Se un candidato alle elezioni ti invia un sms pubblicitario
Il Garante sottolinea che il diritto di tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati; partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, comportando così l’impiego di dati personali per l’inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali.
Il Garante richiama quindi un suo provvedimento del 2005, recante un decalogo sulla campagna elettorale.
In particolare, possono essere utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali o in altri elenchi pubblici disponibili a tutti, i dati raccolti da titolari di cariche elettive o nell’esercizio di attività professionali e di impresa, i dati personali degli iscritti a movimenti politici.
Al contrario non sono utilizzabili come fonte l’archivio dello stato civile né l’anagrafe, né tantomeno gli elenchi telefonici. Inoltre – e qui il punto che più ci interessa in questa sede – il Garante sottolinea che fax, sms o mail devono essere precedute dalla richiesta di consenso. Non vale la regola del silenzio-assenso. C’è l’obbligo di informativa riguardo il trattamento dei dati, se questi sono raccolti presso l’interessato.
Peraltro, proprio nell’ultima newsletter del 27 maggio scorso il Garante della Privacy ha scritto che un candidato non può usare a fini di propaganda elettorale i dati personali in suo possesso per ragioni istituzionali. Nel caso di specie è stato sanzionato un ex assessore colpevole di aver utilizzato gli indirizzi mail dei dipendenti comunali nella sua disponibilità ai tempi del suo mandato.