Siamo alle ultime battute dell’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Castrovillari ha disposto il sequestro della discarica di Scala Coeli ed ha acclarato il disastro ambientale perpetrato da Eugenio Pulignano, titolare della Bieco Srl e ufficialmente indagato con questa pesante ipotesi di reato. Nella puntata di oggi la gravità indiziaria delle condotte del famigerato Pulignano (arrassusua e mabnculicani).
6. La gravità indiziaria
Dall’esame degli atti emerge la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di disastro ambientale.
Segnatamente, l’indagato Eugenio Pulignano, titolare della Bieco Srl, si faceva promotore della modifica progettuale da cui derivava l’unificazione dei due lotti in cui era originariamente suddiviso il secondo invaso, senza tuttavia adeguare il calcolo della produzione mensile di percolato e conseguentemente modularne il sistema di drenaggio, trattamento e smaltimento — ciò determinando la presenza di un battente di percolato in misura talmente ingente che, dall’avvio dei conferimenti sino alla data dell’evento, nell’invaso si accumulava un quantitativo di refluo almeno pari a quello fuoriuscito, stimato in oltre 15.000 mc.
Il medesimo autorizzava in prima persona, con l’avallo del direttore dei lavori TOMEI, l’installazione della tubazione (eseguita materialmente dalla CALCESTRUZZI CARIATESE), originariamente destinata allo scarico delle acque piovane in corso di realizzazione della discarica, non prevista in progetto e giammai autorizzata, da cui derivava lo sversamento del
Ancora il PULIGNANO, durante l’installazione del telo impermeabile (avvenuto con tecnica non idonea), disponeva il tombamento del tubo al di sotto dello strato di argilla, agendo al fine di ottenere il più rapido completamento possibile dei lavori.
La stessa apertura della discarica veniva procurata all’esito di lavori eseguiti con anomalo risparmio di spesa, dissimulando l’avvenuta regolarizzazione dell’accesso viario, a tanto accompagnandosi, in corso di gestione, una sistematica inefficienza nello smaltimento del percolato progressivamente accumulatosi, il tutto integrando una potente violazione delle prescrizioni relative alla realizzazione e all’esercizio della discarica e ponendosi in maniera direttamente causale alla verificazione dell’evento.
A quest’ultimo, stante le osservazioni provenienti dagli organi competenti, possono certamente attribuirsi caratteristiche di tale gravità e pervasività da configurare il paradigma del disastro ambientale.
L’art. 452-quater c.p. incrimina la condotta di chiunque “abusivamente” cagiona un disastro ambientale, per tale dovendosi intendere, alternativamente: a) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; b) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
La condotta deve essere connotata da “abusività”, per tanto dovendosi intendere sia quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni (ovvero in presenza di autorizzazioni scadute, illegittime o comunque non commisurate all’attività), sia quella posta in essere in violazione di leggi o prescrizioni amministrative (cfr. Cass„ sez. 3, 3 luglio 2018, n. 29901).
Tanto si ravvisa pacificamente nel caso di specie, dal momento che i comportamenti riscontrati sono stati posti in essere in violazione delle prescrizioni accessorie alla VIA — AIA e, con specifico riguardo all’unificazione dei due lotti con annesso mancato adeguamento dei sistema di gestione del percolato, sulla base di un provvedimento autorizzativo palesemente inconferente con l’attività effettivamente svolta dalla BIECO, caratterizzata dalla produzione di un quantitativo di percolato nettamente superiore a quello preventivato.
Con specifico riguardo all’evento, deve senz’altro riconoscersi il verificarsi della fattispecie di cui al n. 3 dell’art. 452-quater c.p., nell’ambito della quale vanno ricompresi tutti i comportamenti produttivi di un’offesa, ricadente sul bene ambientale, alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero di persone Offese 0 direttamente esposte a pericolo (cfr. Cass., 29901/2018 cit.).
Tali caratteri risultano plasticamente descritti dalle risultanze (per l’ammontare di refluo immesso nell’ambiente e, in particolare, nel sistema acquatico, per le ripercussioni di lunga durata sull’amenità del circostante ecosistema, per la ccnseguente adozione di ordinanze contingibili da parte di ben tre enti territoriali, per il rilievo del superamento dei valori inquinanti, per le implicazioni apprezzate sulla fauna, e cosi via) e, segnatamente, dalla Relazione Tecnica Ispra… Del resto, la massiccia fuoriuscita di percolato interessava un’area molto estesa e caratterizzata dalla presenza di coltivazioni, pascoli e altre attività antropiche, nonché l’intero sistema idrico della zona fino a coinvolgere un tratto costiero (all’approssimarsi della stagione estiva) per cui interveniva il divieto di balneazione, tanto esemplificando l’esposizione a pericolo di un gran numero di persone.
Il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico, da ritenersi compatibile anche con la 6rma minima del cd. “dolo eventuale”.
Segnatamente, quanto alla prova della sussistenza di detto coefficiente psicologico. la giurisprudenza ormai consolidata impone la dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa: a tal fine, l’accertamento può fondarsi su una serie di indicatori, quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle collaterali; la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui è svolta l’agente nonché; i) la cd. “prima formula di Frank”, ossia la possibilità di ritenere, alla stregua delle acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cfr. Cass., sez 24 aprile 2014, n. 38343).
Orbene, militano nel senso di ritenere dimostrato che l’indagato non si sia limitato a prevedere l’evento quale conseguenza delle violazioni sopra evidenziate ma abbia financo intrinsecamente prestato adesione, quand’anche non diretta. al suo verificarsi, evenienze quali:
l’estrema lontananza delle condotte tenute da quelle doverose (come evincibile dall’installazione delle tubazioni non assentite e non valutate ai fini autorizzativi e strutturali dell’invaso e dalla sua arbitraria unificazione nonostante l’autorizzazione contemplasse la costruzione in due lotti distinti da coltivare diacronicamente);
la spasmodica urgenza nell’ottenere l’apertura dell’impianto nonostante l’incompletezza di tutti i lavori necessari per rispondere alle prescrizioni autorizzative, anche attraverso l’abusivo ricorso allo strumento delle modifiche “non sostanziali”;
– la sistematica e prolungata inosservanza dell’onere di rimozione del percolato in accumulo;
– l’estensione temporale delle condotte, significative di globale noncuranza al rispetto del bene ambientale, vieppiù rilevante in capo a soggetto professionalrnente deputato alla gestione di una discarica;
la persistente disponibilità di figure di ausilio tecnico, tali per cui l’indagato non poteva non rappresentarsi l’inidoneità dell’impianto, nelle sue concrete caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali, e la possibilità di verificazione dell’evento;
la condotta di tombamento abusivo del percolato sversato successivamente all’evento, si da — verosimilmente — conseguire un considerevole risparrnio nei costi di smaltimento.









