Regione, il Dipartimento Formazione Professionale pubblica ancora avvisi ed elenchi fasulli

REGIONE CALABRIA: IL DIPARTIMENTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PUBBLICA ANCORA MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ED ELENCHI FASULLI

Nonostante le segnalazioni all’autorità responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione della Regione Calabria e gli articoli apparsi in data 10/09/2017 e 13/09/2017 su Iacchitè, dal titolo “decreti civetta e camuffati per i soliti amici degli amici” (http://www.iacchite.com/regione-decreti-civetta-camuffati-soliti-amici-degli-amici/ed “incantesimi ed apparizioni” (http://www.iacchite.com/regione-calabria-incantesimi-ed-apparizioni-gli-articoli-iacchite/), che vale la pena rivisitare, alla Regione continuano a fare orecchie da mercante.

Ancora in data 02 ottobre 2017, fonti del Dipartimento regionale N. 7 pubblicano comunicazioni d’integrazione delle istanze pervenute in riferimento alla manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di Presidente/Componente nelle commissioni d’esame dei corsi di formazione professionale, facendo riferimento al decreto dirigenziale attuativo n. 71 del 14/01/2016.

La notizia apparsa sul sito istituzionale, di pura sciocca propaganda, non trova applicazione in nessuna, benché minima disposizione normativa.

Infatti, il regime di conferimento degli incarichi previsto ai commi 2, 5 e 7 dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 così testualmente recita:

“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”

“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Il richiamato decreto dirigenziale N. 71 del 14/01/2016, inoltre chiaramente prevede: che gli incarichi vanno conferiti in applicazione dei principi di imparzialità e di trasparenza tenuto conto della disciplina introdotta dal DPR N. 62 del 16/04/2013, e prevede di:

istituire un apposito elenco ufficiale recante la disponibilità del personale alla candidatura a presidente di commissione d’esame, da approvare con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale a seguito di manifestazione d’interesse, estesa all’intero Dipartimento.

E’ proprio qui che casca l’asino perché lo “scecco”, mentre ha approvato il primo elenco con il decreto N. 12424 del 18/10/2016, non ha provveduto ad emettere analogo atto per i successivi elenchi integrativi di coloro che hanno prodotto domanda e cioè elenco del 05/12/2016, del 17/01/2017 e quest’ultimo privo di data e pubblicato sul sito il 02/10/2017, naturalmente, mai approvati, ma soggetti a nomina.

Tali elenchi, emessi per accontentare solo la parte di personale di “facile abbordaggio” sono nettamente in contrasto con quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia e quindi si evidenzia la nullità degli stessi in merito alla loro applicabilitàauspicando accurata indagine volta a smascherare gli eventuali interessi privati in atti d’ufficio oltre che al danno erariale che ne dovesse scaturire.

Un mero errore materiale ? O semplice clientelismo ?

Altra cantonata, che il DD N. 71 del 14/11/2016 stabilisce è “che la partecipazione alle commissioni d’esame debba svolgersi al di fuori dell’orario di servizio e pertanto in congedo ordinario (ferie) in recupero ore lavorative o in giornata non lavorativa”.

Tale assunto è quanto di più illegale e contrastante con la normativa in materia di lavoro, che neppure un negriero poteva immaginare.

Allo scopo di porre fine a questi fatti discriminatori nei confronti dei dipendenti della Regione Calabria e più specificatamente a quelli del Dipartimento N. 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali”, ma soprattutto a chiari fenomeni tendenti a corrompere parte di essi, si vuole ricordare a questi filibustieri improvvisati, conduttori familiari che inutilmente si affannano a negare l’evidenza, sempre coinvolti in questa serie di stranissime coincidenze, che ritorneremo sull’argomento pubblicando ulteriori atti dai quali si potrà apprendere degli inusuali ed illeciti incarichi affidati ai “soliti amici degli amici” imparentati con amministratori pubblici.