“Monete da 1 e 2 centesimi, dal 2018 non sono più coniate ma restano valide: manca una norma che stabilisca la loro fine”

di Simona De Donato

Monete da 1 e 2 centesimi, da gennaio 2018 non sono più coniate ma restano in corso di validità. Manca una norma che stabilisca la loro fine.

Ad oggi, in alcune zone d’Italia, sembra essere un argomento ancora da chiarire, più si scende lungo lo stivale, più si intensifica la necessità di puntualizzare l’ovvietà, eppure ci si trova di fronte ad una legge chiara. Si fa riferimento al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 13-quater, nel quale si stabiliva, a decorrere dal 1° gennaio 2018, SOSPENSIONE DEL CONIO (della produzione da parte della Zecca dello Stato) di monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di €.

E’ bene fare chiarezza iniziando a rispondere al perché non si producono più. Una scelta determinata da ragioni economiche.

In prima battuta si deve considerare che i costi di produzione variavano a seconda del Paese e in seconda battuta, pur in presenza di dati approssimativi (la Banca Centrale Europea e le banche nazionali non rilasciano informazioni precise ma considerate attendibili) per la Zecca di Stato, coniare una moneta da 1 centesimo costava circa 4,5 centesimi, coniarne una da 2 centesimi costava invece 5,2 centesimi, si deduce che non era conveniente.

Quando verranno tolti i centesimi? Prima di dire addio alle monete da 1 e 2 centesimi “la Commissione valuterà attentamente l’impatto economico, ambientale e sociale dell’introduzione dell’arrotondamento dei prezzi”, si leggeva in una nota da Bruxelles dell’1 ottobre 2020 circa l’ipotesi di abolire le monete da 1 e 2 centesimi. Il 29 Settembre 2020 su QuiFinanza online si leggeva: “La Commissione europea sta valutando di abolire le monete da 1 e 2 centesimi di euro, forse già entro la fine del 2021.” (Fonte https://quifinanza.it/soldi/video/monete-1-2-centesimi-euro/419170/)

Diffidare da chi sostiene che sono state abolite e porta avanti la propria tesi facendo ricorso alle risposte più fantasiose. Non sono validele banche non le inviano più” sono le risposte più inflazionate. La verità è solo quella dettata dalla legge, ossia, sono in circolazione e sono valide.

Altro capitolo è la pratica dell’arrotondamento per eccesso o per difetto. Quando l’importo complessivo è effettuato in contanti, la pratica è quella di arrotondare ma tutto deve risultare dallo scontrino fiscale che per trasparenza/legalità deve riportare la dicitura ARROTONDAMENTO. Nella legge è precisato che non si procede ad arrotondamenti in caso di pagamento con moneta elettronica o modalità di pagamento diversa dal contante. Se ne deduce che trovandosi di fronte a richiesta verbale di una cifra maggiore di quella riportata sullo scontrino fiscale, seppur accompagnata dalla motivazione dell’arrotondamento, non è una pratica legale. Si fa fatica a non pensare ad una furbata.

Ma per fugare ogni dubbio, fornire ai consumatori maggiori informazioni e stabilito che non si arrotonda solo per eccesso, anche per difetto, ecco un piccolo vademecum estrapolato dal sito di Confesercenti, che non è una regola bensì un modo trasparente di relazionarsi con il cliente e contestualmente di essere in clima di legalità.

– 1 e 2 centesimi: a zero centesimi – per difetto;

– 3 e 4 centesimi: a cinque centesimi – per eccesso;

– 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi – per difetto;

– 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi – per eccesso.

Esempio pratico, se l’importo complessivo da pagare, busta/e comprese, fosse pari ad € 5,52, lo stesso dovrebbe essere arrotondato ad € 5,50.

Quali sono state le conseguenze? Prezzi, arrotondati per eccesso – meno per difetto. Notare bene che anche a seguito degli arrotondamenti non obbligatori, si possono/potranno continuare ad utilizzare le monete da 1 e 2 centesimi, per raggiungere l’importo di 5 centesimi. Vero, in Italia non si producono più, ma i piccoli tagli continuano ad avere corso legale, perciò le attività commerciali sono tenute ad accettarle come forma di pagamento e ad averle in cassa per eventuali resti. Banca d’Italia aveva già precisato di considerare l’impatto di una presumibile scarsità delle giacenze disponibili che avrebbe potuto creare difficoltà e invitava a porre “in essere ogni possibile iniziativa utile a mitigare le difficoltà che potranno derivare dalla prevedibile crescente scarsità delle monete da 1 e 2 centesimi, ad esempio favorendo il ricircolo di tali tagli”.

Chi accetta 1 e 2 centesimi? La legge dice che tutti devono accettarle, gli esercizi commerciali possono arrotondare…non è un obbligo. Per chi decidesse di cambiarli, si possono portare presso banche, uffici postali o qualsiasi filiale della Banca d’Italia; ai sensi dell’art. 11 del REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 possono essere usati per i pagamenti per un massimo di 50 pezzi per volta; la norma recita testualmente: “Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento”. Dunque – si ribadisce per chi fosse duro di comprendonio – è possibile pagare anche con monete da 1 0 2 centesimi fino ad un massimo di 50 monete per pagamento. In caso di mancata accettazione delle monetine, l’Art. 693 del codice penale prevede una sanzione amministrativa fino a 30 euro per “chiunque rifiuti di ricevere monete aventi corso legale nello Stato”.

Ricordarsi che esiste un Garante per la sorveglianza dei prezzi. Ha il compito di verificare l’impatto delle disposizioni prima dette che riguardano le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferire su base semestrale dinamiche/anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell’esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvederà, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.