Cosenza, Mario Occhiuto condannato a 3 anni e 6 mesi per bancarotta: interdetto per 5 anni dai pubblici uffici

L’ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto è stato condannato dal Tribunale collegiale di Cosenza a 3 anni e sei mesi di reclusione, divieto di esercizio dell’attività d’impresa per tre anni e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque. L’accusa è di bancarotta fraudolenta relativamente al fallimento della società Ofin, operante nel settore finanziario, attività cessata nel 2014.

Secondo i magistrati, Occhiuto avrebbe distratto somme di denaro per un totale di tre milioni di euro. Due milioni sarebbero stati trasferiti nelle casse di altre due società – Feel e Zenobia – sempre a lui riconducibili, il resto invece, investito in quattro immobili: due appartamenti e altrettanti magazzini.

La sentenza è stata decisa dal presidente Carmen Ciarcia, giudici a latere Urania Granata e Maria Teresa Castiglione. Pubblico ministero Maria Luigia D’Andrea, che aveva chiesto la condanna di Occhiuto a 4 anni di reclusione.

La sorella, Annunziata Occhiuto, dopo aver chiesto il rito abbreviato, era stata già condannata a un anno e 4 mesi per la stessa vicenda in primo e secondo grado.

La sentenza è stata pronunciata nella serata di ieri dopo diverse ore di camera di consiglio. Occhiuto insieme al suo legale, l’avvocato Nicola Carratelli, ha atteso in aula la lettura del verdetto. Ovviamente ricorrerà in appello. Questa la normativa per i parlamentari che incappano in condanne.

Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
                          della Repubblica 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore: 
    a)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
codice di procedura penale; 
    b)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; 
    c)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori  a  due  anni  di  reclusione,  per  delitti  non  colposi,
consumati  o  tentati,  per  i  quali  sia  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  determinata  ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.