di Alessandra Codeluppi
Fonte: Il Resto del Carlino
Il giudice Giovanni Ghini non può più fare parte della Corte preposta al processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’, di cui finora lui è stato presidente. E, dunque, salvo altri passaggi, dovrà essere sostituito. Lo ha deciso la Corte d’Appello, che ha ravvisato a carico di Ghini “un’anticipazione del giudizio” fatta “in un diverso procedimento”, tale da “pregiudicare l’imparzialità del giudice”. La questione fu sollevata dalla Dda il 2 marzo, dopo che Ghini, l’8 febbraio, dichiarò l’incompetenza territoriale per due capi di imputazione di ‘Grimilde’ (uno trasmesso a Mantova, l’altro a Bergamo). Secondo la Dda, “il giudice non aveva ritenuto rilevante, ai fini della connessione dei due reati con quello di 416 bis (associazione mafiosa, ndr), la contestazione dell’aggravante 416 bis comma 1( cioè aver agevolato l’attività mafiosa, ndr)”.
Il pm della Dda Beatrice Ronchi aveva anche citato la sentenza del processo ‘Edilpiovra’, dove Ghini presiedeva il collegio. Il brescellese Francesco Grande Aracri, ora principale imputato di ‘Grimilde’, fu condannato nel rito abbreviato, a Bologna, a tre anni e mezzo per associazione mafiosa (verdetto diventato definitivo nell’ottobre 2008). Ma nel 2005 il collegio reggiano di cui faceva parte Ghini aveva assolto gli imputati accusati di mafia.
Secondo il pm, il giudice “ha ritenuto inesistente la cosca in territorio emiliano ed escluso l’aggravante mafiosa per i reati-scopo, pervenendo sostanzialmente alla conclusione che la ‘ndrangheta riguardi solo i territori calabresi”. La terza obiezione del pm riguarda il processo ‘Aemilia bis’, con Ghini presidente, che ha assolto alcuni parenti di Giuseppe Giglio, condannato in ‘Aemilia’ e collaboratore di giustizia, dall’accusa di intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa: il pm ha rilevato che, secondo il giudice, le attribuzioni false a parenti stretti sono inidonee ai fini di sequestro e confisca, tesi in contrasto con ‘Grimilde’, dove l’interposizione viene fatta proprio attraverso un familiare del socio occulto.
Di fronte alla richiesta del pm Ronchi di astenersi da ‘Grimilde’, Ghini aveva rifiutato: a suo dire, non ricorrevano i presupposti. La Corte d’Appello ha individuato nella questione ‘Edilpiovra’ il motivo per la ricusazione, “perché quel sodalizio ‘ndranghetistico, storicamente derivante dalla cosca Grande Aracri operante a Cutro, rappresenta, in ‘Grimilde’, lo stesso fatto”. La valutazione del giudice, “che in ‘Edilpiovra’ nega specificamente il fatto storico dell’esistenza di quella ‘ndrangheta, poiché strutturalmente non radicabile in autonomia sul territorio di Reggio, anticipa, sia pure incidentalmente, il giudizio sulla possibile appartenenza a questa associazione degli imputati per 416 bis in ‘Grimilde’”.