Per principio generale, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima prima dell’indizione di un nuovo concorso.
L’efficacia di tali graduatorie è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 dall’art. 4, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con L. 30 ottobre 2013 n. 125.
L’indizione di un nuovo concorso è pertanto l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che deve dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti diverse esigenze di interesse pubblico.
Tra gli aspetti da considerare, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale, assume quindi rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto.
E veniamo alla questione che vogliamo porre alla vostra attenzione.
Nel 2007, Giuditta Vercillo e Fulvia Vercillo, sono risultate idonee, collocandosi rispettivamente al 17° e al 19° posto, nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dall’Università della Calabria, con decreto direttoriale n. 972 del 20 aprile 2007, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C – posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria.
Secondo il principio appena enunciato, essendo la loro graduatoria efficace fino al 31/12/2016, le due candidate hanno atteso con speranza e fiducia di essere chiamate in servizio non appena si fossero liberati dei posti compatibili con il loro profilo all’interno dell’Ateneo.
Fin qui niente di male, fino a quando però Giuditta e Fulvia Vercillo si sono accorte che l’Università della Calabria, aggirando la suddetta norma, dava il via libera a nuovi concorsi con profili simili al loro !
A questo punto presentavano ricorso al TAR nello specifico contro 3 concorsi:
- Concorso per due posti a tempo determinato della durata di anni uno, di cui al decreto direttoriale n. 445 del 24 marzo 2015, per le esigenze dell’Ufficio Speciale Relazioni Internazionali di Ateneo.
- Concorso, a tempo determinato della durata di anni uno, di cui al decreto direttoriale n. 826 del 22 maggio 2015, per le esigenze del progetto Open reasorces Aggregator – O.R.A. (PACC02L3-00090/4 Piano di Azione e Coesione) del Dipartimento di Ingegneria informatica, Modellistica elettronica e Sistemistica.
- Concorso a tempo determinato della durata di anni due, con decreto direttoriale n. 843 del 27 maggio 2015, per il centro ICT di Ateneo.
La sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione II, n. 1224 del 10 luglio 2015 accoglieva pienamente la richiesta di annullamento per illegittimità per il mancato scorrimento della graduatoria del concorso nel quale erano risultate idonee.
A questo punto l’Ateneo presentava ricorso al Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che per due dei tre concorsi non vi fosse quella effettiva corrispondenza fra le mansioni per le quali occorreva procedere alla copertura dei posti mentre per il concorso a tempo determinato della durata di anni due per il centro ICT di Ateneo non si evidenziavano chiare differenziazioni rispetto alle caratteristiche proprie del posto oggetto del concorso nel quale le resistenti erano risultate idonee, essendo richiesta (solo) la conoscenza generale dei sistemi informativi di Ateneo.
Pertanto il Consiglio di Stato con la sentenza N. 03557/2016 confermava la sentenza del TAR appellata, nella parte in cui disponeva l’annullamento del concorso bandito, con decreto direttoriale n. 843 del 27 maggio 2015, per un posto a tempo determinato presso il centro ICT di Ateneo.
A questo punto questa sentenza potrà avere ripercussioni su tutti gli altri concorsi che nel mentre sono stati indetti, oltre a quelli che si stanno cercando di indire (si ricordi il concorso per il quale erano già noti i nominativi dei vincitori e che pertanto è stato “rinviato”).
La conclusione di questa vicenda, al di là del risultato, conferma il fatto che chi amministra la cosa pubblica spende energie e risorse pubbliche per aggirare le norme al fine di fare clientelismo.