Catanzaro, l’ultimo schiaffo a Gratteri: Pittelli resta in libertà. La Cassazione: ricorso inammissibile

«Inammissibile», questo il giudizio della Corte di Cassazione sul ricorso che la Dda di Catanzaro aveva presentato contro l’ordinanza del Riesame di Catanzaro che aveva revocato la misura cautelare nei confronti di Giancarlo Pittelli, imputato per concorso esterno nell’ambito del maxi processo Rinascita Scott. Per la Corte di Cassazione il Tribunale di Catanzaro, «muovendo da una corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio, ha esercitato in modo legittimo e, comunque, non manifestamente illogico i propri poteri istruttori, non consentendo la produzione di atti e prove ritenuti, in modo non manifestamente illogico, estranei al thema decidendum».

Nel suo appello la procura catanzarese aveva sostenuto la violazione che il Tribunale del Riesame avrebbe illegittimamente compiuto delimitando il perimetro della decisione al solo tema della rivelazione di notizie riservate da parte del Pittelli alla consorteria in occasione della conversazione del 12-9-2016. Nel ricorso si contestava anche la mancata acquisizione di elementi probatori necessari a dimostrare la gravità indiziaria in relazione al delitto del concorso esterno nell’associazione mafiosa.

Per quanto concerne le dichiarazioni dell’avvocato Francesco Stilo, coimputato nel maxiprocesso, per i giudici capitolini il ricorso della Dda è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione alla Corte di legittimità a pervenire ad un esame diretto di tali dichiarazioni testimoniali nel giudizio di legittimità. «Il Procuratore ricorrente si è, infatti, limitato – scrive la Cassazione – a stigmatizzare l’omissione della considerazione di tale deposizione da parte del Tribunale di Catanzaro e a riportarla integralmente, senza, tuttavia, operare la c.d. prova di resistenza e dimostrare come tale elemento probatorio risultasse idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio operato nell’ordinanza impugnata».

L’ultima censura riguardava il tema della serietà dell’impegno assunto da Pittelli nei confronti della cosca Mancuso per reperire notizie riservate in ordine alle dichiarazioni del pentito Andrea Mantella. Il Riesame aveva definito la condotta dell’imputato come una millanteria del Pittelli, che in realtà non era a conoscenza di notizie riservate e ha escluso che l’imputato abbia usufruito o tentato di sfruttare particolari entrature, in ragione del suo ruolo, per agevolare la consorteria. Per la procura il Tribunale del Riesame avrebbe operato una lettura parziale del compendio investigativo. Per la Cassazione “è del tutto carente la prova dell’efficienza causale della promessa di aiuto alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale”.