Quali difensori di Padre Fedele alla luce dei comunicati stampa divulgati dalle costituite parti civili (la dichiarante accusatrice e il Centro R. Lanzino) riteniamo doveroso nell’interesse del nostro cliente, a tutela della sua immagine, ma anche e soprattutto per il rispetto delle verità emerse, specificare quanto appresso:
Il linguaggio delle norme è prescrittivo e non descrittivo; è impositivo e non descrive eventi o emozioni che, seppure giustificati e ingenerati da una sconfitta, non consente di prevaricare quelle regole proprie di uno stato di diritto. Ogni regola è riconducibile ad un principio e questo ad una norma inderogabile che come tale va rispettata. Non può esistere un riconoscimento e un rispetto delle sentenze a turnazione o geometria variabile e quindi adattabile alle proprie esigenze.
La morale che emerge dalle singolari dichiarazioni ed esternazioni delle parti civili è inaccettabile, strumentale e non veritiera. E difatti se è vero che sono “incongruenti” le argomentazioni di cui alla sentenza di assoluzione, non può non dirsi che è proprio questa sentenza (n. 1198/2015) che definisce e qualifica “incongruenti” i racconti della denunciante perché:
a) contrari alla logica più elementare;
b) poco credibili oltre che inesatti;
c) poco verosimili;
d) difficili da immaginare anche sul piano della fenomenica possibilità;
e) frutto di costruzioni inverosimili;
f) inverosimiglianza logica;
g) per nulla credibili sul piano fattuale e logico; g) incongruenza e illogicità di ogni episodio caratterizzato da tratti anche fantasiosi;
ed ancora h) è la stessa buona fede della dichiarante a dover essere messa in discussione e dunque la credibilità soggettiva che riguarda il e si correla al mendacio;
e poi i) se risulta provato che il dichiarante mente scientemente è da escludere la sua credibilità ed in via diretta l’attendibilità delle sue dichiarazioni;
ed in limine !) …le ulteriori denunce ….lungi dal consentire per le ragioni dette un giudizio di attendibilità parziale, si riflettono sulla credibilità soggettiva della dichiarante e sul contenuto delle accuse mosse agli odierni imputati, dovendosene ritenere la falsità. –
Farebbe bene poi il Centro R. Lanzino a rivedere il ruolo che è suo proprio, che lo chiama ad esprimere la propria progettualità sul suo territorio, senza avventurarsi in sterili (ed infondate) polemiche che non gli appartengono e che anzi sviliscono la portata e lo scopo cui lo stesso è prefisso.
– Voler avere a tutti i costi ragione e voler dare rilievo ad aspetti sostanziali della vicenda in maniera unilaterale, significa voler imporre – a prescindere da tutto – una esasperata ideologia incapace di attuare equilibrate valutazioni perché arroccata su preconcetti che inibiscono fortemente la capacità di comprendere la reale ed oggettiva portata dei fatti denunciati, con il conseguente errato principio per il quale e secondo il quale se una denuncia provenga da una donna il suo racconto non può che essere sacrosanto, come se fosse un oracolo inattaccabile. –
La legge è opera della ragione e non della passione. – Le sentenze debbono essere rispettate, ma possono anche essere criticate in virtù di una libertà di espressione e di un diritto di critica riconosciuti dal nostro ordinamento, ma non è consentito che si usino espressioni quali “abuso dell’esercizio del potere – insabbiamento e imbavagliamento della verità”.
– Argomentazioni allarmanti e denigratorie nei riguardi di quei magistrati colpevoli di non avere dato loro ragione a prescindere da chi, da come e da dove.
– Affermazioni comunque illogiche sconfessate da una copiosa attività dibattimentale così come riconosciuta dalla indicata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ( 1198/15) : “inattendibilità della dichiarante già presente nel giudizio di 1° grado”.
– Il Centro Lanzino così facendo lancia precise accuse che vanno chiarite e comunque – se di loro conoscenza – circostanziate con nomi e cognomi, diversamente lasciando a se stesso la pochezza di quanto riferito nella indiscussa considerazione che la innocenza di Padre Fedele, legata quindi alla sua completa e totale estraneità ai fatti, è statuita da ben n. 2 sentenze di legittimità della Corte di Cassazione e da quella già riferita di merito della Corte di Appello di Catanzaro.
In ultimo, a corollario della conclamata innocenza, questa difesa invita le stesse già costituite parti civili e per esse i loro difensori a porre il dovuto e massimo rispetto alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione all’udienza del 9 giugno scorso, e di guisa a Padre Fedele (al secolo Dott. Francesco Bisceglia), riconoscendo allo stesso quel giudicato non più discutibile e consacrato nella formula “perché il fatto non sussiste”!!
Avv. Eugenio Bisceglia
Avv. Franz Caruso