Regione, il settore Formazione professionale continua a nominare commissari d’esame illegittimi

REGIONE CALABRIA

IL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCORA IMPERTERRITO SULLE NOMINE ILLEGITTIME DEI COMMISSARI D’ESAME

Per come promesso nell’ultimo articolo pubblicato sull’argomento (http://www.iacchite.com/regione-decreti-civetta-camuffati-soliti-amici-degli-amici/), considerato che nonostante le numerose segnalazioni e gli articoli di stampa, il Settore regionale alla Formazione professionale ancora nomina illegittimamente i Presidenti e Componenti nelle commissioni d’esame dei corsi di formazione professionale, cerchiamo di fare definitivamente chiarezza sulla questione.

Come più volte fatto sapere, a chi di dovere, il decreto dirigenziale attuativo n. 71 del 14/01/2016 non può trovare applicazione in quanto le disposizioni normative di più alto rango sono nettamente in contrasto con quanto erroneamente decretato; ci riferiamo in particolare alla L.R. n. 18 del 19 aprile 1985, relativa all’Ordinamento della formazione professionale in Calabria e non solo.

L’art. 23 della predetta legge 18 categoricamente prevede che i corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale degli allievi.

Dette prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione composta da:

  • un componente designato dalla Regione o ente delegato, quale Presidente;
  • un esperto designato dall’Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro;
  • due esperti designati dalle organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;
  • due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
  • il Presidente della commissione provinciale per l’artigianato o un suo delegato;
  • due docenti delle materia fondamentali di cui all’art. 6 comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. designati dal centro di formazione professionale.

A ciascun componente della commissione d’esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, oggi fissato in €. 105,00 circa.

La legge prevede che detto “gettone di presenza” relativamente ai dipendenti regionali debba essere versato, a cura dell’ente convenzionato, a favore della Regione Calabria.

Ai dipendenti regionali deve essere riconosciuto il trattamento economico di missione equivalente al solo rimborso chilometrico oltre il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e all’entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle effettuate in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili, solo ove trattasi di attività resa in rappresentanza e per conto della Regione.

Alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di missione si provvede in base alle comunicazioni inviate mensilmente dai singoli dirigenti, che ne assumono la responsabilità, controllate dal dirigente responsabile del settore del personale.

Le numerose lamentele di alcuni dipendenti regionali ci hanno spinto, più volte, a segnalare, per dovere di cronaca, l’accaduto; ma ad oggi non ci risulta che nessuna correzione agli illeciti sia stata intrapresa.

Infatti pare proprio che le commissioni d’esame non siano state composte per come sopra riportato, mentre, per l’incasso dei numerosi gettoni di presenza non è stato seguito l’iter previsto dall’art. 23 della L.R. 18/85.

Le ore di lavoro straordinario non vengono regolarmente retribuite ai dipendenti interessati.

Tutto ciò premesso, ci piacerebbe ancora credere, prima che ulteriori e diversi tipi di provvedimento possano essere intrapresi dai soggetti interessati, che a seguito di questa ulteriore segnalazione almeno i tanto decantati “nuovi procuratori” arrivati a Catanzaro che andranno a potenziare l’intero apparato della giustizia possano convincere l’amministrazione regionale calabrese che non è più possibile fare ciò che si vuole e che venga rispettata, quanto meno, la norma prevista dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 relativa al cumulo degli incarichi affidati sempre ai “soliti amici degli amici”.