Vibo. Concorso per dirigente amministrativo, diritto di replica e controreplica

Il Comune di Vibo Valentia

DIRITTO DI REPLICA

Gentile direttore,
con la presente, in qualità di presidente della Commissione, intendo replicare ai contenuti della lettera da lei pubblicata dal titolo “Vibo. Concorso per dirigente amministrativo al Comune: tutto quello che non torna e le domande senza risposta” (https://www.iacchite.blog/vibo-concorso-per-dirigente-amministrativo-al-comune-tutto-quello-che-non-torna-e-le-domande-senza-risposta/)
Ritengo necessario puntualizzare a tutela del buon nome dell’ente e della correttezza delle procedure adottate.

1) Chiusura anticipata del bando e successiva riapertura. Il bando è stato chiuso in anticipo a seguito di segnalazione, da parte del responsabile del portale INPA, di una incongruenza tecnica sulla configurazione dello stesso. Della chiusura anticipata sono stati informati tutti coloro che avevano già presentato domanda, ai quali è stato spiegato il problema e rimarcato che non vi era bisogno di presentare nuova domanda. Successivamente i termini sono stati regolarmente riaperti.

2) Commissione di interni. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il presidente delle commissioni di concorso sia il segretario generale dell’ente mentre per gli altri due membri la scelta è dovuta al fatto che non ricevono alcuna retribuzione al contrario dell’ipotesi di componenti esterni della commissione.

3) Data pubblicazione elenco degli ammessi. La valutazione dei requisiti degli aspiranti, e la successiva redazione dell’elenco degli ammessi alla procedura concorsuale, è onere dell’Ufficio personale e non già della Commissione di valutazione. Dunque, l’asserita discrasia tra la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi (04/06/2024) e quella di nomina della Commissione (14/06/2024) è del tutto irrilevante.

4) Ammissione alla prova col documento d’identità. Rientra tra le prerogative della Commissione valutare l’opportunità di ammettere alla prova tutti coloro che, esibendo il documento di identità, fossero già presenti nell’elenco degli ammessi con determina, precedentemente validato sulla scorta delle domande presentate attraverso il portale INPA.

5) Mancata produzione di determina per l’elenco degli idonei. L’approvazione degli elenchi delle prove intermedie non richiede alcun provvedimento di determina, che deve invece essere prodotta solo per l’approvazione della graduatoria finale con elenco degli idonei e relativi punteggi, dal quale si evince il vincitore del concorso. A stabilirlo è, da ultimo, la delibera Anac 525 del 13/11/2023 che riprende il parere del Garante della privacy del 23/03/2023.

Tra l’altro lo/la scrivente dimostra di ignorare l’istituto del soccorso istruttorio previsto dalla legge 241 del 90 in materia di procedimento amministrativo che consente di rimuovere tutti gli errori formali. Così come dimostra di non conoscere la consolidata giurisprudenza in materia di favor patecipationis nell’ambito delle procedure concorsuali.
Con le sue decisioni la Commissione d’esame ha voluto favorire la più ampia partecipazione dei candidati in modo da selezionare il migliore senza restringere il numero dei partecipanti.

Tanto si doveva per ristabilire la verità dei fatti ed allontanare ogni tipo di dubbio sulla correttezza dell’operato dell’ente.
La ringrazio per l’attenzione e l’ospitalità che mi saprà riservare.

Il presidente della Commissione
Segr. Gen. Domenico Libero Scuglia

CONTROREPLICA

Gent.mo dott.Carchidi,
La ringrazio per avermi notiziato della replica del presidente della Commissione di Valutazione a cui controrispondo tenendo conto e richiamando  le prescrizioni della normativa vigente.
In merito al fatto che l’istruttoria degli ammessi fosse stata assunta con determina del 04.06.2024; determina che precede quella della nomina commissione di valutazione; si può asserire che non è presente sul sito dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente, una successiva determina in termini di ratifica degli esiti istruttori degli ammessi da parte dei componenti della commissione di valutazione.
Per ciò che attiene invece all’opportunità di costituzione di una commissione di valutazione composta tutta da soggetti interni all’amministrazione, a fronte della partecipazione di funzionari interni all’amministrazione e, a fronte delle prescrizioni sulla normativa in materia di anticorruzione, nonchè quelle del codice di comportamento dei dipendenti pubblici che all’art. 8, al comma 1 prescrive che :” il dipendente che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di decisione o ad attività in relazione non solo di manifesto conflitto di interesse, ma anche di semplice conflitto potenziale, così come è prescritto dalla legge. n. 190/2012 deve tempestivamente comunicare in forma scritta al Responsabile della struttura di appartenenza, competente di valutare, ed alla struttura competente in materia di gestione del personale, i motivi per i quali ha l’obbligo di astenersi...”
Seri dubbi restano quindi in termini di trasparenza dell’azione amministrativa  sul fatto  se  ragioni di economicità  richiamate nella replica, possano derogare a tale prescrizioni di cui all’art. 8 del codice dei dipendenti pubblici, non essendo tra l’altro presenti ad oggi, nella sezione amministrazione trasparente, le relative dichiarazioni di assenza da conflitto di interesse rese dai membri della commissione di valutazione stessa.
Seri dubbi restano altresì sul fatto che rientri nelle prerogative della commissione della valutazione la possibilità di derogare alle prescrizioni dell’art. 7 dell’avviso che è lex specialis e che può essere modificato solo con una successiva determina e prima delle prove scritte.
Le prescrizioni di cui all’art. 7  non afferiscono ad  un errore “formale” che richiama l’applicazione del soccorso istruttorio essendo le stesse senza di vizi di forma. Il quesito è sull’aspetto sostanziale che fa capo alla prerogativa della Commissione di valutazione di derogare alle prescrizioni di cui all’art. 7., posto che la commissione stessa è stata nominata con una determina e che non è  intervenuta prima delle prove scritte alcuna determina che modificasse le prescrizioni di cui al richiamato art. 7 che  prescrivono che la mancata esibizione della documentazione richiesta fosse pena di esclusione.
Nè tantomeno a parere di chi scrive  si può giustificare tale prerogativa della commissione di valutazione di derogare le prescrizioni di cui all’art. 7 per ampliare la platea dei partecipanti, perchè tale scelta potrebbe costituire e arrecare agli altri partecipanti che hanno correttamente ottemperato alle prescrizioni di cui all’art. 7, un pregiudizio, con eventuali danni subiti e subendi da far valere nelle sedi opportune, con aggravio del procedimento facendo così venire meno le sollevate ragioni di economicità richiamate nella replica dal presidente della Commissione di valutazione.
Cordiali saluti