Rende, la tragicomica vicenda della concessione dello stadio “Marco Lorenzon” a Fabio Coscarella

Adesso è ufficiale. I commissari prefettizi che gestiscono il Comune di Rende dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose hanno ufficialmente deliberato la rescissione e la cessazione di ogni efficacia della convenzione sottoscritta a luglio del 2016 tra il Municipio e la società Asd Rende Calcio per l’utilizzo dello stadio Marco Lorenzon. Un atto dovuto, arrivato in ritardo probabilmente per consentire alla squadra biancorossa di concludere il campionato di Eccellenza.

In effetti, il Ministro dell’Interno e il Prefetto di Cosenza hanno motivato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Rende con una serie di vicende ai confini della realtà come si diceva una volta. E tra queste una delle più sconcertanti si riferisce proprio alla concessione dello stadio “Marco Lorenzon”. Questa è soltanto la prima parte.

Lo stadio “Marco Lorenzon” di Rende, ubicato in località Commenda alla Via Fratelli Bandiera, appartiene al patrimonio comunale e risulta costituito da un campo di calcio regolamentare, locali spogliatoio, spalti e tribune, area interna e campo di calcio in terra battuta.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 9 agosto 2013, è stato approvato il Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi. Tale regolamento è rimasto in vigore fino alla sua revoca, coincidente con la data di adozione del nuovo “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 4 dicembre 2017.

Il Regolamento del 2013 prevedeva all’articolo 4 che L’Amministrazione Comunale stabilisce, per ciascun impianto che l’Amministrazione intende dare in gestione, un canone per l’utilizzazione

La determinazione del canone base è stabilita dal Settore Lavori Pubblici comunale sulla base dei seguenti elementi:

  • qualità e stato d’uso dell’impianto sportivo
  • superficie utilizzata ad uso sportivo ed eventuale annessa superficie ad uso commerciale/ricettivo
  • contesto ambientale e territoriale in cui è collocata la struttura sportiva
  • analogia con impianti similari
  • altri elementi debitamente motivati

il corrispettivo così calcolato viene articolato su base mensile

in tutti i casi l’affidatario si impegna a gestire l’impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.

L’amministrazione comunale può prevedere, per ciascuna selezione, delle opere di miglioria ed ampliamento del singolo impianto, nel rispetto della vigente normativa e del Codice dei contratti pubblici. In tal caso, gli oneri stimati dal Settore Lavori Pubblici per la realizzazione delle suddette opere sono a carico del Concessionario e detratti dal canone. In tal caso i lavori sono affidati ed appaltati secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, dall’amministrazione comunale su provvista finanziaria del Concessionario”. 

Il successivo articolo 5 del Regolamento affermava poi che “alla scelta dell’affidatario si procede mediante le procedure previste dalla normativa vigente. Il Dirigente del competente settore Comunale, a seguito di idonea pubblicizzazione degli impianti da affidare in gestione a terzi, procede, con gara ad evidenza pubblica a valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affidamento in gestione e concessione degli impianti sportivi comunali”

L’affidatario inoltre, ai sensi dell’articolo 10 “al momento della firma del contratto, pena la decadenza dell’assegnazione, ha l’obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del canone stabilito a titolo di deposito cauzionale fruttifero”

Per quanto concerne infine gli obblighi e le responsabilità dell’affidatario il regolamento all’articolo 18 stabiliva che “l’affidatario deve sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all’oggetto della concessione, compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione, salvo verificati casi di impedimento tecnico”.

Con esposto anonimo pervenuto alla Prefettura di Cosenza in data 13.09.2022 è stata segnalata tra l’altro alla Commissione d’accesso la pratica inerente l’affidamento in gestione dello Stadio Marco Lorenzon alla Società sportiva riconducibile al Sig. Fabio Coscarella.

Al fine di svolgere gli opportuni accertamenti, è stata chiesta al Segretario Generale del Comune la consegna del fascicolo inerente il suddetto affidamento.

Dalla disamina della documentazione acquisita risulta quanto segue:

Con Deliberazione n. 120 del 30.6.2016, la Giunta Comunale ha approvato la proposta del Dirigente del Settore Finanziario – Contabile – Patrimonio, Dott. Antonio Infantino, avente ad oggetto “concessione dell’impianto sportivo Marco Lorenzon all’ASD SS Rende Calcio” per il periodo di anni 9, prorogabili ad altri 9 su richiesta della Società e decorrenza dal 16.9.2014.

Con successiva convenzione del 1 luglio 2016, il Comune di Rende, in persona del Dirigente del Settore Finanziario contabile Dott. Antonio Infantino, ha concesso in gestione al Sig. Fabio Coscarella Presidente dell’ADS SS Rende, l’impianto sportivo stadio Comunale Marco Lorenzon per la durata di anni 9.

Nelle premesse della convenzione sottoscritta tra Il Comune di Rende e il Coscarella, si stabilisce chelo stadio ormai da anni necessita di lavori di manutenzione non più rinviabili, che di seguito vengono descritti come riportati nell’allegata perizia tecnica giurata recante la data del 3.3.2016 a firma dell’Ing. Maurizio Montuori”.

Al successivo articolo 3 della convenzione, si afferma che “tenuto conto dell’ammortamento dell’investimento richiamato in premessa, così come risultante dal computo metrico e degli elaborati grafici dei lavori, allegato alla presente convenzione per farne parte integrale e sostanziale, avrà la durata di anni 9 prorogabile per altri 9”… 

All’articolo 5 della convenzione, si legge poi che “sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione dell’impianto quali…le imposte relative allo smaltimento dei rifiuti,…gli oneri relativi al consumo di energia elettrica, acqua, gas; in tal senso il concessionario si obbliga a provvedere entro il 30.09.2016 alla volturazione a proprio nome delle relative utenze”

In merito agli interventi da eseguire a spese del concessionario, la convenzione prevede infine all’art 10 che “le opere di adeguamento funzionale dell’impianto” che la perizia di stima allegata quantifica a corpo in euro 487.000,00 “saranno realizzate dalla Concessionaria…fermo restando che nell’individuazione degli operatori economici dovranno essere rispettate le vigenti normative inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale”.

Nessuna previsione si rinviene invece in merito alla misura del canone da corrispondere per l’utilizzo del bene e al deposito cauzionale da prestare a garanzia dell’utilizzo.

Con la Convenzione del 1° luglio 2016, dunque, il Comune di Rende ha affidato alla Società del Sig. Coscarella Fabio, l’uso e la gestione dell’impianto sportivo, affidando al concessionario l’esecuzione degli interventi di adeguamento della struttura per un importo di 487.00.000 euro.

Tale convenzione si pone in aperto contrasto con le previsioni contenute nel Regolamento di affidamento in gestione degli impianti sportivi, adottato dal Comune di Rende con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 9 agosto 2013, in particolare per quanto attiene alla:

  • mancata previsione di un canone per l’utilizzazione prevista dall’art 4.
  • la mancata determinazione da parte dell’Amministrazione Comunale delle opere di miglioria, che invece sono state demandate dalla quantificazione operata direttamente dal privato tramite tecnico di sua fiducia e per il tramite di semplice perizia
  • possibilità riconosciuta al privato di eseguire direttamente gli interventi in violazione a quanto previsto dall’art 4 secondo il quale “i lavori sono affidati ed appaltati secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, dall’Amministrazione Comunale su provvista finanziaria del Concessionario”
  • scelta dell’affidatario, operata senza ricorrere a procedure di trasparenza e pubblicità in violazione di quanto previsto dall’art 5
  • mancata previsione a carico del concessionario “di versare una somma pari a tre mensilità del canone stabilito a titolo di deposito cauzionale fruttifero” prevista dall’art 10 della convenzione

Il negozio giuridico in questione inoltre, prevedendo un ingente intervento di miglioria della struttura con esecuzione lavori per quasi 500.000,00 €, il cui costo viene indirettamente sostenuto dall’Ente in virtù dello scomputo operato sul canone di locazione che di fatto non viene corrisposto, potrebbe anche essere qualificato quale contratto di appalto di lavori, dal che ne deriva l’illegittimità dell’affidamento diretto al Coscarella, in violazione delle procedure di evidenza pubblica previste dal D.Lgs n. 163/2006 (codice appalti).

In base a quanto precede è del tutto evidente come le azioni poste in essere dall’Amministrazione Comunale abbiano finito per favorire il Coscarella, il quale non ha mai corrisposto un canone per l’utilizzo del bene e non ha mai fornito alcuna documentazione contabile inerente l’esecuzione dei lavori di adeguamento, determinando di fatto l’impossibilità per l’ente civico di verificare se quanto previsto nella convenzione fosse stato di fatto realizzato dal concessionario.

Con riferimento a tale ultimo punto, risulta dalla disamina del fascicolo d’ufficio, che in data 12 giugno 2017 la SS. Rende Calcio ha trasmesso la documentazione inerente l’ultimazione dei lavori unitamente al computo metrico consuntivo degli interventi eseguiti, senza allegare alcuna documentazione contabile attestante l’effettiva spesa sostenuta e non fornendo altresì alcuna informazione in merito a quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione secondo il quale ”nell’individuazione degli operatori economici dovranno essere rispettate le vigenti normative inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale”.

In data 12 giugno 2017 il Sig. Coscarella trasmetteva al Comune di Rende la relazione allegata al certificato di ultimazione lavori unitamente al computo metrico consuntivo privo di fatture inerenti gli interventi eseguiti.

In data 21 giugno 2017, il Comune di Rende (Ente appaltante concedente) rappresentato dall’ingegnere Edoardo Amerise, alla presenza del concessionario verificava i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, certificando che “i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile” senza preoccuparsi minimamente di richiedere la documentazione contabile atta a dimostrare l’effettiva spesa sostenuta e il rispetto della previsione contenuta all’articolo 10 della convenzione.

IL COMUNE DI RENDE SI SVEGLIA… CON CINQUE ANNI DI RITARDO 

Solo in data 14 luglio 2022 e quindi dopo ben 5 anni dalla data in cui è stata certificata l’ultimazione dei lavori e poco più di un mese prima dell’operazione Reset della DDA di Catanzaro, il Comune di Rende con nota protocollo 38386 a firma dello stesso Amerise e del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Ing. Minutolo, ha richiesto alla SS Rende la seguente documentazione:

  • fatture quietanzate riportanti la descrizione dei lavori eseguiti
  • documentazione attestante i pagamenti effettuati in favore delle ditte esecutrici tramite sistemi tracciabili;
  • perizia tecnica asseverata dei lavori descritti nelle singole fatture di pagamento per cui sono stati effettuati pagamenti tracciabili”

Alcuna documentazione contabile è stata tuttavia rinvenuta all’interno del fascicolo e pertanto non risulta che il Coscarella abbia trasmesso al Comune di Rende quanto richiesto.

Con ulteriore nota del 24.10.2022 e quindi dopo oltre sei anni dalla sottoscrizione della Convenzione di affidamento in gestione dello Stadio, successivamente all’operazione Reset della DDA di Catanzaro e all’insediamento della Commissione d’Accesso Antimafia, il Comune di Rende, con nota prot. 55621 a firma sempre dell’ingegnere Eduardo Amerise e del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo ingegnere Francesco Minutolo, ha contestato al Concessionario la violazione di alcune delle norme contrattuali ed in particolare:

  • omesso pagamento della TARI
  • omessa redazione “con cadenza semestrale di una scheda di rilevamento statistico relativa all’andamento dell’attività, alla frequenza degli utenti, alle iniziative svolte ed ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare
  • omessa presentazione “del rendiconto dettagliato della gestione e della attività svolte nell’anno precedente”
  • mancato deposito della polizza assicurativa per la copertura dei rischi per la responsabilità verso terzi e danneggiamento dell’impianto in concessione
  • omessa voltura delle utenze per la fornitura dell’energia elettrica e del gas;

Con riferimento alle utenze dell’impianto sportivo, la Commissione con nota del 12 gennaio 2023 ha chiesto al Comune di Rende di quantificare i costi sostenuti dall’Ente per le forniture. Con nota del 16 gennaio 2023, l’Amministrazione Comunale ha restituito un prospetto analitico dal quale risulta che a decorrere da 1 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, la società sportiva del Sig. Coscarella ha beneficiato di omessi pagamenti pari a:

  • Euro 18.970,77 per la fornitura di energia elettrica
  • Euro 55.951,27 per la fornitura dell’utenza gas

Per quanto concerne invece la fornitura dell’acqua, l’impianto sportivo è risultato non dotato di contatore ma allacciato direttamente alla rete comunale e pertanto non è stato possibile quantificare i relativi consumi.

In buona sostanza dunque, il Coscarella, favorito ab origine in virtù di un affidamento diretto della struttura con appalto di lavori non preceduto da evidenza pubblica, con la compiacenza perpetrata dall’Ente Civico e le omissioni da parte dei funzionari e dirigenti Comunali, a decorrere dal 1 luglio 2016 ad oggi:

  • non ha sostenuto alcun costo per l’affidamento in gestione della struttura sportiva
  • ha introitato i proventi derivanti dalla messa a reddito dell’impianto
  • non ha fornito alcuna documentazione contabile inerente gli interventi eseguiti
  • non ha dimostrato il rispetto delle previsioni contrattuali in tema di obbligo di affidamento dei lavori secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici,
  • non ha versato alcuna somma a titolo di deposito cauzionale
  • non ha costituito la polizza fideiussoria per la copertura dei rischi per la responsabilità verso terzi e danneggiamento dell’impianto
  • non ha sostenuto alcun costo a titolo di TARI
  • non ha sostenuto alcun costo per la fornitura dell’energia elettrica
  • non ha sostenuto alcun costo per la fornitura del gas metano
  • non ha sostenuto alcun costo per il servizio idrico.

Per quanto concerne il canone di gestione, è opportuno precisare che le precedenti convenzioni con cui è stata affidata la struttura, prevedevano un canone a carico del concessionario. In particolare la convenzione del 24.11.2006 di € 59.220,00 annui e la convenzione del 16.09.2013 di € 5000 annui. Quest’ultima risulta sottoscritta per il Comune di Rende dal Dottor Infantino, Dirigente del Settore Finanziario Contabile il quale ha anche sottoscritto nel 2016 la convenzione con la SS Rende di Fabio Coscarella. All’interno del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta una bozza della convenzione contenente all’art. 12 la previsione del canone e del deposito cauzionale ma a seguito di modifiche apportate dallo stesso Infantino, tali previsioni sono state stralciate.

LA CONVENZIONE? TUTTA COLPA DI INFANTNO

Al riguardo, l’ingegnere AMERISE ha indicato proprio il dottore Infantino quale soggetto redattore della convenzione sottoposta all’approvazione della giunta comunale.

DOMANDA: La concessione in gestione dello stadio comunale Marco Lorenzon non prevede in favore dell’Ente alcun canone concessorio. Tuttavia all’interno del fascicolo acquisito dalla Commissione risulta una bozza della convenzione riportante a pag. 9, articolo 12 la previsione di un canone contrattuale. Come mai tale previsione contrattuale è stata modificata? Ad opera di chi?
RISPOSTA: Non sono a conoscenza dei motivi per cui la bozza della convenzione è stata modificata. Dalla visione del documento sembrerebbe che le modifiche contenute nel foglio manoscritto allegato alla convenzione potrebbero essere del Dirigente dell’epoca, Infantino, ma non ne sono sicuro.
DOMANDA: Ritiene che da parte dell’Ente l’aver tollerato le inadempienze del concessionario (mancata costituzione del deposito cauzionale nei termini contrattualmente previsti, mancata esibizione della documentazione contabile atta a dimostrare le spese sostenute per gli interventi autorizzati, mancata voltura delle utenze con pregiudizio economico per il concedente) abbiano finito per favorire indebitamente l’AS Rende di Coscarella Fabio?

Viene esibita all’Ing. Eduardo Gabriele AMERISE copia della bozza di convenzione per la concessione in gestione dell’impianto sportivo Stadio Comunale Marco Lorenzon del Comune di Rende, priva di data e firma, composta da nr. 12 pagine e con allegato un foglietto manoscritto fronte-retro e recante l’intestazione dattiloscritta del Comune di Rende con relativo logo. La Commissione da atto che l’Ing. Eduardo Gabriele AMERISE ha provveduto alla consultazione del documento e del foglio manoscritto, apponendo la propria firma su ciascun foglio del documento. 

RISPOSTA: Ho preso atto soltanto della mancata voltura delle utenze e tale situazione è andata a suo vantaggio. Questa non è sicuramente una procedura normale.

 

1 – continua