OGGETTO: concorso dirigente amministrativo Comune di Vibo Valentia di cui alla determina n.2806 del 28.12.2023 successivamente modificata con determina del 10 del 16.01.2024
Gent.mo dott. Carchidi,
vorrei renderla edotta delle modalità di espletamento del concorso in oggetto al Comune di Vibo Valentia tutt’ora in corso.
La procedura concorsuale è stata indetta dal Comune di Vibo Valentia inizialmente con determina n.2806 del 28.12.2023 con la possibilità di inserimento della domanda di partecipazione sul portale inPa a partire dal 30 dicembre 2023 e con scadenza 29 gennaio 2024.
La procedura è stata successivamente modificata con determina n.10 del 16.01.2024 perchè nonostante il termine di partecipazione fosse inizialmente il 29 gennaio sul portale inPA, gia in data 11 gennaio il bando risultava CHIUSO.
Poi sui giornali locali sono comparsi articoli firmati da consiglieri di opposizione con cui sono state richieste pubblicamente spiegazioni al Comune in merito a questa chiusura anticipata e, con determina n. 10 del 16.01.2024 il bando è stato ripubblicato sul portale InPA con la nuova scadenza. Successivamente, in pieno svolgimento delle politiche essendoci stato il ballottaggio, con determina n.1307 del 14.06.2024 è stata nominata la Commissione di valutazione della procedura concorsuale; Commissione composta tutta da funzionari interni all’Ente ovvero dal segretario generale dott. Domenico Libero Scuglia, dalla dirigente dott.ssa Santoro e dalla dott.ssa Callisti, nonostante la partecipazione alla procedura concorsuale di funzionari interni all’ente stesso e incardinati nei settori di riferimento.
L’elenco degli ammessi e non ammessi è stato pubblicato però con determina n. 1289 del 04.06.2024 prima della nomina della Commissione di valutazione che è avvenuta con determina del 14.06.2024.
Lo stesso giorno della nomina della Commissione di valutazione con nota del 14-06-2024 a firma del presidente della commissione, viene pubblicata una nota di comunicazione relativa al diario delle prove scritte da espletarsi in data 1 e 2 luglio 2024.
Premesso che l’art. 7 dell’avviso prevedeva che bisognava presentarsi alla prova scritta a pena l’esclusione muniti di:
stampa della domanda debitamente sottoscritta;
documento di riconoscimento in corso di validità;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Le prescrizioni di cui all’art. 7 sono chiare e trovano un fondamento oggettivo perchè compilando la domanda sul portale inPa la domanda non viene sottoscritta, eppure alla prova concorsuale giorno 1 luglio, come unico documento richiesto per la partecipazione alla prima prova scritta è stata richiesta la sola esibizione del documento di identità in corso di validità.
Nel frattempo si è insediata la nuova amministrazione che però ha deciso di rinunciare allo spoyl sistem lasciando invariati i dirigenti.
Successivamente è stata pubblicata sul sito dell’Ente la nota di correzione delle prove scritte e di abbinamento. In data 17.09.2024, stesso giorno di abbinamento delle prove scritte in seduta pubblica, è stato pubblicato sul sito una nota senza protocollo relativa all’elenco degli “idonei” a firma del presidente della Commissione con la comunicazione della data della prova orale il prossimo 10 ottobre.
Ad oggi sul sito dell’ente non è stata pubblicata la determina di assunzione di questo elenco nè è presente una determina di attribuzione dei punteggi agli idonei e ai non idonei.
I quesiti che mi pongo afferiscono a questioni di opportunità di una commissione di valutazione composta tutta funzionari interni all’ente, a fronte della presenza di candidati interni che hanno partecipato, nonché alla mancata presenza sul sito fino ad oggi, della determina di assunzione della nota di comunicazione dell’elenco degli idonei per come previsto dalla norma primaria vigente. Altresį chiedo se è possibile che alla prova scritta sia stata richiesta solo l’esibizione del documento di identità in corso di validità e non la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’art.7 dell’avviso in argomento. Un bando pubblico è sempre lex specialis che può essere modificato solo con una successiva determina in base alla norma primaria vigente; determina che non è presente sul sito dell’Ente.
Altro quesito è quello di sapere quanti degli idonei hanno ottemperato, al momento di presentazione alla prima prova scritta del primo luglio, alla presentazione e acquisizione agli atti, della documentazione prescritta, a pena l’esclusione dall’art. 7 dell’ avviso in argomento, perché anche se la mera comunicazione del calendario delle prove scritte ha indicato di presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità, la stessa cunicazione, non essendo stata assunta con determina, non si può considerare come una deroga alle prescrizioni di cui all’7 dell’avviso che è lex specialis.
Lettera firmata
DIRITTO DI REPLICA
Gentile direttore,
con la presente, in qualità di presidente della Commissione, intendo replicare ai contenuti della lettera da lei pubblicata dal titolo “Vibo. Concorso per dirigente amministrativo al Comune: tutto quello che non torna e le domande senza risposta”.
Ritengo necessario puntualizzare a tutela del buon nome dell’ente e della correttezza delle procedure adottate.
1) Chiusura anticipata del bando e successiva riapertura. Il bando è stato chiuso in anticipo a seguito di segnalazione, da parte del responsabile del portale INPA, di una incongruenza tecnica sulla configurazione dello stesso. Della chiusura anticipata sono stati informati tutti coloro che avevano già presentato domanda, ai quali è stato spiegato il problema e rimarcato che non vi era bisogno di presentare nuova domanda. Successivamente i termini sono stati regolarmente riaperti.
2) Commissione di interni. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il presidente delle commissioni di concorso sia il segretario generale dell’ente mentre per gli altri due membri la scelta è dovuta al fatto che non ricevono alcuna retribuzione al contrario dell’ipotesi di componenti esterni della commissione.
3) Data pubblicazione elenco degli ammessi. La valutazione dei requisiti degli aspiranti, e la successiva redazione dell’elenco degli ammessi alla procedura concorsuale, è onere dell’Ufficio personale e non già della Commissione di valutazione. Dunque, l’asserita discrasia tra la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi (04/06/2024) e quella di nomina della Commissione (14/06/2024) è del tutto irrilevante.
4) Ammissione alla prova col documento d’identità. Rientra tra le prerogative della Commissione valutare l’opportunità di ammettere alla prova tutti coloro che, esibendo il documento di identità, fossero già presenti nell’elenco degli ammessi con determina, precedentemente validato sulla scorta delle domande presentate attraverso il portale INPA.
5) Mancata produzione di determina per l’elenco degli idonei. L’approvazione degli elenchi delle prove intermedie non richiede alcun provvedimento di determina, che deve invece essere prodotta solo per l’approvazione della graduatoria finale con elenco degli idonei e relativi punteggi, dal quale si evince il vincitore del concorso. A stabilirlo è, da ultimo, la delibera Anac 525 del 13/11/2023 che riprende il parere del Garante della privacy del 23/03/2023.
Tra l’altro lo/la scrivente dimostra di ignorare l’istituto del soccorso istruttorio previsto dalla legge 241 del 90 in materia di procedimento amministrativo che consente di rimuovere tutti gli errori formali. Così come dimostra di non conoscere la consolidata giurisprudenza in materia di favor patecipationis nell’ambito delle procedure concorsuali.
Con le sue decisioni la Commissione d’esame ha voluto favorire la più ampia partecipazione dei candidati in modo da selezionare il migliore senza restringere il numero dei partecipanti.
Tanto si doveva per ristabilire la verità dei fatti ed allontanare ogni tipo di dubbio sulla correttezza dell’operato dell’ente.
La ringrazio per l’attenzione e l’ospitalità che mi saprà riservare.
Il presidente della Commissione
Segr. Gen. Domenico Libero Scuglia