Statua di Gesù Cristo a via Popilia, il Tar dà ragione all’impresa Bilotta e sbugiarda Occhiuto e Sconza

Il Tar della Calabria ha annullato la deliberazione della Giunta Occhiuto con la quale si ordinava la demolizione della statua di Gesù Cristo a via Popilia costruita dall’impresa Raffaele Bilotta.

Il Comune di Cosenza, pertanto, ha perso il primo round di questo singolare contenzioso e adesso dovrà decidere se ricorrere al Consiglio di Stato, con ulteriore aggravio di costi per la comunità. Occhiuto, infatti, per queste cause coinvolge un dirigente esterno a Palazzo dei Bruzi, tale Lucio Sconza, suo sodale da illo tempore, che non potrebbe neanche ricoprire incarichi perchè in pensione. E che costa un occhio della testa ai cosentini, ma tant’è… Ormai con Occhiuto siamo abituati a questo e ad altro.

Lucio Sconza
Lucio Sconza

La vicenda della statua di Gesù Cristo a via Popilia è diventata un “cult” per gli appassionati del genere.

Occhiuto deve avere qualche conto in sospeso con l’impresa Bilotta e, nello scorso mese di settembre, non ha avuto pudore (il sindaco non conosce neanche il significato del termine) a deliberare la demolizione della statua, quasi fosse un talebano e non un cristiano come non perde occasione di farci vedere. Il can can mediatico che ne è seguito e la mediazione di alcuni consiglieri comunali lo ha indotto a sospendere la demolizione per convocare un tavolo tecnico del quale, tuttavia, non c’è ancora traccia.

Nel frattempo, l’impresa Bilotta ha prodotto ricorso al Tar e l’ha vinto.

Ecco il dispositivo della sentenza.

La Seconda Sezione del Tar della Calabria ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da Raffaele Bilotta, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Lo Feudo contro il Comune di Cosenza, rappresentato dagli avvocati Nicola Carolillo e Lucio Sconza, per l’annullamento della deliberazione n. 71 della Giunta municipale del Comune di Cosenza del 21 settembre scorso avente ad oggetto demolizione di opere abusive della ditta Bilotta Raffaele prevista per il 22 ottobre…

… Si tratta di una statua raffigurante Gesù Cristo realizzata nel 2008 in virtù del permesso edilizio n. 80 del 22 settembre 2008 su terreno di proprietà dell’impresa ricorrente…

Visti il ricorso e i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa…

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il dottor Nicola Durante e aditi per le parti i difensori;  sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

… Ritenuto che i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella misura in cui, anzichè disporre la rimozione della statua raffigurante il Cristo, avrebbero dovuto ordinare al ricorrente l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area verde attrezzata – avendo, questi ultimi, natura di opera infrastrutturale e di urbanizzazione secondaria, assunta dal privato a proprio carico, nell’ambito di un intervento di edilizia residenziale agevolata – e, in difetto, disporne l’esecuzione in danno, con recupero coattivo delle relative somme…

Ritenuto sussistere, per le assorbenti ragioni di cui sopra, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso.

Ritenuto che le spese del gravame possono essere compensate, stante la novità della questione…

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Francesco Tallaro, Referendario