La Cassazione sentenzia: Zio Rinaldo deve restare in cella e al 41 bis

"Zio" Rinaldo Gentile

I giudici della suprema corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dai legali di Rinaldo Gentile confermando quello che già aveva sentenziato in data 25/02/2016 il Tribunale della Libertà di Catanzaro: il boss Rinaldo Gentile deve restare in cella e al 41 bis.

Una sentenza quella del TDL di Catanzaro che confermava a sua volta l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti delle stesso, dal Gip di Catanzaro in data 12/02/2016. Gli ermellini nel definire le loro conclusioni precisano che bene ha fatto il TDL a respingere la scarcerazione, operando bene e secondo giustizia.

Certi e convergenti sono gli elementi probanti evidenziati dal Gip e ripresi dal riesame che confermano senza ombra di dubbio lo spessore criminale dell’imputato, secondo i giudici della Cassazione.

Oltre ad essere già stato condannato per 416 bis a sette anni di reclusione, il che conferma l’ appartenenza del Gentile al sodalizio criminale, risulta essere, così come si evince dalle indagini e dalle dichiarazioni di molti pentiti, allo stato il reggente assoluto della cosca anche in tempi recenti. Un boss carismatico e rispettato da tutti.

I giudici si soffermano anche sul ruolo dei pentiti e sulle loro dichiarazioni nei confronti di “Zio Rinaldo”. Ad accusarlo ce ne sono almeno 4. Pulicanò lo inserisce nel contesto di una rapina ad un furgone portavalori (2014). Montemurro parla di una corposa attività estorsiva fino al 2013. Calabrese Violetta parla di lui come un boss di primo piano capace di redimere ogni controversie tra consorterie criminali locali e non solo. Un uomo ascoltato da tutti.

Per Galdi è lui a gestire molte sale scommesse e macchinette mangiasoldi. Ma non solo pentiti dicono i giudici. Molte sono le intercettazioni tra lui e Angelo Gencarelli, deus ex machina degli intrallazzi di Acri e braccio destro di Michele Trematerra, telefonate che confermerebbero l’esistenza del sodalizio e di attività illecite.

Un quadro che secondo gli ermellini non lascia dubbi sulla pericolosità sociale dell’imputato che per questi motivi deve restare in cella e al 41 bis.