DALLA PAGINA FB LIBERA SCELTA PAOLA
C’è chi va con quelli che sognano una Paola marina di Cosenza (https://www.comune.cosenza.it/…/prende-corpo-il…) e chi crede che sia arrivato il tempo del riscatto di un territorio da sempre considerato feudo di altri.
Ecco perché non potevamo stare insieme.
E se dall’altra parte della crocetta storici socialisti riaffilano le armi (https://cosenza.gazzettadelsud.it/…/rende-lannuncio-di…/) noi pensiamo che non bisogna farsi trovare impreparati.
Gli incentivi alle unioni e fusioni di Comuni
I primi incentivi di carattere economico alle fusioni tra Comuni risalgono alla legge n. 142/1990 e ulteriori contributi straordinari, pari a 1,5 milioni di euro, sono stati introdotti dalla legge n. 662/1996 per incentivare sia le fusioni sia le unioni di Comuni.
L’art. 15 del T.U.E.L., prevede appositi contributi straordinari statali fino a quindici anni dalla fusione, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
Parallelamente all’erogazione di risorse finanziarie, si registrano anche misure volte a favorire, dal punto di vista regolatorio, i processi di unione e fusione di Comuni. Tra queste, in particolare, la disposizione che prevede la non applicabilità, nei primi cinque anni dalla fusione, dei vincoli e delle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (legge n. 190/2014 come modificata dall’art. 21 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
Analogamente, per i Comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o convenzione, le proprie funzioni fondamentali le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in modo cumulato tra i Comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi (legge n. 190/2014).
Inoltre, le unioni di Comuni sono escluse dall’applicazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno e, per quanto riguarda le fusioni, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 21) consente ai Comuni risultanti da fusione di conservare tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune.









