L’ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto è stato condannato dal Tribunale collegiale di Cosenza a 3 anni e sei mesi di reclusione, divieto di esercizio dell’attività d’impresa per tre anni e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque. L’accusa è di bancarotta fraudolenta relativamente al fallimento della società Ofin, operante nel settore finanziario, attività cessata nel 2014.
Secondo i magistrati, Occhiuto avrebbe distratto somme di denaro per un totale di tre milioni di euro. Due milioni sarebbero stati trasferiti nelle casse di altre due società – Feel e Zenobia – sempre a lui riconducibili, il resto invece, investito in quattro immobili: due appartamenti e altrettanti magazzini.
La sentenza è stata decisa dal presidente Carmen Ciarcia, giudici a latere Urania Granata e Maria Teresa Castiglione. Pubblico ministero Maria Luigia D’Andrea, che aveva chiesto la condanna di Occhiuto a 4 anni di reclusione.
La sorella, Annunziata Occhiuto, dopo aver chiesto il rito abbreviato, era stata già condannata a un anno e 4 mesi per la stessa vicenda in primo e secondo grado.
La sentenza è stata pronunciata nella serata di ieri dopo diverse ore di camera di consiglio. Occhiuto insieme al suo legale, l’avvocato Nicola Carratelli, ha atteso in aula la lettura del verdetto. Ovviamente ricorrerà in appello. Questa la normativa per i parlamentari che incappano in condanne.
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.