Oggetto: riscontro nota del Sig. Capo di Gabinetto prot. n. m_dg.GAB.24/07/2020.0025910.U di rigetto dell’istanza di provvedimento ricognitivo della cessazione della misura cautelare del trasferimento provvisorio e della conseguente reimmessione del Dott. Eugenio Facciolla nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.
Illustre Consigliere,
ho appena ricevuto la garbata Sua in oggetto e, nell’interesse del Dott. Eugenio Facciolla, ribadisco ancora più convintamente la sollecitazione rivolta all’On. Ministro per le seguenti ragioni, rafforzate dalle non condivisibili motivazioni della nota di rigetto.
La disciplina delle misure cautelari applicabili nella procedura giurisdizionale che ha luogo nei due (soli) gradi del procedimento davanti alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e, in caso di impugnazione ex art. 24, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, è esclusivamente quella dell’appena citato decreto e del codice di procedura penale, e ciò per espressa previsione legislativa.
Sia il Consiglio Superiore della Magistratura, nella Sezione predetta, sia le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, osservano, quindi, i canoni processuali penali in quanto compatibili, mentre non si rileva alcun riferimento alle disposizioni del codice di rito civile.
Con precipuo riferimento alle misure cautelari, appare evidente l’inderogabilità delle disposizioni relative ai termini, ivi inclusi quelli di sei mesi ex art. 24, c. 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
In ogni caso, un ordinamento rispettoso dei diritti umani inviolabili e delle libertà fondamentali non potrebbe ospitare regole che ne contraddicano l’esistenza attraverso la compresente eventualità dell’anticipazione illimitata e incondizionata di sanzioni senza processo specialmente in ragione e per effetto di non più fisiologiche inerzie decisorie dell’Autorità Giudiziaria.
Pertanto, la Sua garbata segnalazione circa il difetto di una “norma che regoli la questione del relativo termine di efficacia” e di una “previsione che faccia conseguire, alla mancata decisione del ricorso per Cassazione nel termine semestrale di cui all’art. 24 d.lvo 109/2006, l’inefficacia e/o l’estinzione della misura stessa”, è evidentemente contraddetta dallo stesso art. 24, la cui oggettiva categoricità del c. 2, tutt’altro che inutiliter data, non risulta né espressamente né tacitamente abrogata dovendosi di essa dare lettura nel contesto della disciplina dei termini relativi alle misure cautelari e non nell’ambito, qui inconferente, di quelli riguardanti l’applicazione delle sanzioni nel processo disciplinare di merito.
Rinunciando a condividere siffatti principi verrebbe negato il carattere eccezionale, provvisorio, temporaneo e limitato delle misure cautelari nei confronti dei magistrati regolate dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e dal codice di procedura penale in quanto compatibile.
Con particolare riferimento a tale ulteriore profilo, all’intera procedura della cautela disciplinare non possono che applicarsi i corrispondenti canoni del rito penale, essendo anch’essa analogamente governata da presupposti rigorosi, tra cui quello del periculum, il cui accertamento, nei due gradi previsti per effetto dell’art. 24, c. 2, non può essere procrastinato sine die o ad libitum o divenire, per il decorso irragionevole del tempo, sanzione anticipata o, addirittura, maggiormente afflittiva di quella tassativamente prevista quale risposta punitiva per l’illecito definitivamente irrogato.
Rappresento, infine, Illustre Consigliere, il mio personale convincimento circa l’inopportunità – e non se ne dolga – di rimettere al Sig. Presidente della Repubblica la responsabilità della presa d’atto da me sollecitata al Sig. Ministro, cui compete, invece, e lo riaffermo toto corde, il dovere di dar seguito, nella materia che ci occupa, all’esatta esecuzione della Costituzione, delle leggi e delle altre fonti normative dello Stato, in particolar modo di quelle che afferiscono alla funzionalità degli Uffici giudiziari, qual è la Procura di Castrovillari, il cui vertice direttivo fu drasticamente rimosso non per atto del Presidente della Repubblica o del Ministro, ma di un Direttore Generale.
Prego, pertanto, il Sig. Ministro, di provvedere all’immediata ricognizione delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, assegnandole al Dott. Eugenio Facciolla per le ragioni rappresentate nella denegata istanza del 20 luglio u.s.
Con grato ossequio.
Avv. Ivano Iai