Le tute gialle ormai in guerra aperta col patron Guarascio di Ecologia Oggi puntano con decisione a chiedere l’annullamento della proroga del servizio all’azienda fino al 30 giugno in attesa del bando della nuova gara.
Il fascicolo in procura si arricchisce di nuovi elementi. La determinazione n. 57/2017, settore 8 Ambiente e Edilizia Privata, con la quale il Dirigente Responsabile del Comune di Cosenza ha prorogato fino al 30.06.2017 l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nonché igiene urbana tra Consorzio Valle Crati e ditta Ecologia oggi S.p.a. è da considerarsi illegittima per una serie di controversie.
Come mai se le parti interessate al contratto in essere sono il Consorzio Valle Crati e la ditta Ecologia Oggi S.p.a. la proroga la firma il dirigente Pecoraro del Comune di Cosenza?

Come può questa amministrazione rilasciare parere favorevole quando esiste un contenzioso di oltre tre milioni e mezzo di euro ancora da decurtare?
Oltre a tutto questo, viene emessa opportuna determinazione dirigenziale settore 8 ambiente e Edilizia Privata n° 62/2017 con per oggetto l’impegno di spesa per la prosecuzione del servizio di Igiene Urbana della città di Cosenza dal 1° marzo al 30 giugno 2017 per un importo complessivo di 3.525.363,26 sempre a favore dell ditta Ecologia Oggi S.p.a.

Il Comune, dunque, anche qui rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità a firma di Giuseppe Nardi omettendo ancora una volta il famoso contenzioso in essere. Nella stessa determina inoltre si afferma falsamente che sono state già avviate le procedure del nuovo bando di gara.
E ancora: come mai la determinazione porta la firma di Pecoraro quando nella stessa viene citato l’ing. Bartucci quale responsabile unico? Qualcuno sta nascondendo qualcosa? Nella determina in questione dove viene preso un impegno di spesa di oltre tre milioni e mezzo di euro ma non viene specificato il servizio per il quale si paga, non vi è nessuna indicazione di servizi e né l’elenco del personale effettivamente impiegato

Il provvedimento di proroga emesso dal Comune di Cosenza è illegittimo in quanto adottato in violazione dell’art. 23 della L. 62/2005 che ha introdotto un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni in ossequio ad un sostanziale rispetto dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione e trasparenza.
La norma citata consente, invero, la proroga dei contratti pubblici, ma solo al ricorrere di specifiche condizioni dettate dal 2 comma, il quale afferma che: “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi (…) possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
La proroga, dunque, che potrebbe più correttamente definirsi come prosecuzione dell’efficacia del contratto, sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, restando fermo però il rimanente contenuto del contratto ed ha natura di patto accessorio rispetto al primo contratto. Si tratta, dunque, di un rimedio di natura eccezionale, praticabile per non più di sei mesi, finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto di appalto e nel rispetto delle procedure di scelta del contraente. E doveva essere fatta dal Consorzio Valle Crati quale ente appaltante.
Pertanto, il provvedimento amministrativo che disponga la proroga dell’affidamento di un servizio, per essere legittimo, deve necessariamente intervenire prima della scadenza del contratto originario, sussistendo, in caso contrario, l’interesse legittimo dell’impresa Ecologia Oggi S.p.a. interessata – ma anche di qualsiasi altra impresa del settore – all’espletamento di una gara.
In tal senso, deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento di proroga, avendo ad oggetto un contratto ormai scaduto e per il quale il comune di Cosenza non aveva provveduto tempestivamente ad indire nuova gara, sulla base dell’ovvia considerazione che la P.A. era a conoscenza dell’imminente scadenza di quel contratto e ben avrebbe potuto predisporre tutto quanto necessario all’avvio della nuova procedura selettiva, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
Difatti, “in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica” (Cons. Stato, n. 4192/2013).
Non solo, l’illegittimità del provvedimento di proroga adottato dal Comune di Cosenza è manifesta anche laddove si valuti un ulteriore aspetto: il medesimo provvedimento, difatti, non aveva ad oggetto le medesime condizioni del contratto scaduto, ma erano stati arbitrariamente apportate molteplici variazioni. La proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario oramai diverso visto che il personale è cambiato.
IL PARERE DELL’ANTICORRUZIONE

Sentito il parere dell’ANAC, l’unica proroga possibile è solo quella “tecnica”, cioè quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara. La giurisprudenza ammette tale proroga, affermando che: «Per effetto dell’applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo soggiacente a regole competitive, è vietata la proroga tacita e la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151/2011).
Dunque, è legittima la proroga solo se connessa ad una nuova gara e, quindi, non può che essere posta in essere ed approvata quasi simultaneamente con l’avvio della gara medesima. Ciò, al chiaro fine di non dar luogo a facili abusi.
Anche l’Autorità di Vigilanza si è espressa favorevolmente in materia, sostenendo che «è pacifico che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici, non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora, abbia la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.
In questo modo, attraverso siffatte illegittime prassi, sottolinea l’ANAC, si stravolgono le regole della concorrenza, perché gli affidamenti finiscono per cristallizzarsi sulla ristretta cerchia di imprese già in contatto con la stazione appaltante, dando luogo a fenomeni di “monopolio di fatto”.
Oltre i profili di illegittimità, si configura anche il pericolo di dar luogo ad un danno erariale, nei casi in cui le amministrazioni non dimostrino di aver attivato tutti gli strumenti organizzativi/amministrativi necessari a evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso.
Ciò, senza dimenticare, un altro decisivo aspetto: la lotta alla corruzione ed all’illegalità nella Pubblica amministrazione! Infatti, non dovrebbe esserci dubbio sul fatto che un utilizzo così distorto e patologico della proroga tecnica può costituire una chiaro campanello di allarme in termini di prevenzione della corruzione. «La proroga è un istituto adoperato dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle “ex novo”), ed il semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell’espletamento della selezione”.