, inoltre, precedenti penali in capo alla Cosenza, che risulta incensurata, sicché le sole indicazioni della questura non consentono allo stato di pervenire ad un giudizio di pericolosità cosi come inteso dal legislatore.

Peraltro, in ordine al reato associativo, diversamente dal procedimento penale, in materia di misure di prevenzione, non rileva che la condotta associativa sia contestata con carattere perdurante, dovendosi pur sempre dare necessariamente rilievo, ai fini della manifestazione della pericolosità, ai fatti storici posti in essere, dunque ai reati fine, che appaiono, dunque, collocati in un arco temporale che non consente comunque di ritenere configurabile l’attua lita della stessa.

Dunque, dai dati acquisiti, la Cosenza, a parere del Collegio, in primo luogo per le considerazioni suesposte, non appare inquadrabile nell’ambito dei soggetti di cui all’art. 4 lett i) di cui alla proposta, ma non può neppure ritenersi soggetto che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, (art. 1 lett b) ne tampoco appare essere dedita alla commissione di reati che  offendono o  mettono in pericolo  l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanita, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 lett c).

Infine, pur a voler ritenere, con uno sforzo argomentativo, che la Cosenza sia soggetto portatore della succitata pericolosità generica di cui alla lett. c) e dunque ritenere che possa mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, allo stato, gli elementi forniti non si ritengono comunque idonei a delineare tale presupposto ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, né in ogni caso consentono di ritenere attualizzata la manifestazione di tale pericolosità comune.

E’ infatti  comunque  necessario  accertare  l’attualità  della  pericolosità  sociale  per  le fattispecie di pericolosità generica, tenuto conto che la pericolosità va colta nelle sue manifestazioni esteriori e, ai fini dell’applicazione o del mantenimento della misura, deve essere attuale, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di pericolosità se esse non proseguano al momento dell’applicazione della misura;

Considerato, dunque, che a fronte di tali considerazioni, null’altro è stato indicato dall’autorità proponente ne dall’Ufficio di Procura, che in particolare, ha chiesto il rigetto della proposta per mancanza dei presupposti di legge

P.Q.M.

Letti gli artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/ 2011,

rigetta la proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale nei confronti di COSENZA JESSICA sopra generalizzata.