Paola, l’ex presidente del Tribunale Scalfari e i 5 miliardi dello stato. Il ruolo di Franco Petramala

La procura di Paola

Dall’ispezione ministeriale che ha fatto emergere le incredibili connivenze della “giustizia” paolana con il malaffare e con la criminalità organizzata, l’ex presidente del Tribunale William Scalfari (deceduto nel 1997) ne usciva con le ossa rotte.

Abbiamo già visto come suo figlio fosse inserito in una società di capitali con personaggi quantomeno strani (http://www.iacchite.blog/paola-gli-affari-dellex-presidente-del-tribunale-william-scalfari/) e non è finita qui.

La seconda società del presidente del Tribunale di Paola William Scalfari è la IFIM srl, con sede in Diamante. Essa risulta costituita il 5 novembre 1982 tra i seguenti soci: Giuseppe Savarese, Angelo Orlando Laino, Renato Magorno, Ettore Vaccaro, Domenico Scalfari.

Vi sono in seguito varie modifiche dell’assetto sociale e della distribuzione delle quote. Va qui ricordato che il 29 febbraio del 1983 entra come socio Franco Petramala mentre il 26 marzo tocca a Giovanni Seminara.

Franco Petramala

Il primo, che resterà socio fino a gennaio 1990, risulta svolgere attività politica: è componente del Coreco (Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti) e riveste la carica di amministratore straordinario dell’Usl n.9 di Cosenza. Fu candidato alle elezioni regionali del 1990 ma non risultò eletto, nelle file della Dc. Va rilevato che la sua partecipazione alla Ifim risulta cessata prima della sua accettazione della candidatura.

Il secondo è un importante imprenditore della provincia di Reggio Calabria, il cui figlio Giuseppe, anch’egli socio, e per un certo periodo presidente della società, sposerà la figlia del dottor William Scalfari, Daniela.

Nella società, quindi, secondo un’osservazione formulata informalmente da un qualificato esponente della vita economica, risultarono via via rappresentate in maniera diretta o indiretta tutte le più importanti componenti per assicurare il successo, specie nella realtà calabrese: il mondo della politica, quello dell’imprenditoria e della finanza, quello professionale e quello della magistratura.

L’oggetto sociale non fu limitato all’attività finanziaria ma fu esteso alla gestione e costruzione di complessi alberghieri, ristoranti, self service, tavole calde, pubblici esercizi in genere – commercio all’ingrosso di quadri e tappeti, mobili e così via -, gestione di supermarket. Nell’ambito del nuovo oggetto sociale, risulta realizzata la costruzione di un albergo in Spezzano Piccolo, località Croce di Magara.

La società ha usufruito di consistenti finanziamenti pubblici, per un importo di 3 miliardi 545 milioni da parte del Medio Credito Regionale della Calabria e di un mutuo di 2 miliardi di lire da parte dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino. Nel periodo tra il 1986 e il 1990 usufruiva anche di affidamenti bancari ripartiti tra varie banche per importi oscillanti globalmente tra i 500 milioni e il miliardo di lire.

“Non c’è dubbio – osserva il magistrato ispettore Granero – che la libera scelta del giovane Domenico Scalfari, figlio del presidente del Tribunale di Paola, poi laureatosi e divenuto avvocato con studio in Palmi, di partecipare come socio e anche come amministratore a società di tale rilievo aventi sede e operanti nel circondario di Paola, rappresentava di per se elemento idoneo a creare una situazione di imbarazzo per il padre, prima giudice e poi presidente del Tribunale di Paola, perchè è ovvio che l’esercizio di attività economica postula il probabile coinvolgimento, in forma contenziosa o no, in fatti e attività per le quali è previsto il ricorso all’amministrazione della giustizia.

Seguono, quindi, le prove dirette dell’impegno di William Scalfari in questa società.

“Don Giuseppe Savarese: “Formalmente socio era il figlio Domenico, così come in precedenza in un’altra società ma in concreto i rapporti personali nella gestione degli interessi societari erano tenuti soprattutto dal padre William, che partecipava regolarmente alle assemblee e a tutte le riunioni societarie con me e con gli altri soci”.

Perciò, se si guarda alla concreta ragnatela degli interessi economici e non ci si lascia fuorviare dallo schermo dell’autonoma personalità giuridica della società, si deve ritenere che ciò corrisponda all’esercizio – di fatto – di attività imprenditoriale vietata dalla legge”.