La Regione si “ricorda” degli architetti e rettifica il bando per 6 professionisti

26_01_2017
_Bandi e Concorsi

Rettifica Avviso Pubblico Regione Calabria

In riferimento alla precedente informativa pubblicata su questo sito in data 20 gennaio 2017, si comunica agli iscritti che a seguito dell’invito a ripubblicarlo con l’inclusione degli Architetti il bando per “Attività di collaborazione professionale nell’ambito delle funzioni dipartimentali” è stato rettificato in data 24 c.m. includendo tale figura professionale.
Per quanto sopra, si invitano i soggetti interessati alla partecipazione a collegarsi al seguente link: http://www.regione.calabria.it/llpp/index.php?option=com_content&task=view&id=1843&Itemid=280

Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Cosenza Silvano Corno aveva inviato una diffida alla Regione per avere escluso la categoria degli architetti dalla selezione per 6 professionisti.

Questo il testo della diffida presentata dall’architetto Corno.

OGGETTO: Istanza partecipazione selezione di n. 6 (sei) professionisti in possesso di laurea con abilitazione in ingegneria civile e con comprovata esperienza professionale maturata nell’ambito dell’attività di progettazione/direzione lavori e verifica strutturale degli edifici e/o altre opere di significativa importanza e complessità in territorio sismico.

Attività finalizzata per il supporto ed affiancamento al Settore Tecnico regionale 3, con sede in Catanzaro (sportello Vibo Valentia) e al settore Tecnico regionale n. 4 con sede in Reggio Calabria, circa i nuovi adempimenti di cui alla L.R. n. 37/2015 e relativo Regolamento attuativo n. 15 del 29.11.2016, in materia di edilizia sismica. Data pubblicazione: lunedì 09 gennaio 2017

In relazione all’oggetto, si segnala l’erronea esclusione degli Architetti PPC (Pianificatori Paesaggisti Conservatori) dalla procedura in oggetto con grave nocumento per gli interessi della categoria. Si fa presente che gli Architetti sono legittimati e competenti nella materia per via della loro formazione tecnico scientifica e del titolo di studio conseguito.

La materia delle competenze, è regolata dall’ ordinamento professionale – R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 – Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37) e non può essere disattesa dalla P.A. .

Le competenze di Ingegnere e Architetto, dunque, fuori da alcuni casi particolari che costituiscono competenza esclusiva dell’uno o dell’altro (restauri e costruzioni artistiche per gli architetti, impianti minerari, industriali e di comunicazione per gli ingegneri), sono da intendersi in massima parte coincidenti (la giurisprudenza parla di equiordinazione dei due titoli).

Pertanto siccome nella decisione è ravvisabile un abuso di potere, che pregiudica i diritti della categoria, preghiamo codesto Dipartimento nelle persone che hanno assunto tali decisioni, di voler ripubblicare il bando con l’inclusione degli Architetti (concedendo nuovo ed idoneo termine), in difetto saremo costretti ad impugnare l’avviso nelle sedi opportune per la tutela degli interessi legittimi della categoria.

 Il Presidente dell’Ordine

degli Architetti P.P.C.

di Cosenza

Arch. Silvano Corno

La Regione ha fatto metà del suo dovere.