Soverato. Conflitto di interessi al Comune: bocciata la dirigente Chiaravalloti

Soverato, la dirigente Chiaravalloti amministrativamente bocciata. Il potenziale conflitto di interessi e la caverna di Platone…Suoi atti non validi.

Le vicende giudiziarie che hanno riguardato l’arch. Vincenza Chiaravalloti attengono ad un abuso d’ufficio derivante da un abuso edilizio che aveva indotto il Comune di Soverato, già a partire dal 2008, a disporre rigetti 5484/2008 per inammissibilità di DIA e poi emanare, rispetto alla successiva Scia 4820/del 5.4.2013, ordinanze di demolizione (n° 13 del 13.05.2015) del fabbricato insistente sulla particella catastale 75 fg5 del quale, da mero possessore l’arch. Vincenza Chiaravalloti era ritenuto dall’amministrazione privo della legittimazione attiva al rilascio del titolo edificatorio ed abilitativo. Questo avveniva nel mentre l’arch. Charavalloti era contemporaneamente responsabile del servizio deputato a vigilare la pianificazione e gestione del territorio. In pratica controllore e controllato. Vicenda cui hanno fatto seguito rigetto sosp. TAR 43/93 oltre a due condanne: Tar Calabria n.00397/2017; Consiglio di Stato n.02380/2021 del 19.03.2021.

Quest’ultima, conclusivamente così sentenziava …..

……L’amministrazione ha accertato radicale difformità dei lavori realizzati rispetto a quelli indicati in DIA: “il nuovo fabbricato rispetto al vecchio edificio ha per piante e sezioni palesemente differenti nonché diverse volumetrie, altezze, aperture e pertinenze”…… il manufatto non rispecchia affatto quello preesistente né quanto a  pianta, sezione, prospetti, e sagoma, né quanto a volumi e metrature, ampiezza finestre, numero dei piani che divengono 2 …… E’ mutata la destinazione d’uso da vecchio riparo per animali a villa con terrazze con ampie aperture e parcheggi pertinenziali…. Unità familiare abitativa per di più realizzata in zona agricola, senza aver richiesto e ottenuto il nulla osta idrogeologico……..- Gulp 1!

In pratica, un riparo adibito a stalla di circa 50 mq è diventato una villa a 2 piani e parcheggi.  Gulp…

Pochi mesi dopo, un’altra sentenza, solo di 1°primo grado, la assolveva solo dal reato penale. Nella rete non è stato possibile rintracciare l’atto. Soltanto un articolo sulla Gazzetta del Sud riporta sinteticamente che il fabbricato originario sarebbe da considerare esistente anche se materialmente demolito tempo prima !!! ….Gulp 2

Non bisogna dimenticare che l’Italia è il paese dove si studia pure la materia …..filosofia del diritto perciò, senza scomodare Aristotele, l’uomo della strada  ossia, il cittadino qualunque, si accorge che qualcosa non torna neppure con l’equità. C’è un contrasto evidente e difetta la coerenza con la reiterata e persistente illegittimità dichiarata e documentata da tre diverse amministrazioni Comunali succedutesi nel tempo e dal Commissario Prefettizio dell’epoca dott. Salvatore Mottola D’Amato.

Non vè bisogno di disturbare i principi del foro. Qualora indipendenti, loro ci direbbero che vige il sacrosanto principio di autonomia e indipendenza delle giurisdizioni.

In tal caso, pero, quello del Consiglio di Stato del 21.03.2021 è un giudicato amministrativo definitivo intervenuto già prima di quello penale e quest’ultimo, solo di primo grado, non è idoneo a incidere su quello Amministrativo. L’autorità di cosa giudicata definitivamente dal Giudice amministrativo impone alla p.a. di dare esecuzione al dispositivo.

Non pare che ciò sia stato perseguito dal Comune di Soverato.

Ricordiamo a noi stessi che gli artt. 54 e 97 della Costituzione stabiliscono, rispettivamente, che le funzioni pubbliche devono essere esercitate con disciplina e onore.

Ebbene, la domanda sorge spontanea….?.

come ha fatto il Comune di Soverato a ri-nominare (decreto sindacale n.29. dell’11.11.2020- n°4 del 01.03.2022 e n.9 del 29.05.2023 e delibera G.M. 1  del 04.01.2024 e per ultima delibera GM 7  del 15.1.2024) il dirigente Vincenza Chiaravalloti nella funzione di Resp. del settore III° attività Produttive-Manutenzione e Patrimonio per di più con compiti di impegno di spesa ex art.107 c. 2 e 3 del TUEL e addirittura sanzionatori !!!!!.nonostante il contenuto dei propri atti tecnico amministrativi interni, consolidati in un decennio con i quali proprio lo stesso Comune ha contestato e certificato la incapacità di qualificazione giuridica della titolarità dei diritti reali e violazioni urbanistico edilizie poi statuite e certificate  dai giudicati definitivi dei Tribunali Amministrativi sopra riportati ???

Dovrebbe essere ben noto a chi maneggia la cosa pubblica ed ai cultori del diritto che l’arch. Chiaravalloti si trova, DI FATTO, in una evidente potenziale incompatibilità di funzione e conflitto di interessi reiterato Questo perché:

  • il Comune di Soverato, con i suddetti decreti, ha ricollocato il dirigente in questione nel medesimo ruolo precedente con funzioni che afferiscono il governo manutentivo del territorio ovvero, nel ruolo che sottende la valutazione e determinazione di atti tecnici e amministrativo-giuridici e che, a far data dalla sentenza di Consiglio di Stato 21.03.2021 in poi sono gravemente viziati-illegittimi. Il fabbricato ritenuto abusivo dal TAR e dal Consiglio di Stato sarebbe soggetto a demolizione e trattandosi di giudicato amministrativo definitivo, in tal senso, permane amministrativamente un vincolo di comportamento di ottemperanza a conformarsi alla sentenza che incombe sul Comune di Soverato.
  • il dipendente Chiaravalloti trovasi in un ruolo funzionale (Sett. III°) caratterizzato da colleganza e interazione funzionale di rilevante intensità e interdipendenza con gli altri uffici preposti alla gestione e pianificazione del territorio, segnatamente col responsabile del Sett. IV° dei lavori pubblici e Urbanistica. Ed ancor più dalla data di delibera giuntale n.158 del 7.12.2016, n.87, quella del 04.05.2022 e la n. 22 del 07.08.2023 del C.C. con le quali, l’Amministrazione ha dato avvio alle fasi preliminari di elaborazione di vecchie e nuove regole di PSC (Piano Strutturale Comunale). Appannaggio dello stesso responsabile del settore IV. Strumento (PSC). E’ nota la pervasività di tale strumento urbanistico, incidente su variazioni di regole, norme e vincoli d’uso e gestione su tutto il territorio urbanistico-edilizio. Pertanto, la persistenza del dirigente Chiaravalloti nel ruolo di resp. Sett. 3° già dal 2020, ancor più oggi, è incompatibile e maggiormente illegittima, giacchè operante nell’alveo dei diritti reali ed urbanistico-edilizi che la pongono in relazione con settori della pubblica amministrazione contigui dei lavori pubblici-urbanistica e pianificazione del territoriale e che potrebbe influenzare a proprio vantaggio in modo anomalo. Non meno pericolosa è la colleganza col settore VI° della Polizia Locale per eventuali disposizioni pure illegittime-. Leggendo gli atti del Comune e le sentenze di cui sopra–seppur sufficiente anche solo incompatibilità potenziale– il ruolo e funzione del dipendente Chiaravalloti è incompatibile e confligge con l’opposto interesse personale del medesimo di salvaguardia di tutela normativa e d’uso fisico del fabbricato di cui sopra che ha interesse a non demolire e legittimare nel medio-lungo periodo e la cui eventuale soddisfazione implica, necessariamente, una riduzione con l’interesse funzionalizzato dell’Ente p.a. di appartenenza.

da parte sua il dipendente Arch. Vincenza Chiaravalloti

essendo ben consapevole di quanto comunicatogli negli ultimi 10 anni dall’amministrazione e delle relative sentenze di condanna definitive dai tribunali amministrativi avrebbe dovuto e dovrebbe, per le medesime ragioni di cui sopra, autonomamente ed obbligatoriamente astenersi dalla funzione del Settore 3° dove è stata ricollocata, in quanto, le sentenza definitiva del Consiglio di stato.02380/2021 del 19.03.2021. ha definitivamente sancito la illegittimità amministrativa del suo operato in tale alveo di attività.

A nulla servono assoluzioni formalistiche cavillose o autodichiarazioni di inesistenza giacchè la condizione di incompatibilità e confliggenza potenziale è oggettiva.

In altri termini è come guidare un tipo di automezzo per il quale non possiede più quella specifica patente.

Innanzitutto, occorre ricordare che la Legge.190/2012 prevede un sistema di tutela anticipata imperniata sul principio cardine nel diritto amministrativo di prevenzione all’interno della P.A., tale per cui si intende prevenire la situazione di pericolo anche indipendentemente dal concretizzarsi di vantaggio che il dipendente può trarne.

Il dipendente comunale Chiaravalloti, evidentemente, non ha affatto compreso la gravità della condizione conflittuale in cui si trova e le norme che continua violare. A tal riguardo è bastevole la disposizione dell’art. 6/bis conflitto d’interessi della legge n° 241/del 7 agosto 1990 la quale dispone che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

All’art. 6 del regolamento, al comma .2 prevede il dovere di astensione per conflitti di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Quanto all’insorgenza del conflitto di interessi la norma….va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio Consiglio di Stato 2017/3415-2018/2853-2014/1577 v. pure art. 97 Costituzione sul rispetto del principio di equidistanza e astensione ricorrendo conflitto d’interessi e l’art.7 d.P.R. 16.04.2013, n.62  a norma dell’art. 54, D.L.vo 30.03.2001reg.dip. Pubbl.ci

Ne deriva che il conflitto di interessi esiste a prescindere dal fatto che esso segua o meno una condotta impropria poiché esso è, ontologicamente, ascrivibile al paradigma tassonomico della potenzialità.

Per avere un’idea dell’importanza pervasiva del pericolo “conflitto di interessi” basterebbe tener presente come inteso nell’eccezione ampia con cui lo ha qualificato (OCSE): ovvero, come ogni situazione nella quale l’interesse di un soggetto interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici giacchè può ravvisarsi; attualepotenzialeapparente- direttamente e/o indirettamente.

Il legislatore intende impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza avendo reso assoluto il vincolo di astensione a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in via astratta pregiudicare l’imparzialità. La giurisprudenza è granitica sulla ricorrenza del conflitto di interessi inerente ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale tra il soggetto e le funzioni attribuitegli. Parere Consiglio di Stato 667 del 5.3.2019 Consiglio di Stato Sez IV,16.11.2023,n.9850

Impostazione nota anche dal persistente richiamo dell’ANAC attraverso proprie circolari e Linee guida, specificando che l’ambito oggettivo riguarda non solo i dipendenti in senso stretto della p.a. ma anche coloro che possono obbiettivamente influenzarne l’attività esterna (part.4.1.) Il quadro complessivo non ammette deroghe o eccezioni al punto da considerare che il mancato rispetto di tali obblighi di comportamento con la mancata astensione del funzionario comporta la illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità degli atti rendendoli invalidi.

Il quadro normativo relativo ai doveri di astensione è divenuto ulteriormente   stringente poiché la Corte dei Conti Europea nella propria Relazione Speciale adottata dalla dalla Sez I a Lussemburgo presentata alla Commissione in virtù dell’art. 287, parag. 4, secondo comma, del TFUE ha avuto modo di segnalare che il conflitto di interessi è una irregolarità che incide sul bilancio dell’UE e potrebbe essere riconducibile ad attività fraudolente.

Questo articolo è scaturito da diverse segnalazioni pervenute e riferite al dipendente Chiaravalloti quali: denunce-omissioni- segnalazioni – reclami – riguardanti, persino, la gestione cimiteriale.

Talmente gravi che gli stessi inquilini dei loculi si sono rivoltati dalle tombe!

A tal ragione anche nella gestione dei lavori- ma non solo per questo oggetto- si rilevano diverse anomalie con ricorso a moltitudine-cumulo di affidamenti diretti e/o micro affidamenti frazionati alla medesima ditta Global Service di Satriano, e che, a parere del Consiglio di Stato, potrebbero essere indice di pratiche artificiose.

L’auto-attribuzione di incentivi Rup, in una condizione come questa (determina n.424 del 28.12.2023) relativa alla realizzazione n.96 loculi prefabbricati nel cimitero di Soverato, desta altrettanta preoccupazione.

L’autorità giudiziaria dovrebbe, prudenzialmente, accertare anche gli aspetti di regolarità nelle procedure di affidamenti in appalto e gli obblighi del rispetto delle rotazioni e connesse norme di legge.

Sindaco, prima che sia troppo tardi…. faccia un’operazione “trasparenza” con prudenza e precauzione. Ormai sono principi che vanno applicati se si vuole amministrare a lungo.

E’ chiaro che vi è una conseguente responsabilità di rispettare il principio di legalità e il vincolo conformativo derivante dal giudicato amministrativo che non può essere eluso o anche solo adombrato da tecnicismi procedurali-giuridici che fanno a pugni con la logica.

I tecnicismi di assoluzioni postume con giudizi contrastanti che si leggono in questa storia non convincono l’uomo di strada poiché, rimane la non accettabile sostanza che vede in loc.tà mangiafico…. un riparo adibito a stalla diventato una villa a 2 piani e parcheggi, realizzata in zona agricola priva di nulla osta idreogeologico  !!!

E’ una violazione che il Consiglio di Stato ( n. 440/2024) rispiega di recente con la sua del 12 gennaio ultimo scorso.

Sindaco, l’Amministrazione della Città non deve assomigliare al gioco di ombre della caverna di Platone…

Il consenso politico si mantiene con trasparente chiarezza, rispetto dell’intelligenza, coerenza, buon senso e la ragione dell’uomo semplice.

A Soverato i cittadini non hanno tutti l’anello al naso! Tradotto: un conto e salvare la casa …altro conto e perseverare o abusare di funzioni illegittime. Whistleblower a tutela  delle salme ….