Lettere a Iacchite’: “Paola, affidamento diretto Casa di riposo di Piano Torre: il Comune del “faccio come ci pare”

Con determina del 13/08/2024 n. 218 il RUP Ing. Fabio Iaccino rilasciava nulla osta alla cessione del contratto di concessione stipulato per la gestione della Casa di riposo di Piano Torre a suo tempo con la “Confraternita Santa Caterina” nella persona di Don Bruno Di Domenico in favore del nuovo soggetto passivo del rapporto obbligatorio “Santa Caterina srls” con amministratore e legale rappresentante Panaro Concetta.
Premetteva nella determina che il rapporto traeva origine da una gara ad evidenza pubblicata ex art. 60 D. LGS 50/2016.

Premetteva ancora che il canone annuo offerto era pari a €. 24.120,00 mila annue da scomputarsi per i primi 5 anni con i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sul bene. Che in corso d’opera si erano resi necessari lavori di manutenzione per ulteriori 120.339,44 oltre iva e che pertanto il canone di locazione sarebbe stato scomputato fino all’undicesimo anno di locazione.

Occorre evidenziare che, in via generale, la gestione dei beni pubblici impone una regola base che può essere riassunta nei principi comuni del “buon andamento e dell’imparzialità” ex art. 97 Costituzione, esigendo, da una parte, di mettere in assegnazione la res publica mediante una procedura trasparente (la c.d. evidenza pubblica) e, dall’altra, la necessaria utilità (c.d. reddittività), percependo un canone di locazione, valorizzando il patrimonio affidato ad un terzo.

Risulta, quindi, l’illegittimità di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in violazione con i principi generali della contabilità pubblica, per la parte che impone un’entrata nei contratti attivi attesa la reddittività dei beni, e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità e trasparenza (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2019, n. 1070).

Inoltre, non va trascurato che l’articolo 12 L. 241/1990  che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici stabilisce espressamente, che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi» e, ancora, che «L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1 ».

Secondo un altro punto di vista (Fascicolo Anac n. 4963/2021) la locazione ad uso non abitativo comporta un’entrata per la pubblica amministrazione derivante dalla corresponsione del canone di locazione ed è riconducibile nell’ambito dei “contratti attivi” della pubblica amministrazione, i quali sono assoggettati alla normativa speciale per essi prevista e ai principi generali di cui alla normativa sulla contabilità di Stato e sui contratti pubblici. Nei contratti di locazione attiva, pertanto, per l’individuazione del conduttore è necessario lo svolgimento di una procedura di valutazione tramite l’espletamento quantomeno di una gara informale, previa pubblicazione di un avviso pubblico o manifestazione di interesse, idonea a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Nulla esclude che la proposizione di una nuova gara per l’individuazione di un soggetto gestore avrebbe suscitato l’interesse alla partecipazione di altro soggetto che avrebbe offerto un prezzo più alto della locazione tale da consentire all’Ente una maggiore entrata, necessaria in questa fase di criticità finanziaria del Comune.

Ciò detto, il prospettato mutamento aziendale di una delle parti del contratto stipulato potrebbe dare origine ad una conseguente novazione del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, dunque, configurandosi l’istituto della novazione passiva del rapporto obbligatorio si produrrebbe l’estinzione del vecchio rapporto obbligatorio per cui non sarebbe possibile applicare alla fattispecie in esame l’istituto della continuità dei rapporti giuridici.
Ma a Paola, si sa, gli affidamenti diretti agli amici degli amici sono la normalità.
Esisterà qualche organo che andrà a ficcare il caso nelle carte? Vedremo… ma abbiamo molti dubbi, dal momento che alla procura di Paola c’è sempre più puzza di… porto delle nebbie.

Lettera firmata