Spettabile Iacchite’,
in data 13/10/2022 il Tribunale di Catanzaro, Terza Sezione Penale, Ufficio GIP -GUP, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nell’ambito del procedimento numero 4289/2016 R.G.N.R. Questo procedimento vedeva ,tra gli altri, imputati l’allora sindaco del Comune di Squillace e l’allora e l’ attuale segretaria comunale per una serie di reati .Di questi fatti vi siete diffusamente occupati anche voi.
Squillace, il concorso pilotato dal sindaco: l’assessore prescelto e la segretaria complice
Trascorso nemmeno un anno, in data 27/09/2023, con determinazione numero 134 -630 del registro generale- si provvedeva al rimborso spese legali del procedimento penale numero 4289/2016 R.G.N.R. In questo atto, la responsabile dell’area amministrativa, determinava di procedere al rimborso a favore di un soggetto, il cui nome è annerito in copia, della somma di euro 13.054,86 quale rimborso spese legali procedimento penale numero 4289/2016 R.G.N.R, definitosi con sentenza di assoluzione.
Tale determina recava il parere favorevole del signor Muccari Pasquale che, oltre che rivestire la carica di sindaco ricopriva, allora, anche la carica di responsabile del servizio finanziario. Il signor Muccari Pasquale è anche il destinatario della somma per come lui stesso dichiara alla stampa. Uno e Trino.
Uguale copione si ripeteva in data 09/10/2023.
Con determinazione numero 147 -675 del registro generale- si provvedeva, sempre, al rimborso spese legali procedimento penale numero 4289/2016 R.G.N.R. In questo atto, la responsabile dell’area amministrativa determinava di procedere al rimborso a favore della segretaria comunale di euro 8,100,00 quale rimborso spese legali procedimento penale numero 4289/2016 R.G.N.R, definitosi con sentenza di assoluzione.
Tale determina, anche qui, recava il parere favorevole del signor Muccari Pasquale che, oltre che rivestire la carica di sindaco ricopriva, allora,anche la carica di responsabile del servizio finanziario. Se prima era Uno e Trino, adesso era Uno e Bino… ma sempre là siamo.
Fin qua i fatti.
Ora, è giusto sottolineare che la disciplina delle determinazioni dirigenziali deriva da un insieme di normative, detta in parole povere la determina è l’attuazione concreta, da parte del funzionario, della decisione presa dalla delibera ad opera dell’organo politico. Questa delibera non è reperibile all’albo pretorio. Cosi come non sembra esistere una delibera generale, con la quale l’Ente stabilisce di voler provvedere, in generale, al rimborso delle spese legali. Non esiste, infatti, un obbligo di legge al rimborso stesso.
A presiedere, comunque, la materia è l’articolo 86 del TUEL che subordina il rimborso ai propri amministratori delle spese legali da essi sostenute in presenza di alcuni presupposti.
Il primo è la presenza di una sentenza di assoluzione o archiviazione.
Il secondo è assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
Il terzo è presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti;
il quarto è assenza di dolo o colpa grave.
Nel caso del procedimento numero 4289/2016 R.G.N.R. che ha riguardato l’ormai ex Sindaco e l’attuale Segretario Comunale, il Tribunale di Catanzaro, Terza Sezione Penale, Ufficio GIP -GUP, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere che non è certo una sentenza di assoluzione o di archiviazione.
Cosi come non è stata provata l’assenza di conflitto di interessi. Cosi come non è stata provata l’esistenza del nesso causale tra funzioni e fatti giuridicamente rilevanti. Cosi come non è stata provata l’assenza di dolo o colpa. Il tribunale, infatti, non è entrato proprio nel merito dei fatti.
Del resto la presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti sarebbe difficile da dimostrare davanti una ipotesi accusatoria che prevedeva il “turbare” l’esito di un concorso. Cosi come sarebbe difficile da dimostrare, davanti l’ipotesi accusatoria descritta, l’assenza di dolo o di colpa. Questo è tutto dalla, ormai, ex, nobile Città di Squillace.
Sardo Bruzzese









