Rende, appalto Palazzetto dello sport: tutta la verità sulla gara truccata e sulla gestione “fittizia”. I documenti che inchiodano Manna

OPERAZIONE RESET

Il Palazzetto dello Sport di contrada Tocci, da quanto emerge dalla cosiddetta operazione “Reset” della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, sarebbe oggetto dello scambio politico elettorale tra il sindaco MANNA ed il gruppo criminale-mafioso facente capo ai gruppi Di Puppo e D’Ambrosio, con l’intermediazione dell’assessore Munno.

Dalle intercettazioni emerge chiaramente che il sindaco Manna “faceva pigliare” la gestione del palazzetto dello Sport ad una “persona pulita”, vicina ai gruppi mafiosi del territorio.

Di fondamentale interesse alla base dell’accordo politico–mafioso vi era proprio la gestione del “Palazzetto dello sport”, tant’è che il D’Ambrosio, una delle persone colpite dalla ordinanza di custodia cautelare, riferiva a Montualdista, altro “associato”, che attendevano l’esito della competizione elettorale Manna-Principe per poi dedicarsi al palazzetto (“si ma ora che… vediamo il risultato dopo… vediamo il risultato e partiamo subito all’arrembaggio per il fatto di là… del palazzetto”);

Christian Francesco DODARO, l’aggiudicatario della gara d’appalto, risulta essere cugino di secondo grado dei boss Michele ed Umberto Di Puppo.

Ed in effetti risulta che:

  1. DODARO Christian, nato a Cosenza il 22.11.1983, è figlio di DODARO Francesco e DI PUPPO Giuseppina nata a Cosenza il 03.06.1957;

DI PUPPO Giuseppina risulta figlia di DI PUPPO Antonio nato a Rende (CS) il 06.11.1922 e di SFORTUNATO Raffaella

DI PUPPO Antonio nato a Rende (CS) il 06.11.1922 risulta a sua volta figlio di DI PUPPO Francesco e REDA Saveria

  1. DI PUPPO Michele, nato a Rende (CS) il 06.07.1964 e DI PUPPO Umberto, nato a Rende (CS) il 30.09.1969, sono figli di DI PUPPO Dante, nato a Cosenza il 25.03.1935 e CAIRA Genoveffa

DI PUPPO Dante nato a Cosenza il 25.03.1935 è figlio di DI PUPPO Michele nato a Cosenza il 13.09.1912 e CAPUTO Ersilia

  1. DI PUPPO Antonio nato a Rende (CS) il 06.11.1922 e DI PUPPO Michele nato a Cosenza il 13.09.1912 sono figli di DI PUPPO Francesco e REDA Saveria
  2. DODARO Christian è cugino in secondo grado dei fratelli DI PUPPO Michele e DI PUPPO Umberto

UMBERTO E MICHELE DI PUPPO

Umberto Di Puppo

DI PUPPO Umberto nato a Rende (CS) il 30.09.1969 e DI PUPPO MICHELE nato a Rende il 06.07.1964, entrambi pluripregiudicati, sono esponenti di vertice della cosca “Lanzino-Ruà”, i cui capi, LANZINO Ettore e RUA’ Gianfranco, sono  ristretti al 41-bis.

La cosca è articolata in più sottogruppi territoriali, corrispondenti a vari comuni dell’hinterland cosentino, tra cui Rende, ove da anni hanno “operato” i fratelli DI PUPPO, gestendo una serie di attività illecite.

Più volte deferiti all’Autorità Giudiziaria per numerosi reati quali: associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina aggravata in concorso, estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, favoreggiamento personale, resistenza a p.u. ed altro.

Come risulta testualmente dall’indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro—DDA:

Sicchè il 17.07.2019, come si evince dalla telematica nr. 30, D’AMBROSIO Massimo insieme a MONTUALDISTA Ivan chiede a FILICE Eugenio, per conto del fratello Adolfo, appena uscito dal carcere, di prendere accordi con MUNNO Pino che a sua volta avrebbe dovuto parlare con MANNA ed organizzare quest’incontro. Motivo dell’incontro risulta sempre l’assegnazione e gestione dell’impianto sportivo “Palazzetto” di Rende.

In tal senso il D’AMBROSIO, rivolgendosi al FILICE,diceva testualmente: “PINUZZO SI STA VEDENDO? STA VENENDO? O ME LO DICE LUI QUANDO DOBBIAMO ANDARE DA MANNA…. VUOLE PARLARE CON MANNA MIO FRATELLO PER IL FATTO DEL PALAZZETTO… SICCOME AVEVA PIGLIATO L’IMPEGNO CHE MANNA CE LO FACEVA PIGLIARE… RIPIGLIAMO ADESSO I DISCORSI … PRIMA CHE DOPO È TROPPO TARDI … MI DEVE DIRE CHE DEVO FARE E CHE NON DEVO FARE

… PERCHÉ LA PERSONA PULITA C’È… LUI DEVE PARLARE PER FORZA CON MANNA …SE CE LA FA LUI L’IMBASCIATA”. A seguire il FILICE proferiva le seguenti parole: “COME LO VEDO GLIELO DICO GLIELO … GLI DICO VEDI CHE MI HA DETTO MASSIMO CHE IL FRATELLO VUOLE PARLARE CON IL SINDACO … ASSOLUTAMENTE IL PRIMA POSSIBILE”.

Al riguardo, il patto stipulato con gli amministratori pubblici, a fronte del quale il gruppo riconducibile a D’AMBROSIO Adolfo ha garantito il proprio sostegno elettorale, aveva ad oggetto la gestione del palazzetto dello sport e, in specie, dei servizi che ruotano attorno alla gestione dello stesso.

Si rinvia, tra le tante, ad una eloquente conversazione nel corso della quale D’AMBROSIO Massimo interloquendo con la moglie offre alcuni dettagli relativi all’esecuzione dell’ accordo già da lui stipulato, anche per conto del di lui fratello Adolfo, durante la detenzione di quest’ultimo. Egli nella lunga conversazione di cui si riporta solo un breve stralcio riferisce su quanto riferito da MANNA Marcello.

D’AMBROSIO Massimo racconta quindi che, alla rinnovata richiesta di Adolfo di ottenere la gestione del Palazzetto, adesso per il MANNA non vi sarebbero problemi, tanto che lo stesso sindaco lo invitava a fornirgli il nominativo della persona cui intestare, per suo conto, le attività di gestione del bar e del tabacchi: “… Se ora ci vuoi tornare ha detto… ora io faccio la gara apro il bando… e qual è il problema ha detto… gli ha detto il fatto del palazzetto… ha detto mancano altri duecentomila euro per finirlo… ci sono delle ditte che lo vogliono… lo finiscono loro dice e lo do… ha detto portami il nominativo… che firmiamo il bando… che lui gli ha detto voglio la gestione…ci voglio fare il bar… il tabacchino… ha detto mi… portami questo qua…

Certamente eclatante la conversazione in cui lo stesso D’AMBROSIO Adolfo dialoga con D’AMBROSIO Massimo e, nel fare riferimento alla gestione del palazzetto, si esprime come se si fosse già aggiudicato il bando di gara: “… la casettina me la prendo come associazione, la prendiamo come associazione così non la vendono a nessuno, e quelli del mercato devono andare a fare il mercato di nuovo dentro e devono venire… che se vogliono usare il bar di là e poi ci voglio la facciata di qua, quelli che arrivano con la macchina, in mezzo alla strada, quel bar là fanno di nuovo colazione, si comprano sigarette, giornali, se vogliono giocare numeri giocano numeri è così e chiudiamo questa pratica, dato che io mi piace a definirle le cose, ma se si deve muovere e si deve fare qualche modifica ce la facciamo ora”; “fammi venire a Massimo, Marcello domani sera domani abbiamo il Consiglio alla fine del Consiglio mi chiamo a Marcello, ne parlo con Massimo, ci chiudiamo ad una parte e finiamo questa cosa una volta per tutte” … “qua non deve scavalcare … Marcello, con me così, …, punto, finisce il Consiglio e chiudiamo questa pratica, Marcè te lo spiego io … così”. 

Dagli elementi probatori raccolti, emerge che all’accettazione dell’impegno elettorale sia stata corrisposta dal MANNA la promessa di utilità specifiche connesse all’affare del Palazzetto dello Sport di Rende in corso di completamento e prossima inaugurazione; un’occasione di business in cui ricomprendere varie voci di guadagno, dall’assegnazione dei lavori di completamento della struttura ad imprese edili riconducibili di fatto ai D’AMBROSIO, all’apertura ed alla concessione a soggetti prestanome degli stessi D’AMBROSIO di attività commerciali (locali, bar, tabacchi, ecc. ) all’interno del Palazzetto stesso ovvero eventualmente anche nell’adiacente cd. area mercatale.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto, si riporta la richiesta di Misura cautelare della Procura della Repubblica di Catanzaro-DDA dalla quale emerge quanto segue:

CAPO 171

D’AMBROSIO Massimo, D’AMBROSIO Adolfo, SCARLATO Orlando, FILICE Eugenio, MUNNO Pino, MANNA Marcello…, perché MANNA Marcello, candidato a sindaco del Comune di Rende per le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2019 (e già sindaco uscente del medesimo comune), accettava la promessa da parte di D’AMBROSIO Adolfo e D’AMBROSIO Massimo di procacciare voti in favore dello stesso MANNA… D’AMBROSIO Adolfo e D’AMBROSIO Massimo, nella loro qualità di vertici e promotori del sodalizio criminale riferibile al gruppo D’AMBROSIO, operante sul Comune di Rende quale articolazione dell’associazione di ‘ndrangheta, quindi, avvalendosi della forza di intimidazione di tale vincolo associativo e della consequenziale condizione di assoggettamento e di omertà, con il concorso morale e materiale di SCARLATO Orlando e FILICE Eugenio, soggetti comunque gravitanti attorno al gruppo D’AMBROSIO (e nello specifico intermediari nel veicolare messaggi e richieste di incontro al MANNA), condizionava il libero esercizio del voto nella città di Rende per la competizione elettorale amministrativa del 26 maggio 2019, procurando (ed in ogni caso promettendo di procurare) voti utili alla candidatura di MANNA Marcello che, infatti, risulterà – all’esito del turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 – eletto nuovamente sindaco di Rende.

Correlativamente, MANNA Marcello, in forza del suo consolidato ruolo di amministratore pubblico (appunto Sindaco uscente e ricandidato), prometteva a D’AMBROSIO Adolfo e D’AMBROSIO Massimo l’utilità consistente nell’affidamento del Palazzetto dello Sport di Rende, da intendersi quale “affare” in cui ricomprendere, cumulativamente o alternativamente, l’assegnazione dei lavori di completamento (ristrutturazione e/o adeguamento) della struttura ad imprese edili riconducibili di fatto ai D’AMBROSIO nonché l’apertura e la concessione a soggetti prestanome degli stessi D’AMBROSIO di attività commerciali (esemplificativamente bar, tabacchi, ecc. ) all’interno del Palazzetto ovvero – eventualmente – nell’adiacente area mercatale. 

A dimostrazione che l’azione politico/amministrativa sia stata finalizzata a favorire la criminalità organizzata è ampiamente stato riscontrato nel Procedimento Penale denominato RESET, della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Successivamente le attività svolte hanno permesso di acquisire importanti ed inconfutabili riscontri alle risultanze delle indagini svolte dalla DDA di Catanzaro… 

L’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport” ubicato in Contrada Tocci alla Via Parigi, appartiene al patrimonio comunale e risulta costituito da un campo da gioco per le attività sportive di pallavolo e pallacanestro, locali spogliatoio, spalti e tribune per una capienza complessiva di circa 2000 spettatori.

Con deliberazione n. 69 del 4 dicembre 2017 il Consiglio Comunale di Rende ha adottato il nuovo “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali” revocando il precedente Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 9 agosto 2013.

Il Regolamento del 2017, recependo apposito emendamento proposto durante i lavori del Consiglio Comunale, ha previsto all’articolo 5 che “ai fini dell’affidamento, costituisce titolo preferenziale, per i soggetti affidatari degli impianti sportivi comunali di categoria A ( impianti a rilevanza economica tra i quali è ricompreso il palazzetto dello sport) il possesso nello specifico settore, di comprovata esperienza di almeno 5 anni di affiliazione a federazioni del CONI o altre di appartenenza, debitamente documentate”.

All’articolo 22 stabilisce poi il Regolamento che “L’Amministrazione Comunale può prevedere, per ciascuna selezione, delle opere di miglioria ed ampliamento del singolo impianto, nel rispetto della vigente normativa e del Codice dei contratti pubblici, approvato con DLGS n. 50/2019 e successive modificazioni. in tal caso gli oneri per la realizzazione delle suddette opere sono a carico del Concessionario. I lavori sono affidati ed appaltati, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, D.lgs n. 50/2016.

A domanda del concessionario di eseguire i lavori, l’Ufficio competente ai LL.PP, incarica un tecnico comunale della istruttoria della pratica, il cui esito dovrà essere trasmesso al richiedente entro trenta giorni dall’istanza

Il concessionario può far eseguire i lavori all’Amministrazione Comunale provvedendo alla necessaria provvista finanziaria in favore dell’Ente…

A garanzia dei lavori autorizzati…il concessionario è tenuto a prestare idonea polizza fidejussoria, rilasciata da primaria compagnia nazionale, in aggiunta a quella prevista a garanzia dei canoni…”

Con deliberazione n. 41 del 5 marzo 2021, la Giunta Comunale ha approvato la proposta del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, Ing. Francesco Minutolo, di avviare la procedura aperta per l’individuazione del concessionario del Palazzetto dello Sport prevedendo tra l’altro che “Resta facoltà della Giunta Comunale concedere lo scomputo totale o parziale del canone da corrispondere a seguito di eventuali lavori di miglioramento offerti”. 

Nella proposta di deliberazione dell’Ing. Minutolo del 25 febbraio 2021, si legge al riguardo che “il suddetto impianto sportivo è stato destinatario di un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 e i lavori…sono in fase di ultimazione…è pertanto necessario procedere all’individuazione di un concessionario cui affidare la struttura al termine dei lavori”

Con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Rende n. 262 del 19 aprile 2021, veniva indetta gara mediante procedura aperta con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente veniva pubblicato sull’Albo online dell’Ente il bando di gara “per l’affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport”. 

Nel predetto bando, si indica in € 142.100,00 il valore annuo dell’appalto. Tale quantificazione scaturisce dal documento di analisi economico finanziaria a firma dell’Ing. Francesco Minutolo il quale computa nei ricavi annui della gestione della struttura solo € 18.000,00 quale provento derivante da organizzazione di eventi.

il bando di gara inoltre all’articolo 12 indicava tra i criteri di valutazione preferenziale l’esperienza nella gestione di impianti sportivi nell’ultimo quinquennio, previsione questa ben diversa da quella dettata dal Regolamento di gestione degli impianti del 2017 il quale ricordiamo prevede all’art 5 che “ai fini dell’affidamento, costituisce titolo preferenziale…il possesso nello specifico settore, di comprovata esperienza di almeno 5 anni di affiliazione a federazioni del CONI o altre di appartenenza, debitamente documentate”

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’articolo 12 del bando individuava poi come elemento di valutazione e attribuzione del punteggio, “gli interventi migliorativi volti al completamento degli spazi accessori” affermando che “L’Amministrazione Comunale avrà comunque la facoltà di accettare o non accettare i miglioramenti proposti. I lavori proposti relativi al completamento degli spazi accessori dovranno essere affidati ed appaltati previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste dal DLgs n. 50/2016” Sebbene non previsto dal Regolamento, il bando infine afferma che “L’Ente potrà autorizzare o meno lo scomputo parziale o totale del canone di locazione”

Nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 26 maggio 2021, pervenivano due offerte:

  • ASD Scintille Montesanto Club Basket Cosenza Via Vittorio Veneto 8/B Spezzano della Sila
  • ASD Cosentia 1995 via D.Bisceglia 14 Cosenza

In data 28 maggio 2021 si riuniva il seggio di gara presieduto dall’Ing. Minutolo.

Come risulta da relativo verbale alla seduta erano presenti:

Dodaro Christian Francesco, Presidente dell’ASD Scintille e

Fuoco Giuseppe Presidente dell’ASD Cosentia 1995;

Dopo l’apertura delle buste pervenute e dopo l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, il seggio di gara evidenziava per quanto attiene l’ASD Scintille Montesanto la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e del DGUE “il quale peraltro non risulta compilato correttamente in ogni sua parte”. Relativamente invece all’ASD Cosentia 1995 il seggio di gara rilevava “la mancanza del PASSOE e dell’attestazione del sopralluogo, nonché la mancata sottoscrizione del DGUE”

Il Seggio di gara, per entrambi i partecipanti, decideva quindi di attivare il soccorso istruttorio e con successive note prot. 27572 e 27573 del 28 maggio 2021, veniva richiesto agli operatori economici, la trasmissione entro le ore 12 del 7 giugno 2021 della documentazione mancante debitamente compilata.

In merito alla valutazione compiuta dal seggio di gara di ricorrere per entrambi i concorrenti al soccorso istruttorio, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni.

Il bando di gara, prevedeva la sanabilità dell’eventuale irregolarità solo per la mancanza del Passoe e per la mancata sottoscrizione del DGUE, mentre per la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e per la mancata presa visione dell’opera, veniva invece comminata l’esclusione.

Con specifico riferimento alla mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, la Giurisprudenza Amministrativa è pressoché unanime nel ritenere che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara non può considerarsi, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, tenuto conto che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.

Di recente anche il Tar Calabria, Catanzaro, con Sentenza n. 1436 del 12 luglio 2021, ha affermato che la domanda di partecipazione alla gara non si configura quale mera comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice da parte del concorrente dei propri dati identificativi e dei propri requisiti ma identifica una precisa volontà negoziale espressa dal concorrente medesimo; di conseguenza, è nulla la domanda di partecipazione ad una procedura di gara per difetto di sottoscrizione e per la conseguente mancanza di un elemento essenziale per individuare la paternità e, quindi, la responsabilità dell’offerta, proprio in quanto, difettando l’imputabilità dell’atto ad un soggetto, viene meno la sua stessa riconoscibilità esteriore.

Per quanto concerne invece la clausola di esclusione per la mancata effettuazione del sopralluogo, si rileva come la stessa si ponga in contrasto, per un verso, con i principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento e per altro verso con la formulazione dell’art 79 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, il quale fa riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte” senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato adempimento (Consiglio di Stato sezione V Sentenza n. 575 del 19 gennaio 2021).

La Commissione di gara, dunque, alla luce dell’orientamento Giurisprudenziale prevalente, avrebbe dovuto escludere l’ASD Scintille Montesanto ed attivare il soccorso istruttorio per la sola ASD Cosentia 1995.

Qualora invece la Commissione avesse qualificato il bando di gara come lex specialis, le relative prescrizioni non avrebbero vincolato solo i concorrenti, ma anche l’Amministrazione, la quale non poteva disporre, quindi, di margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione.

Al soccorso istruttorio attivato dall’Ente, davano riscontro entrambi gli operatori economici nel termine assegnato In particolare, L’ASD Cosentia 1995, per quanto attinente alla presa visione dell’opera, dichiarava “di aver effettuato il sopralluogo presso il Palasport di Rende, oggetto del bando, alla presenza del Dottor Marcello Romanelli (ufficio stampa del Comune) e al consigliere delegato allo sport del Comune di Rende, Dottor Gagliardi”. 

In data 10 giugno 2021 si riuniva nuovamente il seggio di gara il quale dopo aver dato atto dell’avvenuta produzione da parte di entrambi i concorrenti delle integrazioni richieste, procedeva ad escludere dalla gara l’ASD Cosentia 1995 per la seguente motivazione: “il concorrente non ha prodotto la documentazione probante relativa all’esecuzione del sopralluogo, previsto a pena di esclusione dall’art 8 del disciplinare di gara.” Veniva pertanto ammesso la sola ASD Scintille Montesanto, la quale a seguito delle successive sedute della commissione di gara, veniva ad essere proposta per l’aggiudicazione dell’appalto.

Il giorno 30.12.2022, è stato ascoltato il Sig. FUOCO Giuseppe, Presidente dell’ASD Cosentia 1995. 

DOMANDA: Ha esperienza nella gestione di impianti sportivi pubblici o privati? Se si da quanto tempo e per quali periodi?
RISPOSTA: Ho esperienza pluriennale nella gestione di impianti sportivi di carattere pubblico e privato. Ho iniziato la mia esperienza sin dal 2011 presso il palazzetto dello Sport di Cosenza sito in via Popilia. Altre esperienze le ho maturate in un quadriennio dal 1990 circa al 1995 nella gestione di impianti sportivi di calcio a 5, 4 campi siti in Via Popilia.
DOMANDA: Conosce il sig. DODARO Cristian già presidente dell’Associazione Scintille Montesanto Club Basket e se sì in quali rapporti è?
RISPOSTA: Lo conosco perché per molti anni veniva a giocare da me, nel senso che frequentava, giocando a Basket da amatoriale, il Palazzetto dello Sport di Via Popilia che io gestivo. Non abbiamo mai avuto rapporti di carattere professionale.
DOMANDA: Cosa può riferire in merito all’iter amministrativo relativo alla Sua partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport sito in contrada Tocci di Rende (CS)?
RISPOSTA: Posso riferire di aver presentato domanda finalizzata alla partecipazione alla predetta gara. Nella data fissata per l’apertura delle buste, mi sono recato presso la sede del Comune di Rende ed ho appreso della partecipazione alla medesima gara da parte di DODARO Christian. Al riguardo riferisco che durante l’attesa dei lavori della commissione di gara, alla specifica domanda che io ho rivolto al DODARO: “Perché non me lo hai detto prima che avremmo fatto insieme?”, lui mi rispose: “Non è stato possibile perché non sono da solo”. Arrivata la commissione ed aperte le buste, la commissione ha constatato l’assenza di alcuni documenti mancanti ad entrambi i partecipanti e ci ha comunicato che sarebbe stato attivato il soccorso istruttorio. Al riguardo preciso che vista l’assenza dei documenti richiesti dal bando, pensavo che la commissione di gara avrebbe proceduto all’annullamento della procedura di gara trattandosi di documentazione prevista per la partecipazione alla gara a pena di esclusione. La mia impressione, pertanto, è che il soccorso istruttorio sia stato adito da parte della commissione di gara al fine di favorire l’aggiudicazione della gara stessa a Cristian DODARO.
DOMANDA: All’art. 8 del disciplinare di gara è previsto, per la partecipazione, il sopralluogo obbligatorio presso l’impianto sportivo. I sopralluoghi inoltre andavano prenotati entro le ore 12.00 del 14 maggio 2021. Come mai all’atto della presentazione dell’offerta, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26 maggio 2021, non ha allegato l’attestato di sopralluogo, ma solo la richiesta di prendere visione dello stato dei luoghi? (All.1)
RISPOSTA: Non ho allegato il documento comprovante il sopralluogo per mera dimenticanza. Al riguardo, tuttavia, rappresento che in occasione dell’apertura delle buste in data 28.05.2021, ho chiesto alla commissione di gara ed in particolare all’Ing. MINUTOLO, in qualità di Presidente, se fosse stato sufficiente allegare, a seguito del ricorso al soccorso istruttorio che la Commissione aveva fatto intendere di voler attivare, l’attestazione di presa visione dello stato dei luoghi avvenuta a seguito di sopralluogo svolto alla presenza del Sindaco MANNA Marcello, del Dott. ROMANELLI Marcello, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Rende nonché al consigliere con delega allo Sport del Comune di Rende, Dott. GAGLIARDI. In quell’occasione l’Ing. MINUTOLO, a seguito di mia specifica domanda, mi rassicurò che una tale autocertificazione sarebbe stata accettata dalla commissione. Lo disse in seduta pubblica davanti alla commissione ed alla presenza di DODARO Cristian.
DOMANDA: A seguito del verbale del 28 maggio 2021 il seggio di gara della CUC, nel constatare la mancanza dell’attestazione del sopralluogo, ha attivato, con nota prot. 27572 del 28 maggio 2021, l’istituto del soccorso istruttorio richiedendo la produzione, tra l’altro, della documentazione probante la relativa esecuzione del sopralluogo (All.2). In riscontro Lei ha trasmesso comunicazione, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 28760 del 7 giugno 2021, attestante l’avvenuto svolgimento del sopralluogo richiesto dal bando, ma ciò nonostante la commissione di gara con verbale del 10 giugno 2021 l’ha esclusa dal prosieguo delle operazioni per violazione di prescrizione del disciplinare di gara e successivamente, con nota prot. 29776 del 10 giugno 2021, le ha dato comunicazione dell’esclusione. Come valuta la decisione adottata dal seggio di gara?
RISPOSTA: Non corretta e non conforme alle rassicurazioni che mi erano state fornite in ordine alla validità dell’autocertificazione attestante il sopralluogo. In particolare devo rilevare la scorrettezza dell’Ing. MINUTOLO il quale, nonostante in occasione della seduta pubblica del 28.05.2021 mi avesse garantito che l’autocertificazione poteva essere presentata quale documento valido per dimostrare la conoscenza dello stato dei luoghi, successivamente negava le rassicurazioni che mi aveva fornito sulla validità dell’autocertificazione stessa durante uno specifico incontro presso la casa comunale alla presenza dell’assessore DE RANGO e del Sig. Renzo ANDROPOLI, ex vicedirettore del Quotidiano del Sud, incontro  avvenuto una settimana dopo la ricezione da parte mia della pec con cui la commissione di gara mi comunicava la mia esclusione.
DOMANDA: È a conoscenza del fatto che la clausola di esclusione per la mancata effettuazione del sopralluogo, che invero Lei ha dichiarato di aver effettuato, si pone in contrasto con il principio di massima partecipazione alla gara e tra l’altro non è contemplata dal codice dei contratti pubblici e che pertanto sussistevano validi presupposti per impugnare dinanzi al TAR la decisione adottata dal seggio di gara? Come mai ha prestato acquiescenza alla decisione assunta dal Comune di Rende?
RISPOSTA: Mi sono consultato con un legale il quale mi ha sconsigliato di procedere nel merito del ricorso al Tar evidenziandomi le notevoli spese che avrei dovuto sostenere. Inoltre l’atteggiamento manifestato, nel corso di miei specifici incontri con il Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano MORRONE, con l’Assessore DE RANGO e con  il capo ufficio stampa ROMANELLI, mi è stato fatto intendere di non perdere tempo con il ricorso in quanto la volontà dell’Amministrazione Comunale di Rende era di favorire DODARO Cristian nell’assegnazione della concessione alla gestione del Palazzetto dello Sport. In particolare devo riferire che il Dott. ROMANELLI, alla presenza del Dott. ANDROPOLI, in occasione di un incontro avvenuto presso un bar di Rende sito di fronte all’ingresso del Comune, vicino ad una gelateria, a fronte di una mia specifica domanda: “Si può avere un incontro con il Sindaco per questa situazione?”, mi ha risposto: “Non mi tirate più in mezzo per questa situazione”.
DOMANDA: È a conoscenza delle modalità di gestione del palazzetto dello Sport da parte di DODARO Cristian?
RISPOSTA: Ritengo sia una gestione “fittizia” in quanto sta di fatto gestendo da solo l’intera struttura. Considerata la grandezza dell’impianto e la complessità della gestione sarebbe necessaria la presenza di una “squadra” di persone che lui non ha. Tale circostanza mi è stata riferita dalle varie società sportive che usufruiscono del Palazzetto. Ritengo che la vera finalità del DODARO non è la gestione sportiva del palazzetto ma la concessione all’utilizzo per altri eventi che non hanno attinenza con le attività sportive (Fiera del Vino; Sfilata per abiti da sposa; Gara Nazionale dei Pizzaioli; Mostra di fiori ed altro).  Il bando prevedeva come finalità principale l’organizzazione di eventi sportivi. Tale mia considerazione è avvalorata dal fatto che le associazioni sportive che utilizzano il Palazzetto accedono direttamente all’impianto, essendo in possesso delle chiavi di accesso.
DOMANDA: Con riferimento al bando per l’affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport ubicato in via Tocci di Rende, la qualificazione del concessionario poteva o doveva contemplare l’aver gestito, senza aver dato luogo a contenzioso, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un periodo minimo di dodici mesi consecutivi, almeno un impianto sportivo pubblico o privato?
RISPOSTA: Si, a mio parere, l’esperienza della gestione di strutture sportive era un requisito da inserire nel bando. Il fatto di non averlo specificamente previsto ha finito per favorire DODARO, che era privo di esperienza. Inoltre l’aver escluso la mia società dal prosieguo della gara, dopo l’apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa, ha prodotto come effetto quello di non procedere all’apertura della Busta B, contenente l’offerta tecnica, con requisiti che, contrariamente al DODARO, io possedevo. Anche questo fatto dimostra un’anomalia nella procedura di gara e la chiara intenzione di favorire DODARO Christian.

 

In base alla ricostruzione sopra effettuata ed alla luce di quanto riferito dal Sig. Fuoco, appare evidente come l’aver escluso dalla procedura di gara l’ASD Cosentia 1995 sia stato funzionale a favorire l’associazione sportiva di Dodaro Christian, il quale, non possedendo i medesimi requisiti ascrivibili all’altro concorrente, non avrebbe mai potuto ottenere l’aggiudicazione dell’appalto inerente la gestione del palazzetto dello sport di Rende.

In particolare, l’esclusione dell’ASD Cosentia 1995 dalla procedura di gara, ha impedito l’apertura della busta B contenente l’offerta tecnica e i requisiti relativamente ai quali, l’esperienza nella gestione di strutture sportive del Fuoco, risalente addirittura al 1990, avrebbe influito sul punteggio inerente il criterio A fissato da Bando e sarebbe stata determinante nell’attribuzione del punteggio complessivo. Tale assunto è comprovato dal punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’ASD Scintille Montesanto e risultante dal verbale n. 4 del 28 giugno 2021 nel quale può leggersi, con riferimento all’esperienza nella gestione di impianti sportivi, che “il concorrente produce diversi contratti di gestione di impianti sportivi, riferiti tuttavia ad associazioni sportive diverse dall’ASD Scintille Montesanto Club Basket. anche se hanno in comune lo stesso presidente: non possono quindi essere attribuiti punteggi con riferimento all’esperienza acquisita dal concorrente nella gestione di impianti sportivi”

Ecco quindi che si spiega la ragione per cui, nonostante al Sig. Fuoco fosse stato garantito che l’autocertificazione poteva essere presentata quale documento valido per dimostrare la conoscenza dello stato dei luoghi, successivamente veniva comminata l’esclusione dalla gara, sulla base di valutazioni compiute dalla commissione non conformi alla previsione del bando (il quale non prevedeva l’esclusione nel caso di autocertificazione di presa visione dell’opera) ed in contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento.

Ma vi è di più. Per come in precedenza evidenziato, il Regolamento di gestione degli impianti sportivi, prevede che “ai fini dell’affidamento, costituisce titolo preferenziale, per i soggetti affidatari degli impianti sportivi comunali di categoria A (impianti a rilevanza economica tra i quali è ricompreso il palazzetto dello sport) il possesso nello specifico settore, di comprovata esperienza di almeno 5 anni di affiliazione a federazioni del CONI o altre di appartenenza, debitamente documentate”. Tale previsione tuttavia non risulta riportata nel bando di gara ma modificata con l’indicazione tra i criteri di valutazione preferenziale, dell’esperienza nella gestione di impianti sportivi nell’ultimo quinquennio.

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A seguito delle operazioni di gara, con Determinazione del Dirigente del settore tecnico manutentivo n. 554 del 3 settembre 2021, veniva disposto l’affidamento dell’appalto all’ASD Scintille Montesanto la quale, con decorrenza 1 luglio 2021, modificava la ragione sociale in ASD Palasport Europa.

Con contratto dell’11 ottobre 2021, il Comune di Rende in persona dell’Ing. Francesco Minutolo, affidava in concessione la gestione del palazzetto dello sport all’ASD Palasport Europa. Il predetto contratto richiama per l’esecuzione l’allegato capitolato d’oneri il quale, con riferimento agli oneri a carico del concessionario, prevede all’art 7 comma 7 che “E’ onere del concessionario realizzare gli interventi migliorativi proposti in sede di gara. A tal fine, i relativi lavori sono affidati ed appaltati, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, secondo le procedure previste dal Dlgs 50/2016. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere lo scomputo totale o parziale dell’importo degli interventi migliorativi offerti dal canone dovuto”. 

Al riguardo, per come risulta dal verbale n. 4 del 28 giugno 2021 della Commissione di Gara, gli interventi migliorativi proposti dal Concessionario per il completamento degli spazi accessori consistono nella “creazione di una palestra e di un campo da torball sotto le tribune, di un risto/bar, di uno spazio attrezzato per le attività di pilates. fitness, aerobica e ginnastica”

In data 10 marzo 2022 l’ASD Palasport Europa trasmetteva il progetto di completamento degli spazi accessori ubicati al piano terra del Palazzetto dello Sport, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 115.880,75 oltre iva. I predetti lavori, difformi rispetto agli interventi migliorativi offerti in sede di gara, riguardano:

  • il completamento degli spazi posti al di sotto delle tribune lato nord, con la realizzazione di spogliatoio e servizi igienici, intonaci, massetti, pavimentazioni, rivestimenti, controsoffittature e tinteggiature con realizzazione dei relativi impianti elettrici e di illuminazione
  • la realizzazione di un’area servizi per atleti e addetti nella zona sud
  • la fornitura e posa in opera di parapetti per la separazione delle tribune spettatori dal campo da gioco.

Con comunicazione PROT. 38468 del 15 luglio 2022, l’ASD Palasport Europa ha quindi richiesto lo scomputo dei canoni concessori in applicazione di quanto previsto dall’art 7 comma 7 del capitolato d’oneri allegato al contratto.

Con deliberazione n. 188 del 22 luglio 2022 la Giunta Comunale, approvando la proposta del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Ing. Minutolo del 15 luglio 2022 (lo stesso giorno in cui la Società ha chiesto lo scomputo dei canoni), autorizzava l’ASD Palasport Europa ad eseguire i lavori di completamento degli spazi accessori, riconoscendo altresì al concessionario l’intero importo di 115.880,75 € “con defalcazione della spesa a valere sui canoni di concessione a partire dal 1 gennaio 2022”. 

Occorre precisare al riguardo che in data antecedente alla proposta dell’atto di indirizzo, lo stesso Ing. Minutolo, con nota del 14 luglio 2022 prot. 38390, contestava al concessionario il mancato pagamento dei canoni relativamente al periodo ottobre-dicembre 2021, per un importo pari ad € 4.730,18.

Una corretta gestione della cosa pubblica, in considerazione del contegno assunto dal concessionario del bene, moroso nei pagamenti da ottobre 2021 a luglio 2022, avrebbe pertanto consigliato maggiore prudenza nella valutazione della proposta tecnica avanzata dalla Società. Contrariamente al principio di buona Amministrazione, il Comune di Rende invece non solo ha autorizzato lavori difformi rispetto agli interventi migliorativi offerti in sede di gara, ma addirittura, senza svolgere alcuna valutazione tecnica sul computo metrico presentato e sul tipo di lavorazioni indicate dalla Società, è giunto a riconoscere lo scomputo retroattivo dai canoni concessori mediante una delibera di giunta adottata lo stesso giorno della richiesta avanzata dal privato.

Nel contesto sopra delineato, la decisione assunta dall’amministrazione di rinunciare di fatto all’incasso di canoni di locazione pregressi dovuti non trova alcuna giustificazione sul piano giuridico e contrasta con i principi di corretta gestione finanziaria dell’ente, determinando un danno erariale corrispondente al mancato introito di crediti certi, liquidi ed esigibili. (Vedasi al riguardo Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, Sentenza n. 182/2015.

Prima di riconoscere alla Società il costo delle migliorie e delle addizioni, inoltre, L’Amministrazione Comunale, per come previsto dall’art 22 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi del 2017, avrebbe dovuto, per il tramite dell’Ufficio competente ai LL.PP, incaricare un tecnico comunale della istruttoria della pratica, al fine di valutare se i avori potessero essere riconosciuti in toto o in parte.

A garanzia dei lavori autorizzati il concessionario inoltre, sempre in virtù del Regolamento del 2017, avrebbe dovuto a prestare idonea polizza fidejussoria, rilasciata da primaria compagnia nazionale, in aggiunta a quella prevista a garanzia dei canoni.

Tutto ciò, dal fascicolo d’ufficio, non risulta essere avvenuto così come non risulta che il Comune di Rende abbia mai svolto una verifica sulle lavorazioni effettivamente eseguite dal concessionario a fronte del mancato pagamento del canone.

Risulta altresì agli atti della Commissione, che solo in data 29 novembre 2022 la conduttrice abbia provveduto al versamento dei canoni relativi al periodo ottobre – dicembre 2021 così come solo in data 7 dicembre 2022 abbia presentato al Comune fatture relative a lavori asseritamente eseguiti.

Il tutto, avvenuto dunque, dopo l’Operazione della DDA Reset e dopo l’insediamento della Commissione d’Accesso Antimafia.

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Per quanto concerne le modalità di gestione del Palazzetto dello Sport, giova rammentare che il valore annuo dell’appalto quantificato in misura pari al 10% del totale dei ricavi, scaturisce dal documento di analisi economico finanziaria a firma dell’Ing Francesco Minutolo il quale computa nei ricavi annui della gestione della struttura solo € 18.000,00 quale provento derivante da organizzazione di eventi.

Al riguardo, di rilievo risultano le dichiarazioni rese dal Sig. Fuoco in occasione dell’auscultazione del 30.12.2022 e di cui si riporta lo stralcio:

Ritengo sia una gestione “fittizia” in quanto sta di fatto gestendo da solo l’intera struttura. Considerata la grandezza dell’impianto e la complessità della gestione sarebbe necessaria la presenza di una “squadra” di persone che lui non ha. Tale circostanza mi è stata riferita dalle varie società sportive che usufruiscono del Palazzetto. Ritengo che la vera finalità del DODARO non è la gestione sportiva del palazzetto ma la concessione all’utilizzo per altri eventi che non hanno attinenza con le attività sportive (Fiera del Vino; Sfilata per abiti da sposa; Gara Nazionale dei Pizzaioli; Mostra di fiori ed altro).  Il bando prevedeva come finalità principale l’organizzazione di eventi sportivi.  Tale mia considerazione è avvalorata dal fatto che le associazioni sportive che utilizzano il Palazzetto accedono direttamente all’impianto, essendo in possesso delle chiavi di accesso.

Si evidenzia infine che in data 17 novembre 2022 il Sig. DODARO Christian risulta aver trasmesso un rendiconto economico dalla lettura del quale si riscontra un dato interessante ossia un bonifico di euro 400 disposto in data 30 giugno 2022 a favore della Sig. Giuseppina di Puppo definita collaboratrice. La collaboratrice in questione, di professione insegnante, è la madre di DODARO Christian nonché sorella del padre di Umberto e Michele Di Puppo.