Crotone. Vigilanza del Tribunale, tutto da rifare. Il Tar annulla l’affidamento

Tutto da rifare. Il Tar di Catanzaro ha annullato il provvedimento col quale la Procura della Repubblica di Crotone, il 5 dicembre 2022, aveva assegnato alla società Pol Service di Sellia Marina (Catanzaro) la vigilanza armata del Palazzo di giustizia e dell’immobile che ospita il giudice di pace per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. Il motivo? È stato violato il principio di rotazione per gli aggiudicatari previsto per gli appalti pubblici. I giudici amministrativi hanno così accolto il ricorso presentato da La Torpedine di Luzzi (Cosenza), l’azienda che s’era posizionata alle spalle della Pol Service che contestava l’esito della gara indetta dalla Procura.
La quale, adesso, sarà chiamata ad avviare un nuovo bando per affidare il servizio (che per ragioni di sicurezza continua ad essere svolto dalla Pol Service). «La Pol Service – scrive nella sentenza il collegio presieduto da Giancarlo Pennetti – era l’affidataria uscente del servizio di vigilanza» degli uffici giudiziari di Crotone «a seguito di gara bandita con procedura negoziata nel 2020 e, prima ancora, nel 2018». In sostanza – osserva il Tar – «il controverso appalto» aveva avuto «per oggetto lo stesso servizio» e si poneva «senza soluzione di continuità rispetto ai precedenti, ragion per cui – a meno di stabilire una deroga purché motivata – l’amministrazione (ossia la Procura, ndc) non avrebbe dovuto invitare la stessa Pol Service alla procedura». Infatti, viene evidenziato, «entrambi gli affidamenti ruotavano attorno al servizio di vigilanza dei due plessi interessati, mentre l’unico elemento distintivo era dato dal fatto che l’appalto oggetto della controversia prevedeva anche una donazione tecnologica e un mezzo di trasporto adeguato». Tant’è, osserva il Tar Calabria, «l’individuazione dell’operatore economico da invitare, scelto a mezzo di indagini di mercato o elenchi predisposti, non costituisce, tuttavia, una scelta pienamente discrezionale della Stazione appaltante», in quanto negli appalti sotto soglia comunitaria sussiste l’obbligo del rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, al fine di evitare artificiose elusioni della concorrenza, allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni tra gli operatori economici.

Ecco perché qualora il Ministero della Giustizia – rimarca il Tar – avesse voluto derogare al principio della rotazione, avrebbe dovuto fornire una stringente motivazione a giustificazione di tale deroga, ma dalle determinazioni di gara nulla risulta esplicitato sul punto da parte dell’amministrazione.

Ma contestualmente i togati hanno annullato pure la revoca in autotutela del bando da parte della Procura della Repubblica all’indomani dell’ordinanza cautelare del febbraio scorso che aveva sospeso l’efficacia dell’affidamento. “Non risulta immediatamente evincibile – conclude la sentenza – il potere concretamente esercitato in sede di autotutela, se cioè trattasi di annullamento per come richiamato nel dispositivo o revoca per come richiamato nella motivazione”.