Regione Calabria, cambio di guardia alla Formazione professionale ma la tecnica è sempre quella

REGIONE CALABRIA CAMBIO DI GUARDIA ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE MA LA TECNICA E’ SEMPRE QUELLA

Cambia lo “sceriffo” all’anticorruzione della Regione Calabria, cambiano i dirigenti, ma non cambiano le regole, la tecnica è sempre quella: favorire gli amici degli amici.

Infatti, dopo la nuova difforme approvazione dell’ennesimo elenco del personale da incaricare nelle commissioni d’esame e di valutazione dei corsi di formazione professionale, DD. n. 6425 del 28/05/2019, riappaiono all’orizzonte nuovi fulmini e saette.

Non sono bastati gli accertamenti, sull’argomento, della Procura della Repubblica di Catanzaro, dei quali alcuni ancora in corso, che con caparbietà e con azioni tese ad impedire il normale svolgimento di quanto previsto per legge, in materia di F.P. (L. n. 845/78 e L.R. 18/1985) i dirigenti preposti firmatari del decreto sopra citato, pare non siano proprio orientati a porre rimedio alle numerose storture se non alle violazioni perpetrate sulla legislazione vigente in materia.

Appare veramente sorprendente il modo e le maniere con cui puntualmente si disattendono, oltre agli articolati legislativi, anche a quanto da essi stessi decretato nei vari atti che da qui a poco analizzeremo e per i quali, il personale regionale del Dipartimento interessato, Lavoro e Formazione professionale, torna a tuonare sull’argomento.

Evidentemente, non è ancora chiaro che sulle nomine fasulle non vi sono probabili opzioni, ma rappresentano il fulcro di comportamenti corretti da parte di amministratori pubblici e che le azioni tese ad impedire, ridurre, ostacolare le normali attività d’ufficio rappresentano una palese violazione dei diritti comuni di tutti i dipendenti e degli Enti di formazione e pertanto censurabili in ogni modo.

Dopo esserci lasciati a Maggio del 2018 sull’argomento riguardante l’illegittimità delle nomine dei Commissari d’esame nei corsi di F.P. sembrava che qualcosa forse poteva cambiare, avendo potuto rilevare che con decreto dirigenziale N. 59 del 09/01/2019, di cui, però, non siamo riusciti a rinvenire l’ obbligatoria pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria per come previsto dalla L.R. n. 11 del 2011, ma solo la pubblicazione sul sito istituzionale regionale, è stato revocato il DDG N. 12424 del 18/10/2016 che prevedeva la manifestazione d’interesse per l’istituzione di un elenco per la designazione nelle Commissioni dei corsi di formazione professionale lasciando immutata, sostanzialmente, la situazione nonostante i numerosi preavvisi e inviti a voler revocare il decreto dirigenziale N. 71 del 14/01/2016 e conseguentemente anche gli illegittimi decreti n. 3713 del 06.04.2016 e 12424 del 18/10/2016, essendo ancora in vigore la legge regionale n. 18/1985 e la delibera della Giunta Regionale N. 1140 del 24/02/1997.

Ci sono voluti circa due anni per far capire all’amministrazione regionale che non si poteva continuare ad andare avanti con un atto amministrativo illegittimo ed in antitesi a leggi nazionali e regionali a tutt’oggi in vigore.

Meglio tardi che mai è la frase che spesso si utilizza in questi casi.

Ma considerato che ancora perdura l’illegalità, e non già l’illegittimità, delle nomine dei presidenti delle commissioni d’esame, come potuto rilevare dal contenuto del nuovo decreto dirigenziale N. 59/2019 ove emerge che ancora una volta alla Regione Calabria si è scelto di sposare la linea della premialità e dell’incentivizzazione ai soli “obbedienti” senza tener conto delle molteplici professionalità, messe da parte sol perché ritenuti “non allineati”.

REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 71/2016:

Come più volte fatto presente all’amministrazione regionale, ancora oggi si richiede la revoca del decreto dirigenziale N. 71/2016 che detta disposizioni operative in materia, palesemente in netto contrasto con l’art. 14 della Legge n. 845/78 e dagli art. 22 e 23 della L.R. 18/1985, nonché da quanto previsto dai punti 3.15.1 e segg. del Regolamento emanato con Delibera di Giunta n. 3325 del 04/08/1986, in adozione della L.R. n. 18 del 19/04/1985.

Nulla ancora, sostanzialmente, è cambiato, se non l’abolizione del vecchio elenco dei dipendenti che avevano aderito alla ormai superata manifestazione d’interesse per la nomina di Commissario d’esami per la F.P.

Dal momento che in più occasioni abbiamo condannato il modus operandi a dir poco scorretto dei  dirigenti preposti che si sono susseguiti e che hanno operato per le suddette nomine, d’altro canto non possiamo più esimerci dal prendere le difese di un’intera categoria la cui dignità viene puntualmente calpestata da chi non sembra affatto intenzionato a correggere atteggiamenti lesivi nei confronti del personale che lavora nel campo della Formazione professionale.

Neppure gli appelli agli Assessori delegati al Personale ed alla Formazione Professionale della Regione Calabria Mariateresa Fragomeni e Angela Robbe volti a sollecitare l’applicazione, per tutto il personale dipendente di nuovi “atteggiamenti leali e trasparenti” ed un “comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa”, hanno sortito alcun esito.

Crediamo che funzionari e dipendenti che ogni giorno svolgono con trasparenza e abnegazione il proprio lavoro debbano essere trattati con imparzialità e senza alcuna discriminazione, tutti nella stessa misura.

Tutti gli appelli e le comunicazioni scritte ed a volte pubblicate sulla stampa locale, sono rimaste inascoltate, anche in questa occasione, con la nomina del “nuovo sceriffo” dobbiamo aspettarci il silenzio?

Pensiamo proprio di no in quanto finalmente, prima dell’auspicato intervento della nuova responsabile dell’anticorruzione, pare che sia arrivato il così detto “baffone” che giustamente vuol verificare se le autorizzazioni e le nomine dei commissari d’esame avviene o è avvenuta, tenendo conto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni e per analizzare le criticità e stabilire se i criteri seguiti dall’amministrazione regionale preposta sono stati correttamente perseguiti tenendo conto dell’attinenza  con l’attività svolta in qualità di funzionari regionali.

Sicuramente sarà verificata  l’adozione di misure idonee alla rotazione del personale in relazione al conferimento del suddetto incarico è soprattutto stabilito che il regolamento regionale N. 1/2018 citato nel nuovo decreto N. 59/2019 è la cantonata più grossa che si poteva citare.

Con l’adozione del DD. 59 del 09/01/2019 e successivo DD. 6425 del 28/05/2019,  ancora una volta, il Settore regionale della Formazione Professionale, si è reso protagonista di violazioni legislative ed organizzative.

ANALISI DEGLI ATTI:

Con decreto n. 59 del 09/01/2019, di cui non siamo riusciti a rinvenire l’ obbligatoria pubblicazione sul B.U.R.C., si è proceduto a revocare il DDG n. 12424 del 18/10/2016 che approvava l’istituzione di un elenco di dipendenti da nominare nelle commissioni d’esame delle qualifiche professionali, definendo le modalità di partecipazione, alla manifestazione d’interesse, (sempre le stesse) ed i criteri da tenere in considerazione ai fini del successivo conferimento degli incarichi (mai tenuto in considerazione).

Il DD. specifica, inoltre, l’aberrante indicazione che “l’incarico deve essere svolto fuori dall’orario di lavoro, nel corretto e tempestivo espletamento dei doveri d’ufficio da parte del dipendente. Possono essere svolti durante l’orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell’Ente beneficiario della prestazione”.

E qui si palesano, in primis, la violazione dell’art. 7 del d.lgs 165/2001 in materia di gestione delle risorse umane, nonché dell’art. 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi che così recita: “Le pubbliche amministrazioni, non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge”.

Poiché la materia è regolarmente disciplinata e ben definita dalle leggi nazionali e regionali pocanzi citate (n. 845/78 e n. 18/85) ne deriva che detti incarichi si configurano inequivocabilmente quali propri compiti d’istituto e quindi incarichi interni all’amministrazione d’appartenenza.

Per tali motivi quanto contemplato nei decreti dirigenziali a cui si fa riferimento (n. 71 del 14/01/2016, n. 59 del 09/01/2019 e n. 6425 del 28/05/2019) deve ritenersi illegittimo e pertanto revocato dall’amministrazione, in autotutela, in caso contrario, i dipendenti si vedranno costretti a continuare le azioni di denuncia per i propri diritti lesi.