Il condono di Conte a Ischia. “Bignamino” sull’art. 25 per Renzi, Calenda e Repubblica

BIGNAMINO SULL’ART. 25 PER RENZI, CALENDA, REPUBBLICA E LA DE GREGORIO

di Giuseppe Tassi

Il cosiddetto condono Conte non ha portato nessuna nuova sanatoria di abusivismi fatti a Ischia, né ha portato a nuovi abusivismi.

Riepiloghiamo. Ad Agosto 2017 ci fu il terremoto ad Ischia, molte famiglie che avevano subito danni non potevano accedere ai contributi per la ricostruzione perché erano in parte abusivi (verande, terrazze, porticati, ecc) ed erano in attesa da anni dell’esame delle loro richieste di condono fatte in base ai condoni del governo Craxi e Berlusconi. Su cui Calenda e Renzi non dicono nulla.

L’art. 25 dice semplicemente che le domande di condono che giacevano da anni negli uffici comunali e che riguardavano le case danneggiate dal terremoto dovevano ricevere una risposta entro sei mesi.

Tutto qui! In pratica si stabili una corsia preferenziale. Grazie a quell’articolo furono esaminate 1400 vecchie richieste che riguardavano solo le case che nel 2017 avevano subito danni con il terremoto e che ripeto giacevano negli uffici comunali.

L’art. 25 non stabiliva nulla di nuovo, non allarga le maglie dei condoni e ciò lo si evince che su 1400 richieste solo 60 sono stati approvati. Di questi 60 la gran parte riguardano verande, porticati, finestre, cioè piccoli casi di abusivismo e pochi casi di estensione della cubatura. Non vi sono casi di sanatoria di palazzi costruiti in aree rosse a grosso rischio idrogeologico. Queste 60 famiglie in questo modo hanno potuto richiedere i contributi per i danni del terremoto, ma non per le parti abusive. 

Se non ci credere qui sotto troverete l’art 25 che lo capisce anche un ignorante come me. Solo le grandi menti della politica e del mainstream non ci vogliono arrivare.
Grazie a questa campagna di stampa si è distolta l’attenzione dai veri problemi che sono: il dissesto igrogeologico che riguarda tutta l’Italia e la cementificazione selvaggia del territorio italiano.

Certa stampa parla dell’abusivismo come se fosse un problema del solo meridione e ci dipinge quasi come dei barboni, arretrati e ritardati mentali.
I grandi piani di lottizzazione delle grandi CITTÀ saranno LEGALI ma sono ugualmente devastanti per il nostro territorio come l’abusivismo. 
A Milano con la scusa della costruzione del nuovo stadio si stanno regalando intere aree urbane, mezzo San Siro, ai privati per costruire palazzi e grattacieli.

Il governo Draghi e ora il governo Meloni hanno rispolverato il ponte di Messina che è uno scempio per il nostro fragile sistema. Per non parlare dell’alta velocità che sarà un altro spreco e schiaffo all’intelligenza. Di questo non si vuole parlare perché lor signori vogliono continuare sempre nelle stesse politiche del consumo del suolo, dell’inquinamento e della devastazione paesaggistica e marina. E invece si parla del presunto condono di Giuseppe Conte…

PS. ECCO COSA DICE L’ART 25 DEL. DECRETO GENOVA

Art. 25
Definizione delle procedure di condono

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all’art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorita’ preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l’art. 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

2. I comuni di cui all’art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorita’ competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo e’ sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione e’ subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.