Non è mai elegante parlare di sé stessi, ma talvolta è necessario per capire com’è il clima nel porto delle nebbie. Che gli articoli di Iacchite’ siano particolarmente attenzionati e bersagliati è ormai storia. Così come è storia è costume, non solo per quanto riguarda Iacchite’, querelare per poi rimettere o non presentarsi quando tira una brutta aria. Sono le querele temerarie che poi di fronte ai documenti e alle carte sfumano. Questa querela intentata da parte del gruppo iGreco, però, è anche più particolare.
Alla seconda udienza i fratelli iGreco avrebbero dovuto presentarsi come testi del pubblico ministero e anche come parti civili offese. Insomma, avrebbero dovuto esporre le loro ragioni. Come da copione, però, aule deserte e aria annoiata dei funzionari che conoscono bene il copione… di cui sopra.
Ma perché iGreco non si sono presentati? Un disguido burocratico, non gli è stata notificata la citazione dalla Procura della Repubblica (pm del caso la dottoressa Mariangela Farro, già pupilla del procuratore Gattopardo ora felicemente pensionato). “Un disguido tra segreterie e passaggi”. Gli avvocati chiedono – da codice – che non gli sia data una seconda possibilità, ma viene rigettata, dato che l’errore non è loro, ma della Procura. Anche se poi, gli avvocati difensori (in quanto parti civili) erano presenti, quindi avrebbero dovuto saperlo. E se non lo sapevano, che ci facevano in aula? Viene solo un dubbio: a parti invertite la Procura avrebbe avuto le stesse dimenticanze e i giudici la stessa magnanimità nel lasciar passare un errore burocratico?
Di seguito le parole dell’avvocato Ivano Iai, difensore di uno degli imputati (il nostro collaboratore Saverio Di Giorno).
“All’udienza del 22 ottobre non si sono presentati i querelanti – i fratelli (i)Greco -, nonostante fosse programmata la loro audizione, proprio per quella data, come testi e parti civili. Si tratta di un’assenza significativa per due ordini di ragioni. Anzitutto, spicca il profilo della mancata notifica delle citazioni da parte della Procura della Repubblica e ciò appare assai singolare, trattandosi di adempimento che incombeva alla parte pubblica, come deciso dal giudice all’esito della precedente udienza. Di conseguenza, la difesa degli imputati (Carchidi e Di Giorno), codice processuale alla mano, ha chiesto di comminare la sanzione della decadenza dal diritto di ricitare i testi assenti, in pregiudizio della parte negligente, ma il giudice ha respinto l’istanza.
Le circostanze suscitano non poche perplessità, quantomeno sul piano della volontà delle parti civili e dei querelanti. Occorre, infatti, evidenziare che sono queste le sole parti private realmente interessate alla punizione e all’azione risarcitoria nei confronti dei due imputati per diffamazione, per cui la relativa assenza non può non essere considerata fatto giuridicamente e processualmente rilevante, come ha sottolineato la difesa, in quanto esplicativa di un sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione del processo e di una volontà remissoria dell’originaria querela. Ciò anche alla luce della presenza in aula del loro difensore, giacché, nonostante questi si sia opposto alla richiesta di dichiarare il pubblico ministero decaduto dal diritto di citare nuovamente i querelanti, questi ultimi, comunque rappresentati dal difensore anche in quanto parti civili, dovrebbero aver avuto conoscenza dell’udienza dedicata a esporre tutte le accuse a suo tempo riversate in querela”.