Cosenza, ecco perché le assunzioni dei dirigenti “raccomandati” sono tutte nulle

L’Amministrazione Occhiuto, sin dal primo insediamento, avvenuto in giugno 2011, ha assunto diversi Dirigenti esterni a contratto, a copertura di posti vacanti, di livello dirigenziale, nella dotazione organica comunale, in apparente applicazione del dettato dell’art. 110, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. n. 267 del 18.8.2000. Tale norma così recita: “Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita’. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico“.

Lo Statuto municipale è stato modificato ultimamente dal competente Consiglio comunale nel febbraio 2000, quando era sindaco Giacomo Mancini. In tale modifica del febbraio 2000, non fu compreso quanto previsto dall’art. 51, comma 5, della previgente legge n. 142 dell’8.6.1990, norma equivalente al predetto art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/00, per cui le suddette assunzioni dirigenziali esterne sono tutte nulle, in quanto adottate in carenza di potere, cioè senza l’imprescindibile autorizzazione e intermediazione statutaria, e produttive di ingentissimo danno erariale per il Comune.

Per conseguenza logica, sono nulli tutti gli atti adottati da tali Dirigenti così reclutati, fra cui la determina n° 244 dell’11.2.2019, con la quale si è deciso di impugnare al Consiglio di Stato l’ordinanza n. 43 dell’1.2.2019, emessa dal TAR di Catanzaro, su fondato ricorso dell’avente diritto Milena Gabriele. L’Amministrazione Occhiuto ha provveduto a modificare solamente ed esclusivamente il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi, con mera delibera di Giunta e non di Consiglio con la maggioranza qualificata di legge, per cui, su conforme e consolidato avviso tanto della Corte di Cassazione Civile quanto della Corte dei Conti, ciò è irrilevante ai fini di cui sopra, nel senso che le richiamate assunzioni dirigenziali esterne, braccio mobile (della mente politica) su cui ricade per intero la responsabilità di ogni atto varato, non potevano essere in alcun modo effettuate.