Belvedere. Tirrenia Hospital, costi e personale: protagonisti e retroscena

€ 13.906.183,24

(TREDICIMILIONI NOVECENTOSEIMILA CENTOTTANTRE/24)

Questo è il budget annuale che l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza riconosce alla Tirrenia Hospital SRL, per le prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero presso l’ex Casa di Cura Istituto Ninetta Rosano – meglio noto come “Tricarico” – di Belvedere Marittimo (CS), con riferimento ai reparti di chirurgia generale, chirurgia vascolare, cardiologia, medicina generale e otorinolaringoiatria.

€ 80,00

(OTTANTA/00)

Questa è la retta giornaliera che ogni ricoverato paga per la degenza nel reparto di Riabilitazione della stessa struttura ospedaliera.

A fronte di questi costi, è lecito attendersi che tutto il personale sia in possesso delle necessarie abilitazioni e che i medici siano specializzati per la disciplina in cui prestano servizio.

Qualche esempio porta a dubitare che sia proprio così …

Reparto di RIABILITAZIONE

1) Mamone Pasquale – Medico (In attività post pensionamento)

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione o titolo equipollente: NO (specializzazione in TOSSICOLOGIA MEDICA ed ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE)

2) Sergi Santo – Medico (In attività post pensionamento)

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione o titolo equipollente: NO (nessuna specializzazione)

3) Benvenuto Ada – Infermiera caposala (In attività post pensionamento)

Iscrizione all’Albo della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche: NO

Reparto di CARDIOLOGIA – U.T.I.C.

1) Ventura Giorgio – Medico (Primario)

Specializzazione in Cardiologia o titolo equipollente: NO (specializzazione in MEDICINA INTERNA)

2) Sacra Cosimo – Medico (Responsabile del Servizio di Emodinamica)

Specializzazione in Cardiologia o titolo equipollente: NO (nessuna specializzazione)

3) De Luca Joao Nino – Medico

Specializzazione in Cardiologia o titolo equipollente: NO (nessuna specializzazione)

4) Occhiuzzi Maria Franca – Medico

Specializzazione in Cardiologia o titolo equipollente: NO (nessuna specializzazione)

Per chi volesse controllare personalmente:

  1. a) l’anagrafica degli infermieri è consultabile all’indirizzo https://www.fnopi.it/gli-ordini-provinciali/ricerca-albo/
  2. b) l’anagrafica dei medici è consultabile all’indirizzo https://portale.fnomceo.it/cerca-prof/index.php
  3. c) l’equipollenza delle specializzazioni mediche è regolata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed è condizione diversa dall’affinità.

Le prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero sono erogate dalla Tirrenia Hospital SRL nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità?

Le questioni da affrontare sono di grande rilievo, considerato che:

– per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo (Decreto Legislativo n. 233 del 1946, articolo 5, comma 2);

– costituisce esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice Penale) lo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo (Cassazione Penale, sentenza n. 52888 del 2016);

– ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private deve possedere i titoli previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività cui lo stesso è preposto (Legge Regionale n. 24 del 2008, articolo 4);

– ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento, i responsabili delle attività devono essere in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente (DCA n. 81 del 2016, articoli 7 e 16);

– la Tirrenia Hospital SRL deve dichiarare di possedere tutti i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi necessari per l’esercizio, presso la propria struttura delle prestazioni ospedaliere, impegnandosi a garantire la permanenza di detti requisiti per tutta la durata contrattuale, fatti salvi caso fortuito e forza maggiore (contratto con l’ASP di Cosenza, articolo 1, comma 6, lettera e);

– le prestazioni sanitarie devono essere erogate da personale operante presso la struttura che sia munito dei titoli professionali previsti dalla normativa (contratto con l’ASP di Cosenza, articolo 5, comma 6);

– a parte gli aspetti penalistici, si configura danno erariale quando si pongano in essere i presupposti per l’illegittima percezione di fondi pubblici (Cassazione Sezioni Unite, ordinanza n. 32523 del 2023).

Lettera firmata