Usr Calabria come Ponzio Pilato, a rischio l’inizio dell’anno scolastico

Lo chiamano Ministero dell’Istruzione del Merito. Merito? Ora vi raccontiamo una storia in cui il merito, proprio per una istituzione, forse la più importante, non trova asilo. Anzi, si fanno i cosiddetti concorsi “a trucco”. Protagonista di questa vicenda, manco a dirlo, l’Ufficio scolastico regionale della Calabria, già nel mirino della Procura per diverse denunce, alle quali si aggiungerà molto presto (questione di giorni) quella dei docenti del concorso scuola PNRR2.

Cosa sta succedendo? MiM e Usr Calabria giocano a fare Ponzio Pilato, si lavano le mani e si coprono a vicenda, “tanto poi scadono i termini per i ricorsi al Tar”, ma come diceva il principe De Curtis “’cca nisciun è fess”. Succede che l’USR Calabria, a fronte di decine di pec inviate, in particolare, da docenti di Italiano e di Inglese non ha evaso nessuna richiesta, mantenendo le graduatorie pubblicate nei primi giorni di luglio nonostante le palesi violazioni normative segnalate. In pratica si tratta di graduatorie falsate da punteggi attribuiti a chi non ne ha diritto. Cosa accaduta anche in altre regioni d’Italia, tutte tornate poi sulle loro decisioni, tranne ovviamente la Calabria che continua a proteggere evidentemente qualcuno. In pratica ci sarà gente che dal 1° settembre diventerà docente di ruolo a tempo indeterminato senza averne diritto. E meno male che siamo a scuola, il luogo in cui si cresce, ci si forma e si imparano le regole della legalità. Alla faccia del bicarbonato di sodio, sempre per parafrasare il principe De Curtis.

Scendiamo nei particolari. Ad alcuni candidati (risultati vincitori della graduatoria) sono stati attribuiti 12.5 punti di titoli per aver superato un precedente concorso di Italiano o Inglese alle scuole medie, ma il bando prevede che questi punti possano essere attribuiti solo a chi ha superato un concorso precedente sullo “specifico posto”. Quindi, nonostante l’accorpamento, i ruoli restano divisi e questi punti non possono essere assegnati, ma l’USR Calabria decide di imperio che non si procede a nessuna correzione e non risponde nemmeno alle pec di segnalazione di errore (configura un reato penale).

Il DM 255/2023: ha operato una razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, ma ha mantenuto la distinzione dei ruoli tra scuola secondaria di I e di II grado per alcune classi tra cui Italiano e Inglese. Pertanto, anche se AB24 (inglese II grado) e AB25 (inglese I grado) sono stati ricodificati come AS2B e AM2B, continuano a essere classi distinte perché riferite a ruoli differenti.
DDG 3059/2024: bando del concorso, che richiama l’allegato B del DM 205/2023 al punto B.4.1 riconosce punteggio solo se vi è stato il “superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario … per lo specifico posto”. Quindi il legislatore distingue chiaramente: il punteggio spetta solo se il concorso superato riguarda lo stesso posto/classe di concorso per cui si concorre.

Un candidato che ha superato un concorso su AB25 (inglese I grado, oggi AM2B) non ha superato un concorso su AB24/AS2B (inglese II grado).
Nonostante la contiguità disciplinare e il fatto che entrambe le classi afferiscano alla stessa lingua straniera, i due codici e i due ruoli sono giuridicamente distinti, come ribadito dal DM 255/2023.

Pertanto, attribuire il punteggio previsto dal punto B.4.1 ad un candidato AS2B sulla base di un concorso superato in AB25 costituisce una forzatura della norma, perché non si tratta di “specifico posto” ma di un posto diverso (scuola secondaria di I grado, non di II grado).
L’attribuzione del punteggio in questione configura violazione di legge: contrasto con il tenore letterale del punto B.4.1 (“specifico posto”); eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento e illogicità, poiché si finisce per premiare candidati che hanno sostenuto un concorso non corrispondente a quello bandito; falso in atto pubblico solo nel caso in cui vi sia stata una dichiarazione mendace o un atto ufficiale consapevolmente redatto in difformità dalla realtà normativa.

Il principio della tipicità dei titoli valutabili nei concorsi pubblici è costante (Cons. Stato, VI, 4920/2020; TAR Lazio, III bis, 9781/2018).
Un titolo è valutabile solo se espressamente previsto.
Le amministrazioni non hanno margini discrezionali per equiparare titoli diversi, a meno che non vi sia una norma che lo consenta.

Alla luce di quanto sopra, l’attribuzione del punteggio ai candidati AS2B per il superamento di un concorso AB25 non è conforme alla normativa vigente, poiché: i posti sono distinti (I grado ≠ II grado); il bando richiede espressamente “lo specifico posto”; la giurisprudenza è costante nell’escludere interpretazioni estensive a favore dell’amministrazione.

Cosa accadrà? Accadrà che partiranno decine di ricorsi al TAR Calabria, con buone possibilità di accoglimento, nel quale si chiede anche la sospensiva urgente e l’annullamento delle graduatorie nella parte in cui si attribuiscono tale punteggio. In soldoni il blocco totale dell’anno scolastico o l’assegnazione tramite GPS (graduatorie provinciali) di tutte le cattedre vacanti, anche quelle già assegnate con concorso PNRR2.
E per chiudere con Totò: ma mi faccia il piacere.